Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 31 ottobre 1996, protocollo n.2402

Articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari: autonomia didattica (ex art. 11, L. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2, L. 910/1969 e art 4, L. 924/1970)


Emblema Repubblica Italiana


IL MINISTRO
Protocollo: n.2402
Roma, 31 ottobre 1996

AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ
AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI

LORO SEDI

Oggetto: Articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari: autonomia didattica (ex art. 11, L. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2, L. 910/1969 e art 4, L. 924/1970)

Corrispondendo a molteplici sollecitazioni ad approfondire il problema della flessibilità nell’articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari in rapporto agli ordinamenti didattici nazionali - soprattutto a seguito della revisione delle tabelle in applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341 - questo Ministero ha riesaminato la questione con l’intento sia di armonizzare, sotto il profilo interpretativo e applicativo, le varie disposizioni succedutesi nel tempo, sia di valorizzare adeguatamente le prerogative di autonomia delle istituzioni universitarie, la libertà di scelta dei percorsi formativi in capo agli studenti e le crescenti esigenze di flessibilità della didattica. Ciò anche alla luce della nuova impostazione, in materia di autonomia didattica delle università, prefigurata - mediante apposite norme - nel disegno di legge di iniziativa governativa recante "Misure in materia di immediato snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" ( Atto Senato n. 1034 ). Giova in proposito tener presente che le accennate nuove norme sull’autonomia didattica, unitamente a quelle recanti la riforma delle funzioni e della composizione del Consiglio universitario nazionale (CUN), hanno superato favorevolmente l’esame delle competenti Commissioni VII e I del Senato (cfr. Atto Senato n. 1034/A, art. 15) e che l’intero disegno di legge è stato approvato nei giorni scorsi dall’Assemblea del Senato e trasmesso alla Camera in seconda lettura.

    In attesa dunque della definitiva approvazione parlamentare e della conseguente compiuta definizione del richiamato nuovo quadro normativo generale, si ritiene comunque utile, in ragione dell’urgenza della materia - da più parti segnalata - richiamare alcuni indirizzi sulla base della legislazione vigente.

    Ad avviso di questo Ministero, per le motivazioni di seguito esposte, la flessibilità nell’articolazione dei corsi e dei piani degli studi, anche individuali, trova già nella vigente legislazione fondamento e possibilità di attuazione, ancorchè nei limiti ordinamentali successivamente richiamati.

    Per quanto in particolare riguarda i piani di studio individuali, si reputa che il dettato letterale dell’art. 6, comma 1, alinea e lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, lungi dall’abrogare l’anteriore disciplina transitoria sulla c.d. "liberalizzazione" dei medesimi piani di studio individuali - come disciplinati dall’art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dall’art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924 - la rende invero permanente, pur nell’innovato quadro ordinamentale definito dalla stessa legge 341/1990. Tale assunto ha fondamento nell’inequivoco disposto della menzionata norma, in virtù della quale "gli statuti delle università debbono prevedere: a) corsi di orientamento degli studenti (....) per la elaborazione dei piani di studio". La disposizione appare coerente, per altro, con la perdurante liberalizzazione degli accessi ai corsi universitari prevista dalle medesime fonti normative.

    Sotto il profilo più generale, l’art. 11 della menzionata legge 341/1990 - la cui rubrica è espressamente e significativamente dedicata alla "autonomia didattica"- conferisce, com’è noto, a ciascun ateneo il potere di disciplinare, mediante apposito "regolamento didattico di ateneo", "l’ordinamento degli studi" (comma 1), contestualmente attribuendo ai " consigli delle strutture didattiche " il potere di determinare - mediante "apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento" - "l’articolazione dei corsi", nonchè "i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche (....)", fino a ricomprendervi "l’introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo" (comma 2).

    Si è dunque in presenza di una disciplina che, in linea con il più generale impianto autonomistico delineato dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, riconosce alle istituzioni universitarie, insieme ad estese facoltà di sperimentazione didattica, incisivi poteri di autonoma articolazione dei corsi e dei piani degli studi, in relazione anche alle tradizioni culturali e alle specifiche competenze e vocazioni formative sviluppate nel tempo dalle singole strutture didattiche.

    Le sole limitazioni invocabili in materia paiono essere quelle espressamente previste con legge, e segnatamente derivanti dal combinato disposto dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 9, lettera d), della più volte citata legge 341/1990. E’ appena il caso di rilevare come tali disposizioni rigorosamente circoscrivano l’ambito dell’obbligatorietà degli ordinamenti didattici con espresso riferimento non a singole materie, bensì alle "aree disciplinari", che si specifica da intendersi come "insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi": come tali - e soltanto perchè tali, dunque - "da includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle università".

    In coerenza con l’impostazione autonomistica, che costituisce l’indirizzo politico-istituzionale fondamentale per l’azione dell’attuale Ministero, si reputa pertanto che le istituzioni universitarie possano fondatamente e utilmente sperimentare - sulla base della legislazione vigente - i ricordati ambiti di flessibilità nell’articolazione dei corsi e dei piani, anche individuali, degli studi universitari, così predisponendosi anche all’attuazione della più compiuta autonomia didattica configurata nei ricordati provvedimenti legislativi che il Governo ha sottoposto all’approvazione del Parlamento.

 

IL MINISTRO


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