Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 29 luglio 1996

ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA


Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

IL MINISTRO

Roma, 29 luglio 1996

AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ
AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI

LORO SEDI

Oggetto: ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Si fa seguito alle intese intercorse con la Conferenza dei rettori nella riunione dell'11 luglio u.s. ed, in particolare, alla considerazione - emersa in quella circostanza - che le modifiche normative introdotte dalla legge n. 168 del 1989 e, più recentemente, dall'art. 5 della legge n. 537 del 1993 e dall'art. 1, comma 30, della legge 28.12.1995 n. 549, rendono indispensabile l'individuazione periodica delle problematiche emergenti a seguito dell'applicazione delle leggi predette, con particolare riguardo agli ambiti di attività delle istituzioni universitarie ed a quelli che rimangono di competenza specifica del MURST, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali di indirizzo e coordinamento.
Al fine di una maggiore chiarezza, gli argomenti trattati nella succitata riunione sono raggruppati, di seguito, per grandi categorie.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

L'art. 1 comma 30 della legge 28.12.1995 n. 549 ha disposto che la durata del collocamento fuori ruolo dei docenti di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, sia ridotta a 3 anni.
La predetta norma ha, in tal modo, innovato ulteriormente in una materia già di se' complessa per numerose sovrapposizioni normative succedutesi dalla legge 18.3.58 n. 311 ad oggi. Al fine, pertanto, di approfondire l'ambito di operatività di quanto disposto dalla citata legge n. 549/95, si riportano le seguenti, distinte tipologie di applicazione.
I professori ordinari in servizio alla data dell'11.3.1980, data di entrata in vigore della legge 21.02.80 n. 28, e quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data, potevano chiedere il collocamento fuori ruolo al compimento del 70esimo anno di età per andare a riposo al compimento dei cinque anni successivi al predetto collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. 382 dell'80. In conseguenza della nuova normativa introdotta dalla legge n. 549, il periodo di collocamento a riposo è anticipato al compimento del 73esimo anno di età. Coloro che, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503 chiedono di poter restare in servizio per un biennio ulteriore, devono essere collocati fuori ruolo al 72esimo anno di età ed a riposo al compimento del 75esimo.
Diversa la posizione dei professori ordinari nominati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 382/80. Infatti per costoro il collocamento fuori ruolo al 65esimo anno di età è opzionale, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 239. Pertanto, qualora essi decidano di avvalersi dell'art. 16 della legge n. 503, resteranno in servizio attivo fino al 67esimo anno di età, con facoltà poi o di continuare nel servizio attivo o di restare in posizione di fuori ruolo fino al 70esimo anno di età, data del collocamento a riposo.
Diversa, inoltre, la disciplina per i professori associati: per questi il collocamento fuori ruolo al 65esimo anno di età è tassativo; pertanto qualora gli stessi chiedano di poter usufruire del disposto dell'art. 16 succitato, e quindi restano in servizio attivo fino al 67esimo anno di età, andranno in posizione di fuori ruolo dal 67esimo al 70esimo anno, termine ultimo per il collocamento a riposo.
In relazione a quanto sopra esposto, sembra opportuno evidenziare che qualunque tipo di scelta possa fare il personale docente, in base alle norme vigenti prima della legge n. 549, questa deve essere effettuata rispettivamente al compimento del 70esimo e del 65esimo anno di età, cioè nel momento in cui l'interessato è in procinto di essere collocato fuori ruolo.
Coloro che rivestivano in precedenza la posizione di incaricati stabilizzati, conservano il diritto a rimanere in servizio fino al compimento del 70esimo anno di età. Nei loro confronti, tuttavia, non può trovare applicazione la recente legge 28.12.95, n. 549 poichè non è previsto per tale categoria l'istituto del fuori ruolo. Essi potranno tuttavia sempre prolungare il servizio attivo di due anni, ai sensi del Decreto legislativo n. 503. Tale possibilità, che porta il loro collocamento a riposo al 72esimo anno di età, non deve apparire in contrasto con le norme relative ai professori associati poichè tale deroga trova la sua "ratio" nel fatto che tutti i professori incaricati stabilizzati erano in servizio in qualità di personale docente prima del D.P.R. 382/80.
Potrebbero nascere ulteriori difficoltà interpretative nei confronti di quei docenti che hanno appena concluso i tre anni di fuori ruolo o addirittura si trovino nel quarto o quinto anno di espletamento del servizio. Per coloro che compiono i tre anni di fuori ruolo al prossimo 31 ottobre non sembra dubbio che debba essere disposto il loro collocamento in quiescenza.
Per ovvie ragioni di parità di trattamento sempre che per coloro che si trovino in posizione più avanzata, il collocamento a riposo avverrà comunque alla prima scadenza utile, cioè al 31 ottobre 1996.
Infine necessita di approfondita valutazione il disposto dell'art. 1 (comma 30) della più volte citata legge n. 549, che potrebbe dar luogo a qualche perplessità. Tuttavia, poichè è da escludere che la norma possa essere interpretata come riferibile ad "anzianità" contributive o di servizio, cui osta l'interpretazione letterale e logica dell'espressione "età di pensionamento", una chiave di lettera attendibile può essere rinvenuta nella "ratio" della norma stessa così come emerge anche dall'esame del dibattito parlamentare relativo.
Si ritiene pertanto che le due sezioni del comma predetto vadano interpretate in stretta relazione tra loro al solo fine di confermare come limite assoluto della permanenza in servizio dei docenti universitari l'età, rispettivamente di 70 e di 75 anni, ove consentito dalle norme vigenti; in tale interpretazione verrebbe compreso anche l'eventuale prolungamento del servizio, ai sensi del Decreto legislativo n. 503.

TRASFERIMENTI

In merito alla disciplina che regola attualmente i trasferimenti, sono già state date indicazioni con nota n. 3695 del 16 luglio 1994, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24/12/1993, n. 537, con particolare riferimento all'art. 5. Si ritiene tuttavia utile, ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, informare che non è più necessario che sia inviata a questo Ministero copia della richiesta di vacanza, pubblicata sulla G.U. dei posti a trasferimento.
Si richiama l'attenzione sul fatto che le decisioni assunte dalle Facoltà circa le "chiamate" degli aspiranti, debbano essere notificate oltre che al docente proposto, anche agli altri professori che avessero avanzata istanza di partecipazione alla procedura di trasferimento.
Si richiama, infine, l'osservanza della normativa vigente, da parte delle Università statali e non statali, per l'acquisizione dei pareri del CUN in tutti quei casi in cui gli stessi siano obbligatori.
Sembra necessario, inoltre, che nel bando di vacanza per trasferimento siano indicati il settore scientifico-disciplinare e l'insegnamento d'affidare al docente chiamato.
Peraltro i docenti che partecipano ad una procedura di trasferimento ed a seguito della stessa sono chiamati presso altra Facoltà o Sede, vengono inquadrati nel settore scientifico-disciplinare bandito, senza più conservare, per coloro che erano in servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 341/90, il diritto al mantenimento della responsabilità didattica della disciplina, di cui erano titolari, ai sensi del disposto del terzo comma dell'art. 15 della stessa legge.
Alcune Facoltà hanno formulato proposte di trasferimento di docenti di I e II fascia, destinandoli ai Corsi di diploma universitario, soprattutto al fine di poter applicare nei loro confronti l'art. 109 del D.P.R. 382/80, per quanto concerne la deroga alle limitazioni di cui all'art. 8 dello stesso D.P.R..
Si è in tal modo instaurata una procedura che non appare direttamente regolata dalla legge ma relativamente alla quale può darsi una soluzione derivata dall'analisi delle finalità delle legge stessa e dal cosiddetto diritto superveniens.
Preliminarmente, infatti, il concetto introdotto dalla legge n. 537/93 sull'organico di diritto esistente nell'ambito dell'Ateneo implica la massima flessibilità dello stesso. Tuttavia, solo nei confronti delle Facoltà può parlarsi di incardinamento del personale docente e ricercatore: in tale ambito indifferenziata appare la posizione dei corsi di laurea e dei corsi di diploma.
Inoltre, quando la legge regolava il trasferimento dei docenti nelle Facoltà e nei corsi di laurea, non poteva prevedere lo stesso anche per i corsi di diploma non ancora esistenti.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la citata disposizione contenuta nell'art. 109 del D.P.R. 382/80 succitato, possa trovare applicazione anche con riguardo ai corsi di diploma di nuova istituzione.

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

Come è noto, la legge n. 341 del 19.11.1990 ha disposto che gli insegnamenti universitari siano raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Di conseguenza i professori di ruolo ed i ricercatori vengono inquadrati ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari.
L'applicazione concreta della predetta normativa, seguita alla pubblicazione sulla G.U. n. 112 dell'8.8.1994 dei succitati settori, ha dato origine a numerosi quesiti da parte delle Università, quesiti che hanno trovato il loro chiarimento in apposite delibere del CUN; il relativo iter procedurale è in corso di svolgimento ai fini di una nuova pubblicazione nella G.U..
Infatti, pur ritenendo inopportuno modificare a breve scadenza i settori di cui trattasi, il MURST ha considerato giusto prendere in considerazione le osservazioni ed i suggerimenti su errori materiali o evidenti anomalie nella individuazione delle discipline. Ciò premesso, si è rilevato che, da parte degli Atenei l'inquadramento nei settori non è stato a tutt'oggi completato e poichè la definizione delle relative procedure assume particolare rilevanza in ordine alla formazione delle liste elettorali per i prossimi concorsi di II fascia, si invitano codeste Università a volervi provvedere al più presto.
Si fa presente, inoltre, che, a seguito di numerosi quesiti circa la titolarità di insegnamento del docente dopo il suo inquadramento nei settori, si ritiene che la stessa, per i docenti di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 19.11.1990, n. 341, vada riferita al titolo del settore di inquadramento, fatto salvo il diritto al mantenimento della responsabilità didattica del corso di cui erano titolari.
In tale ottica si ribadisce che la mobilità interna al settore è sempre consentita, mentre lo spostamento da un settore ad un altro può avvenire solo con la procedura ordinaria prevista per i trasferimenti.

RETRODATAZIONE NOMINE DOCENTI I E II FASCIA

Alcuni docenti hanno proposto richieste di riconoscimento ai fini economici e giuridici del servizio reso in qualità di professore straordinario, in applicazione della decisione del Consiglio di Stato, sezione VI n. 1122/93. In proposito si fa presente che tale decisone, nell'accogliere parzialmente la richiesta di un ricorrente, precisa testualmente: "il periodo di straordinariato (al pari di ogni altro periodo di prova) costituisce ad ogni effetto servizio di ruolo, da computarsi ai fini dell'anzianità complessiva nell'unica carriera di appartenenza" ma chiarisce anche che "al triennio di straordinariato non è riconoscibile alcuna incidenza ai fini della progressione economica, atteso che, per espressa disposizione legislativa (art. 36 e 103 del D.P.R. n. 382/80), il trattamento economico viene commisurato alla classe stipendiale attribuita all'atto della nomina ad ordinario, restando a tal fine irrilevante il precedente servizio di straordinariato". Si invitano pertanto codesti Atenei a tener conto della citata decisione.
Per concludere si richiama l'attenzione su un aspetto che assume particolare rilevanza in seguito all'autonomia finanziaria riconosciuta agli Atenei in base al più volte citato art. 5 della legge n. 537/93: quello della continua trasmissione di dati che dovrebbe avvenire tra la periferia ed il centro. Infatti solo in tal modo la struttura universitaria, nel suo complesso, potrà avere una precisa identificazione suscettibile poi dell'adozione di provvedimenti mirati anche al riequilibrio ed all'armonizzazione.
In attesa che tale collegamento possa avvenire, nel più breve tempo possibile, attraverso i sistemi informatici, occorre, tuttavia, che al momento le informazioni affluiscano attraverso periodici aggiornamenti (tre mesi) effettuati su base cartacea.
Infine, nell'auspicio di una sempre più responsabile affermazione del concetto di autonomia universitaria, si auspica che i problemi strettamente connessi a casi specifici possano trovare la loro soluzione in ambito universitario evitando i numerosi quesiti che quotidianamente pervengono a questo Ministero dagli Atenei.
Inopportuno, inoltre, appare che i medesimi pongano quesiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Funzione Pubblica e ad altre Istituzione, in quanto i grandi problemi interpretativi e di indirizzo possono e devono essere sottoposti all'attenzione del MURST anche per l'instaurarsi di un sistema collegato ed uniforme.

 

IL MINISTRO


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