Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e, in particolare, l'articolo 2, lettera c), in base al
quale la ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del
Ministero destinati agli enti di ricerca viene effettuata sulla
base di criteri oggettivi definiti con decreto ministeriale,
sentito il Consiglio nazionale della scienza e della
tecnologia;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12 che
prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, relativa al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e al bilancio
pluriennale per il triennio 1995-1997;
Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la
concessione dei contributi per il funzionamento degli istituti
scientifici speciali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della
tecnologia, espresso nella seduta del 19 aprile 1995;
Udito il parere n. 1965/95 espresso dal Consiglio di Stato
nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
compiuta con nota n. 799/III.6/96 dell'8 marzo 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti legittimati ad accedere ai contributi.
1- Possono usufruire dei contributi per il funzionamento degli
istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il
noleggio di attrezzature didattiche previsti nello stato di
previsione della spesa di questo Ministero gli enti e le
istituzioni di ricerca pubblici e privati che non siano parti di
altri Enti, che svolgano attività di ricerca o di formazione
post-universitaria.
Art. 2.
C r i t e r i
1- Per la concessione dei contributi di cui trattasi il
procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle
richieste si svolge sulla base della valutazione dei seguenti
elementi.
a- rilevanza della produzione scientifica attraverso la
valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e
nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle
attività di formazione post-universitaria, valutate attraverso i
suoi risultati in termini di persone formate e del loro
inserimento;
b- tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed
internazionale e sua attualità, sulla base dei riscontri
riconosciuti nella comunità scientifica;
c- con riferimento a specifici progetti di ricerca, l'interesse
scientifico e la capacità dell'istituto proponente di realizzare il
progetto;
d- attività di ricerca o di formazione post-universitaria in
collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in
particolare della Unione europea e loro rilevanza;
e- collegamento dell'attività con i piani pluriennali del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(M.U.R.S.T.) e della Unione europea;
f- rapporto fra l'entità e la qualificazione del personale
coinvolto nell'attività di ricerca scientifica e la produzione
scientifica stessa;
g- coerenza e congruità della richiesta rispetto alle attività da
svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'Ente,
in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri
contributi ordinari o straordinari di fonte M.U.R.S.T.
Art. 3
Modalità procedimentali
1 - Per la concessione dei finanziamenti la domanda deve essere
presentata entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario
precedente quello afferente l'assegnazione del contributo.
2 - La domanda di concessione deve contenere tutti gli elementi
che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi
compresa la ragione sociale, la sede e il codice fiscale e deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente; essa deve
contenere gli elementi per la valutazione dei punti da a) a g) di
cui all'art. 2.
3 - Nella domanda devono essere, altresì, indicate:
a - le finalità per cui si richiede il contributo finanziario e la
misura dello stesso;
b - le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento e
con quali pubbliche amministrazioni ed altri enti;
4 - Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:
a - atto costitutivo;
b - statuto ed estremi relativi al riconoscimento della
personalità giuridica, ove concessa;
c - struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del
personale in servizio o collaboratore esterno;
d - situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio
precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e
preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese
strutturali da quelle di ricerca;
e - sintesi dell'attività scientifica svolta nell'ultimo triennio
e piano di attività programmatica per il triennio successivo (che
contengono gli elementi per valutare i punti di cui all'art.
2);
f - elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio
ed eventuali brevetti;
g - eventuale progetto specifico di ricerca che si intende
realizzare, con allegato studio di fattibilità del progetto
stesso.
5 - La documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente comma
4 deve essere trasmessa solo in occasione della presentazione della
prima domanda di finanziamento; per gli anni successivi devono
essere comunicate unicamente eventuali modifiche statutarie.
6 - La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili è
definita dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica con proprio decreto, sulla base del prescritto parere
del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, ai sensi
dell'articolo 2, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n.
168.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Visto il Guardasigilli |
Il Ministro |