DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI
AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ
AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI
LORO SEDI
Le note vicende degli ultimi giorni sulla presunta irregolarità degli esami di profitto, sostenuti dagli studenti in alcune sedi universitarie di fronte a commissioni ritenute non del tutto conformi alle norme vigenti, inducono questo Ministero a promuovere una azione di indirizzo in materia. In linea con il processo autonomistico, da tempo avviato e sempre più incisivo, è necessario infatti assicurare comportamenti calibrati alle specifiche e diversificate esigenze delle singole sedi in un quadro di certezza normativa che già l'attuale contesto legislativo consente.
Come è noto, il secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 demanda ai consigli delle strutture didattiche la determinazione "con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico d'Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento.....le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni.....". Tale dettato normativo, pertanto, offre alle Università ampie possibilità di disciplinare la questione superando così quanto disposto dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1939, n. 1269. Infatti, già alcuni regolamenti didattici, approvati da questa Amministrazione, testimoniano l'attenzione di alcune Istituzioni universitarie a questo problema, prevedendo nell'articolato specifico riferimento alla composizione delle commissioni esaminatrici in maniera diversificata rispetto al Regolamento del 1938.
Ciò posto, si richiama l'attenzione delle Università, che ancora non abbiano definito il proprio regolamento didattico, sulla opportunità di disciplinare come stralcio quella parte di materia concernente la composizione delle predette commissioni, al fine di consentire alle strutture didattiche la tempestiva adozione dei propri regolamenti interni.
Questo Ministero assicura al riguardo il sollecito iter di approvazione.
Il Ministro