IL MINISTRO
AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ
AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI
LORO SEDI
Si fa seguito alle intese intercorse con la Conferenza dei
rettori nella riunione dell'11 luglio u.s. ed, in particolare, alla
considerazione - emersa in quella circostanza - che le modifiche
normative introdotte dalla legge n. 168 del 1989 e, più
recentemente, dall'art. 5 della legge n. 537 del 1993 e dall'art.
1, comma 30, della legge 28.12.1995 n. 549, rendono indispensabile
l'individuazione periodica delle problematiche emergenti a seguito
dell'applicazione delle leggi predette, con particolare riguardo
agli ambiti di attività delle istituzioni universitarie ed a quelli
che rimangono di competenza specifica del MURST, nello svolgimento
dei propri compiti istituzionali di indirizzo e
coordinamento.
Al fine di una maggiore chiarezza, gli argomenti trattati nella
succitata riunione sono raggruppati, di seguito, per grandi
categorie.
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
L'art. 1 comma 30 della legge 28.12.1995 n. 549 ha disposto che
la durata del collocamento fuori ruolo dei docenti di prima e
seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, sia
ridotta a 3 anni.
La predetta norma ha, in tal modo, innovato ulteriormente in una
materia già di se' complessa per numerose sovrapposizioni normative
succedutesi dalla legge 18.3.58 n. 311 ad oggi. Al fine, pertanto,
di approfondire l'ambito di operatività di quanto disposto dalla
citata legge n. 549/95, si riportano le seguenti, distinte
tipologie di applicazione.
I professori ordinari in servizio alla data dell'11.3.1980, data
di entrata in vigore della legge 21.02.80 n. 28, e quelli nominati
in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data,
potevano chiedere il collocamento fuori ruolo al compimento del
70esimo anno di età per andare a riposo al compimento dei cinque
anni successivi al predetto collocamento fuori ruolo, ai sensi
dell'art. 110 del D.P.R. 382 dell'80. In conseguenza della nuova
normativa introdotta dalla legge n. 549, il periodo di collocamento
a riposo è anticipato al compimento del 73esimo anno di età. Coloro
che, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30.12.1992, n.
503 chiedono di poter restare in servizio per un biennio ulteriore,
devono essere collocati fuori ruolo al 72esimo anno di età ed a
riposo al compimento del 75esimo.
Diversa la posizione dei professori ordinari nominati dopo
l'entrata in vigore del D.P.R. 382/80. Infatti per costoro il
collocamento fuori ruolo al 65esimo anno di età è opzionale, ai
sensi della legge 7.8.1990 n. 239. Pertanto, qualora essi decidano
di avvalersi dell'art. 16 della legge n. 503, resteranno in
servizio attivo fino al 67esimo anno di età, con facoltà poi o di
continuare nel servizio attivo o di restare in posizione di fuori
ruolo fino al 70esimo anno di età, data del collocamento a
riposo.
Diversa, inoltre, la disciplina per i professori associati: per
questi il collocamento fuori ruolo al 65esimo anno di età è
tassativo; pertanto qualora gli stessi chiedano di poter usufruire
del disposto dell'art. 16 succitato, e quindi restano in servizio
attivo fino al 67esimo anno di età, andranno in posizione di fuori
ruolo dal 67esimo al 70esimo anno, termine ultimo per il
collocamento a riposo.
In relazione a quanto sopra esposto, sembra opportuno evidenziare
che qualunque tipo di scelta possa fare il personale docente, in
base alle norme vigenti prima della legge n. 549, questa deve
essere effettuata rispettivamente al compimento del 70esimo e del
65esimo anno di età, cioè nel momento in cui l'interessato è in
procinto di essere collocato fuori ruolo.
Coloro che rivestivano in precedenza la posizione di incaricati
stabilizzati, conservano il diritto a rimanere in servizio fino al
compimento del 70esimo anno di età. Nei loro confronti, tuttavia,
non può trovare applicazione la recente legge 28.12.95, n. 549
poichè non è previsto per tale categoria l'istituto del fuori
ruolo. Essi potranno tuttavia sempre prolungare il servizio attivo
di due anni, ai sensi del Decreto legislativo n. 503. Tale
possibilità, che porta il loro collocamento a riposo al 72esimo
anno di età, non deve apparire in contrasto con le norme relative
ai professori associati poichè tale deroga trova la sua "ratio" nel
fatto che tutti i professori incaricati stabilizzati erano in
servizio in qualità di personale docente prima del D.P.R.
382/80.
Potrebbero nascere ulteriori difficoltà interpretative nei
confronti di quei docenti che hanno appena concluso i tre anni di
fuori ruolo o addirittura si trovino nel quarto o quinto anno di
espletamento del servizio. Per coloro che compiono i tre anni di
fuori ruolo al prossimo 31 ottobre non sembra dubbio che debba
essere disposto il loro collocamento in quiescenza.
Per ovvie ragioni di parità di trattamento sempre che per coloro
che si trovino in posizione più avanzata, il collocamento a riposo
avverrà comunque alla prima scadenza utile, cioè al 31 ottobre
1996.
Infine necessita di approfondita valutazione il disposto dell'art.
1 (comma 30) della più volte citata legge n. 549, che potrebbe dar
luogo a qualche perplessità. Tuttavia, poichè è da escludere che la
norma possa essere interpretata come riferibile ad "anzianità"
contributive o di servizio, cui osta l'interpretazione letterale e
logica dell'espressione "età di pensionamento", una chiave di
lettera attendibile può essere rinvenuta nella "ratio" della norma
stessa così come emerge anche dall'esame del dibattito parlamentare
relativo.
Si ritiene pertanto che le due sezioni del comma predetto vadano
interpretate in stretta relazione tra loro al solo fine di
confermare come limite assoluto della permanenza in servizio dei
docenti universitari l'età, rispettivamente di 70 e di 75 anni, ove
consentito dalle norme vigenti; in tale interpretazione verrebbe
compreso anche l'eventuale prolungamento del servizio, ai sensi del
Decreto legislativo n. 503.
TRASFERIMENTI
In merito alla disciplina che regola attualmente i
trasferimenti, sono già state date indicazioni con nota n. 3695 del
16 luglio 1994, a seguito dell'entrata in vigore della legge
24/12/1993, n. 537, con particolare riferimento all'art. 5. Si
ritiene tuttavia utile, ai fini dello snellimento dell'attività
amministrativa, informare che non è più necessario che sia inviata
a questo Ministero copia della richiesta di vacanza, pubblicata
sulla G.U. dei posti a trasferimento.
Si richiama l'attenzione sul fatto che le decisioni assunte dalle
Facoltà circa le "chiamate" degli aspiranti, debbano essere
notificate oltre che al docente proposto, anche agli altri
professori che avessero avanzata istanza di partecipazione alla
procedura di trasferimento.
Si richiama, infine, l'osservanza della normativa vigente, da
parte delle Università statali e non statali, per l'acquisizione
dei pareri del CUN in tutti quei casi in cui gli stessi siano
obbligatori.
Sembra necessario, inoltre, che nel bando di vacanza per
trasferimento siano indicati il settore scientifico-disciplinare e
l'insegnamento d'affidare al docente chiamato.
Peraltro i docenti che partecipano ad una procedura di
trasferimento ed a seguito della stessa sono chiamati presso altra
Facoltà o Sede, vengono inquadrati nel settore
scientifico-disciplinare bandito, senza più conservare, per coloro
che erano in servizio prima dell'entrata in vigore della legge n.
341/90, il diritto al mantenimento della responsabilità didattica
della disciplina, di cui erano titolari, ai sensi del disposto del
terzo comma dell'art. 15 della stessa legge.
Alcune Facoltà hanno formulato proposte di trasferimento di
docenti di I e II fascia, destinandoli ai Corsi di diploma
universitario, soprattutto al fine di poter applicare nei loro
confronti l'art. 109 del D.P.R. 382/80, per quanto concerne la
deroga alle limitazioni di cui all'art. 8 dello stesso
D.P.R..
Si è in tal modo instaurata una procedura che non appare
direttamente regolata dalla legge ma relativamente alla quale può
darsi una soluzione derivata dall'analisi delle finalità delle
legge stessa e dal cosiddetto diritto superveniens.
Preliminarmente, infatti, il concetto introdotto dalla legge n.
537/93 sull'organico di diritto esistente nell'ambito dell'Ateneo
implica la massima flessibilità dello stesso. Tuttavia, solo nei
confronti delle Facoltà può parlarsi di incardinamento del
personale docente e ricercatore: in tale ambito indifferenziata
appare la posizione dei corsi di laurea e dei corsi di
diploma.
Inoltre, quando la legge regolava il trasferimento dei docenti
nelle Facoltà e nei corsi di laurea, non poteva prevedere lo stesso
anche per i corsi di diploma non ancora esistenti.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la citata disposizione
contenuta nell'art. 109 del D.P.R. 382/80 succitato, possa trovare
applicazione anche con riguardo ai corsi di diploma di nuova
istituzione.
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
Come è noto, la legge n. 341 del 19.11.1990 ha disposto che gli
insegnamenti universitari siano raggruppati in settori
scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità
scientifica e didattica. Di conseguenza i professori di ruolo ed i
ricercatori vengono inquadrati ai fini delle funzioni didattiche,
nei settori scientifico-disciplinari.
L'applicazione concreta della predetta normativa, seguita alla
pubblicazione sulla G.U. n. 112 dell'8.8.1994 dei succitati
settori, ha dato origine a numerosi quesiti da parte delle
Università, quesiti che hanno trovato il loro chiarimento in
apposite delibere del CUN; il relativo iter procedurale è in corso
di svolgimento ai fini di una nuova pubblicazione nella G.U..
Infatti, pur ritenendo inopportuno modificare a breve scadenza i
settori di cui trattasi, il MURST ha considerato giusto prendere in
considerazione le osservazioni ed i suggerimenti su errori
materiali o evidenti anomalie nella individuazione delle
discipline. Ciò premesso, si è rilevato che, da parte degli Atenei
l'inquadramento nei settori non è stato a tutt'oggi completato e
poichè la definizione delle relative procedure assume particolare
rilevanza in ordine alla formazione delle liste elettorali per i
prossimi concorsi di II fascia, si invitano codeste Università a
volervi provvedere al più presto.
Si fa presente, inoltre, che, a seguito di numerosi quesiti circa
la titolarità di insegnamento del docente dopo il suo inquadramento
nei settori, si ritiene che la stessa, per i docenti di cui al
terzo comma dell'art. 15 della legge 19.11.1990, n. 341, vada
riferita al titolo del settore di inquadramento, fatto salvo il
diritto al mantenimento della responsabilità didattica del corso di
cui erano titolari.
In tale ottica si ribadisce che la mobilità interna al settore è
sempre consentita, mentre lo spostamento da un settore ad un altro
può avvenire solo con la procedura ordinaria prevista per i
trasferimenti.
RETRODATAZIONE NOMINE DOCENTI I E II FASCIA
Alcuni docenti hanno proposto richieste di riconoscimento ai
fini economici e giuridici del servizio reso in qualità di
professore straordinario, in applicazione della decisione del
Consiglio di Stato, sezione VI n. 1122/93. In proposito si fa
presente che tale decisone, nell'accogliere parzialmente la
richiesta di un ricorrente, precisa testualmente: "il periodo di
straordinariato (al pari di ogni altro periodo di prova)
costituisce ad ogni effetto servizio di ruolo, da computarsi ai
fini dell'anzianità complessiva nell'unica carriera di
appartenenza" ma chiarisce anche che "al triennio di
straordinariato non è riconoscibile alcuna incidenza ai fini della
progressione economica, atteso che, per espressa disposizione
legislativa (art. 36 e 103 del D.P.R. n. 382/80), il trattamento
economico viene commisurato alla classe stipendiale attribuita
all'atto della nomina ad ordinario, restando a tal fine irrilevante
il precedente servizio di straordinariato". Si invitano pertanto
codesti Atenei a tener conto della citata decisione.
Per concludere si richiama l'attenzione su un aspetto che assume
particolare rilevanza in seguito all'autonomia finanziaria
riconosciuta agli Atenei in base al più volte citato art. 5 della
legge n. 537/93: quello della continua trasmissione di dati che
dovrebbe avvenire tra la periferia ed il centro. Infatti solo in
tal modo la struttura universitaria, nel suo complesso, potrà avere
una precisa identificazione suscettibile poi dell'adozione di
provvedimenti mirati anche al riequilibrio ed
all'armonizzazione.
In attesa che tale collegamento possa avvenire, nel più breve
tempo possibile, attraverso i sistemi informatici, occorre,
tuttavia, che al momento le informazioni affluiscano attraverso
periodici aggiornamenti (tre mesi) effettuati su base
cartacea.
Infine, nell'auspicio di una sempre più responsabile affermazione
del concetto di autonomia universitaria, si auspica che i problemi
strettamente connessi a casi specifici possano trovare la loro
soluzione in ambito universitario evitando i numerosi quesiti che
quotidianamente pervengono a questo Ministero dagli Atenei.
Inopportuno, inoltre, appare che i medesimi pongano quesiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della
Funzione Pubblica e ad altre Istituzione, in quanto i grandi
problemi interpretativi e di indirizzo possono e devono essere
sottoposti all'attenzione del MURST anche per l'instaurarsi di un
sistema collegato ed uniforme.
IL MINISTRO