Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1996 n. 623

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'articolo 2, lettera c), in base al quale la ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati agli enti di ricerca viene effettuata sulla base di criteri oggettivi definiti con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e al bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997;
Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, espresso nella seduta del 19 aprile 1995;
Udito il parere n. 1965/95 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 799/III.6/96 dell'8 marzo 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti legittimati ad accedere ai contributi.
1- Possono usufruire dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche previsti nello stato di previsione della spesa di questo Ministero gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici e privati che non siano parti di altri Enti, che svolgano attività di ricerca o di formazione post-universitaria.
Art. 2.
C r i t e r i
1- Per la concessione dei contributi di cui trattasi il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base della valutazione dei seguenti elementi.
a- rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attività di formazione post-universitaria, valutate attraverso i suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;
b- tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualità, sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica;
c- con riferimento a specifici progetti di ricerca, l'interesse scientifico e la capacità dell'istituto proponente di realizzare il progetto;
d- attività di ricerca o di formazione post-universitaria in collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare della Unione europea e loro rilevanza;
e- collegamento dell'attività con i piani pluriennali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.) e della Unione europea;
f- rapporto fra l'entità e la qualificazione del personale coinvolto nell'attività di ricerca scientifica e la produzione scientifica stessa;
g- coerenza e congruità della richiesta rispetto alle attività da svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'Ente, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari di fonte M.U.R.S.T.
Art. 3
Modalità procedimentali

 

1 - Per la concessione dei finanziamenti la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario precedente quello afferente l'assegnazione del contributo.
2 - La domanda di concessione deve contenere tutti gli elementi che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede e il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente; essa deve contenere gli elementi per la valutazione dei punti da a) a g) di cui all'art. 2.
3 - Nella domanda devono essere, altresì, indicate:
a - le finalità per cui si richiede il contributo finanziario e la misura dello stesso;
b - le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento e con quali pubbliche amministrazioni ed altri enti;
4 - Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a - atto costitutivo;
b - statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica, ove concessa;
c - struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio o collaboratore esterno;
d - situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese strutturali da quelle di ricerca;
e - sintesi dell'attività scientifica svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo (che contengono gli elementi per valutare i punti di cui all'art. 2);
f - elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio ed eventuali brevetti;
g - eventuale progetto specifico di ricerca che si intende realizzare, con allegato studio di fattibilità del progetto stesso.
5 - La documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente comma 4 deve essere trasmessa solo in occasione della presentazione della prima domanda di finanziamento; per gli anni successivi devono essere comunicate unicamente eventuali modifiche statutarie.
6 - La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili è definita dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto, sulla base del prescritto parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Registrato alla Corte dei Conti il 26 novembre 1996 Registro n. 1 Università e Ricerca, foglio n. 21
Roma, 8 ottobre 1996

Visto il Guardasigilli
Flick

Il Ministro
Luigi Berlinguer

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