DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI - UFF.VIII

 

Prot.n. 1162 Del 4 giugno 2001
   
 

AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI

LORO SEDI

 

OGGETTO: D.M. 26 gennaio 2001, n. 13 - Incentivi a favore della mobilità di studiosi italiani e stranieri impegnati all’estero.

Ai fini dell’attuazione del provvedimento in oggetto, alla luce anche delle proposte formulate, dal Comitato all’uopo istituito con D.M.14 del 26 gennaio 2001, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee-guida.

Si fa in primo luogo riferimento all’art.1 del decreto in argomento che, al comma 1, disciplina la stipula di contratti da parte delle università con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica.

A tale intervento sono destinati 40 miliardi di lire, di cui 20 per i contributi alle spese dei contratti e 20 per i contributi al finanziamento di programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti.

Il finanziamento 2001 copre tutti i contributi per contratti e per ricerca approvati nell'anno, indipendentemente dal momento in cui il contratto inizierà e dalla sua durata.

Scadenze

La prima scadenza per presentare le proposte di contratti è fissata dal decreto ministeriale: le università dovranno presentare le loro prime proposte entro il 31 luglio 2001. Tenuto conto dell’opportunità di avere un certo numero di scadenze annuali - anche collegate con l'ordinaria attività per semestri delle università (straniere, ma ormai anche italiane) - vengono fissate le successive al 30 settembre 2001 e poi, con regolarità quadrimestrale, al 31 gennaio, al 31 maggio e al 30 settembre di ciascun anno dal 2002 in poi. Sulle proposte pervenute entro il 31 luglio 2001 il Comitato fornirà il suo parere entro il 31 ottobre 2001; per le successive scadenze il Comitato darà il suo parere entro i due mesi successivi.

Condizioni di ammissibilità

a. I contratti devono avere una durata minima di 6 mesi continuativi e una durata massima di 3 anni. L'attività del titolare deve iniziare non oltre un anno dopo l'approvazione del contratto da parte del Ministero.

b. I contratti devono prevedere sia attività di ricerca (con programma prestabilito) che attività didattica almeno per un semestre accademico ogni anno (in corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca o di specializzazione).

c. L'università si deve impegnare a fornire adeguate strutture di accoglienza e supporto all'attività del titolare del contratto presso un dipartimento (o istituto) e, inoltre, si deve impegnare a cofinanziare per il 10% il programma di ricerca proposto.

d. Il titolare del contratto si deve impegnare ad un'attività a tempo pieno presso l'università, fatti salvi i normali impegni fuori sede ed eventualmente altri impegni dichiarati preventivamente e ritenuti compatibili dall'università al momento della stipula del contratto.

e. Al momento della stipula del contratto il titolare deve avere il titolo almeno di dottore di ricerca o equivalente.

Al termine del contratto il titolare deve inviare al Comitato, per il tramite dell’Università, una relazione finale sull'attività svolta, contenente un giudizio valutativo sull'esperienza dal punto di vista didattico, scientifico e accademico con eventuali suggerimenti per migliorare l'intervento ministeriale.

Il Comitato, anche in base a tali relazioni, redige ogni tre anni apposito rapporto da sottoporre al Ministro.

Corrispettivo

Il corrispettivo del contratto è proposto dall'università in modo commisurato all'esperienza e alle capacità dell'interessato e dovrà comunque essere adeguato ai livelli europei. Il Ministero, una volta approvata la proposta e successivamente alla stipula del contratto, verserà all'università l'intero ammontare del corrispettivo. Nel caso che, per qualunque ragione, il contratto non dovesse essere portato a termine, la parte di corrispettivo non versata sarà recuperata dal Ministero a valere sulle assegnazioni del fondo di finanziamento ordinario.

Fondo di ricerca

Il programma di ricerca presentato deve essere di alto livello scientifico e adeguato alle strutture disponibili presso l'università. Al programma di ricerca deve essere allegata una stima dei costi per l'effettuazione della ricerca. Il Ministero, una volta approvati il programma e i relativi costi, verserà all'università il 90% del finanziamento della ricerca. Al termine del contratto l'università dovrà rendicontare al Ministero le spese effettuate per la ricerca e, in caso di mancata o parziale utilizzazione dello stanziamento, si procederà al recupero delle somme eccedenti con le modalità già evidenziate al punto precedente.

Procedure

Le università trasmettono al Murst, Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - SAUS - Uff.VIII, le proposte per i contratti indicando il titolare, la durata e la prevedibile data di inizio, i compiti didattici, il programma di ricerca con relativa stima dei costi e il dipartimento (o istituto) dove si svolgerà l'attività di ricerca.

Alla proposta deve essere allegato un curriculum vitae dell'interessato e, nel caso di persone che non ricoprano posizioni di professore in università straniere o posizioni equivalenti in centri di ricerca, anche almeno due lettere di presentazione di esperti stranieri. Devono altresì essere allegate la delibera del senato accademico (o dell'organo previsto dallo statuto dell'ateneo) e la delibera del dipartimento con l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto ed a cofinanziare al 10% i costi della ricerca.

Ferma restando la libera scelta, da parte del Comitato, di individuare i referees cui sottoporre il programma di ricerca, dovranno comunque essere indicati i nominativi di esperti che si ritengano competenti ad esprimere un giudizio sul programma di ricerca presentato.

Tutta la documentazione deve essere disponibile in files standard per semplificare la procedura di richiesta dei giudizi dei referees da parte del Comitato.

Progetti inter-universitari

Nel caso in cui più università siano interessate ad avere a contratto, nello stesso periodo, la medesima persona, la proposta deve essere avanzata dall'università che stipulerà il contratto, allegando il testo dell'accordo sottoscritto con le altre università in cui sono stabilite le norme per la suddivisione delle attività, del corrispettivo, del fondo di ricerca e dei relativi rimborsi. Il Ministero verserà comunque i contributi esclusivamente all'università proponente.

 

Si fa inoltre presente che allo scopo di corrispondere alle richieste di notizie in ordine agli interventi di cui sopra da parte degli studiosi interessati, lo scrivente provvederà ad annunciare l’iniziativa in parola sulle maggiori riviste internazionali.

Nel frattempo verranno pubblicizzate in rete, sul sito del Ministero, le seguenti linee-guida:

1. Il Ministero dell'Università italiano ha lanciato un programma di contratti per ricerca e didattica da svolgersi presso università italiane da parte di studiosi di qualunque nazionalità che da almeno tre anni siano stabilmente impegnati in attività di ricerca e didattica fuori dell'Italia.

2. Il corrispettivo del contratto è commisurato all'esperienza e alle capacità dell'interessato e sarà comunque adeguato ai livelli europei. Ad ogni contratto è associato un programma di ricerca e il relativo finanziamento.

3. Il contratto dura da un minimo di 6 mesi continuativi ad un massimo di tre anni. L'impegno è a tempo pieno. Ogni anno il titolare deve svolgere attività didattica, preferibilmente in lingua italiana, per almeno un semestre accademico.

4. Le proposte dei contratti devono essere avanzate dalle università, che si impegnano a fornire adeguate strutture di accoglienza e supporto all'attività del titolare del contratto. Uno studioso che ha già contatti con un ateneo italiano, può rivolgersi a questo almeno sei mesi prima del prevedibile inizio dell'attività in Italia. Uno studioso che non avesse contatti con atenei italiani può sottoporre la sua candidatura direttamente alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la quale cercherà di individuare un'università interessata.

Per quanto attiene infine all’attuazione dell’art.2 del decreto ministeriale in questione, che fa riferimento alle chiamate per chiara fama, si specifica quanto segue.

A tale intervento sono destinati 10 miliardi di lire. Il finanziamento è "a sportello", nel senso che verranno finanziate le prime 66 chiamate effettuate nel 2001 o negli anni successivi, purché naturalmente autorizzate dal Ministero, sentito il CUN, ai sensi del DM 25/7/97 (http://www.murst.it/atti/dm250797.htm) come modificato dal DM 2/8/99 (http://www.murst.it/atti/1999/dm0802.htm). Il contributo di 150 milioni di lire, una volta assegnato, è consolidato nel fondo di finanziamento ordinario dell'ateneo interessato e quindi è confermato automaticamente negli anni successivi. Le chiamate in questione non sono sottoposte alla valutazione del Comitato.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.Giovanni D’ADDONA)