Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 agosto 1997

Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale";

VISTA la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";

VISTO l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

VISTA la Delibera CIPI n. 502 del 1988 riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

VISTO l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di Lire;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), che, a seguito della soppressione del CIPI, ha attribuito al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le funzioni relative all'emanazione delle direttive per la gestione del Fondo Speciale Ricerca Applicata di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), della legge 12 agosto 1977, n. 675;


VISTA la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994, per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

VISTA la Deliberazione n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1995, recante "Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo Speciale per la ricerca applicata per iniziative di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese";

VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che, all'art. 11, comma 1, lett. D), delega il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchŽ gli organismi operanti nel settore stesso;

VISTO, in particolare, l'art. 18, comma 2, della predetta legge, che, in sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, autorizza il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato, previsto dall'articolo 20, comma 8, della citata legge;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RITENUTA l'opportunità di procedere, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al citato art. 11, comma 1, lett. D) delle legge n. 59/97, all'adeguamento alle normative comunitarie delle forme, limiti e modalità degli strumenti di intervento a favore della ricerca applicata, anche al fine di razionalizzare gli investimenti ed accrescerne la tempestività e l'efficacia;


D E C R E T A:


TITOLO I
(Interventi a valere sul fondo speciale ricerca applicata)

Art. 1
(criteri e modalità procedurali)


1. Per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale ricerca applicata istituito con l'art. 4 della legge n. 1089/68 (di seguito denominato fondo) sono adottati i criteri e le modalità procedurali di cui ai seguenti articoli.


Art. 2
(ambito operativo)


1. Sono finanziabili a valere sul fondo di cui al comma 1, unitamente alle connesse spese di istruttoria e di monitoraggio sostenute dal Ministero, i progetti che prevedono attività di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo, individuate secondo le seguenti definizioni:


a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) attività di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonchŽ progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili nŽ utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possano rappresentare miglioramenti.

Art. 3
(soggetti ammissibili)


1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare degli interventi del fondo, purchè possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:


a) imprese industriali;

b) consorzi e società consortili tra imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), e), nonchŽ tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali e, alle condizioni previste dall'art. 91 bis del DPR n. 382/80, come modificato dall'art. 13 della legge n. 705/85, le Università;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui ale lettere a), b), c), nonchŽ dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi e società consortili tra imprese industriali ed enti pubblici;

g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale;

h) imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

i) aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli artt. 1 e 2 del T.U. appr. con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte di comuni e province;

l) imprese del settore agro-industriale;

m) società consortili a capitale misto pubblico e privato, limitatamente a quelle cui partecipino anche le Università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca (art. 27 della legge n. 317/91);

n) consorzi e società consortili, comunque composti, purchŽ a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

 

Art. 4
(progetti di ricerca svolti autonomamente ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 46/82).

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST.

2. La domanda dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:

a) l'interesse industriale all'esecuzione del progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento;

b) il carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa. Tale elemento è presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese cos" come definite dalle norme transitorie e finali del presente decreto;

c) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;

d) la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto.


3. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al proponente l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni.

4. La domanda di finanziamento dovrà essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà rilasciata dal Responsabile Legale. Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonchŽ per i soggetti richiedenti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione della rispondenza potrà essere effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca presentati da società di ricerca di cui all'art. 3, lett.d, del presente decreto, centri di ricerca industriale di cui all'art. 3, lett. e, del presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale di cui all'art. 3, lett. g, del presente decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

5. Il Ministero, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 7 della legge n. 46/82 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (di seguito denominato istituto gestore), per l'istruttoria tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7, comma 1.

6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di settore individuato nell'ambito dello specifico albo ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili:


a) effetto addizionale generato dall'intervento richiesto;

b) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;

c) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;

d) conformità agli indirizzi generali sulla ricerca applicata;

Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il contraddittorio è obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di Lire.

7. L'istituto gestore, entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando:


a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul fondo a favore del progetto, nonchè delle condizioni di cui al comma 3;

b) la congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;

c) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.


8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.

9. Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso agli interventi del fondo.

10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali:


A) per quanto riguarda le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 25%, in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
- 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

B) per quanto riguarda le attività di ricerca industriale, il finanziamento non può eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

C) il finanziamento avviene in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni. La durata è comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

D) per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

E) per entrambe le tipologie di attività, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

1) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, così come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

5) 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, semprechŽ non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;

6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o Università;

F) L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella forma del credito agevolato è ridotta, per entrambe le tipologie di attività, al 45%.

11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

1) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca);

2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;

3) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;

4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata rispetto al costo del personale;

5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

12. Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

13. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento per i finanziamenti di cui al presente comma in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione Europea.

14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS, decreta l'ammissione del progetto al finanziamento, subordinando l'inizio dell'erogazione alla stipula del contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attività di cui al comma 17. Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione degli stessi. Il decreto è trasmesso all'istituto gestore per la stipula del contratto.

15. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4 della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.

16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entri i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore segnala al Ministero le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.

17. Il contratto determina un primo stato di avanzamento al termine del quale, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e dell'istituto gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto gestore, sotto l'aspetto economico, verifichino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potrà acquisire in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il finaziamento. In tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo procederà alla verifica delle attività eseguite: in assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attività eseguita, in proporzione al finanziamento concesso.

18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti, il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali - effettuate dall'istituto gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - è subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46/82, e successive integrazioni, o della legge n. 346/88, ovvero in procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.

19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati.Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale.

Art. 5
(progetti di formazione professionale svolti autonomamente)

1. Il Fondo Speciale Ricerca Applicata finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non superiore ai 32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitività internazionale dei settori interessati.

2. I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma.

3. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo.

4. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altres", l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.

5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero:

a) la preparazione e la gestione delle attività di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;

b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostameto attinenti l'attività di formazione;

c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresa i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.

6. Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un ammontare pari al 80% del costo ammissibile.

7. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.

8. I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.

Art. 6
(progetti di cooperazione internazionale)

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso - Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, ai fini del riconoscimento di validità nell'ambito di accordi governativi di cooperazione con Stati esteri.

2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attività istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei progetti alle finalità delle predette iniziative. Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento dà comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile.

3. Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il progetto viene sottoposto all'esame della Commissione Tecnico Consultiva, la quale opera in forma integrata con il Comitato Tecnico Scientifico ex art. 7 della legge n. 46/82, e segue la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto.

4. Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.

5. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle attività contrattuali dei progetti.

Art. 7
(programmi nazionali e contratti di ricerca)


1. Il Ministro, individuati settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento, con proprio decreto definisce specifici temi di ricerca e formazione professionale, determinando, altres", l'entità dell'ammontare massimo della spesa.

2. Il Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, quindi, con decreto dirigenziale invita i soggetti ammissibili di cui all'art. 3 del presente decreto a presentare gli specifici progetti e indica i limiti temporali per lo sviluppo di ciascuna tematica, nonchŽ i criteri per la selezione dei progetti stessi.

3. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.

4. Gli interventi sono concessi secondo le seguenti forme e misure:

A) Contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.

B) Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, sempre nella forma del contributo nella spesa e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

1) 10% per le attività di ricerca da svolgere da parte di Piccole e Medie Imprese, cos" come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

4) 15% per i progetti di ricerca che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

5) 10% per le attività di ricerca da svolgere in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, semprechŽ non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;

6) 10% per le attività di ricerca da svolgere da parte di consorzi ammissibili ai benefici della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipino anche enti pubblici di ricerca e/o Università;

C) L'intervento complessivo non può comunque eccedere il 75% del costo ammissibile del progetto.

D) Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

5. In osservanza dei principi contenuti nell'art. 18, comma II, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per i programmi e contratti di ricerca non finanziati a totale carico dello Stato non si applica la disposizione dell'art. 11, comma II, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche.

6. Per eventuali programmi e contratti di ricerca i quali, per finalità di straordinario interesse pubblico, sono finanziati a totale carico dello Stato, si applicano le procedure di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

7. Ogni progetto deve prevedere la realizzazione, con le modalità dei contratti di ricerca, di progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.

8. Il personale in formazione non deve essere legato da nessun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nell'attività di formazione.

9. Gli interventi a favore di tali progetti di formazione sono concessi, nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

10. Per quanto non espressamente specificato, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 8
(attività di trasferimento tecnologico di cui all'art. 3 legge 46/82)

1. Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali sono regolamentate con D.P.R. n. 104 del 18 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997.

Art. 9
(attività di ricerca commissionate da pmi a laboratori autorizzati)

1. Le piccole e medie imprese, singole o consorziate, industriali e/o artigiane, nonchŽ del settore agro-industriale, individuate secondo la definizione indicata nelle norme transitorie e finali, possono beneficiare di contributi per specifiche ricerche commissionate a laboratori autorizzati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, inclusi nell'apposito albo di cui all'art. 4, comma II, della legge n. 46/82, e nei quali le PMI stesse abbiano una partecipazione non superiore al 10%.

2. Le attività commissionabili possono riguardare sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. E' ammesso, altres", il contributo alla spesa per la soluzione di problemi di metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o l'applicazione a detti processi di risultati di ricerca già noti.

3. I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute e giudicate ammissibili, nel limite di 200 milioni annui per singolo richiedente.

4. Sono considerate ammissibili le seguenti spese, purchŽ sostenute dal laboratorio autorizzato per lo sviluppo delle specifiche ricerche commissionate:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

b) costo delle strumentazioni e dei materiali da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca;

c) costo dei servizi di consulenza da parte di Enti pubblici di ricerca, Università, Società di ricerca, altri laboratori compresi nell'albo;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata dell'80% del costo del personale;

e) costi di docenza erogata direttamene dal laboratorio per l'aggiornamento del personale tecnico del soggetto committente da impegnare nell'utilizzo della nuova tecnologia realizzata.

5. Le spese di cui alla lett. c) non possono essere ammesse al finanziamento per una percentuale superiore al 20% dell'intervento.

6. L'impresa presenta la richiesta di concessione del contributo, corredata della documentazione tecnico-contabile sui risultati ottenuti nonchè della fattura quietanzata, a una delle sedi dell'Istituto gestore del Fondo, entro sessanta giorni dall'emissione della fattura stessa.

7. L'istituto gestore, verificata la documentazione e accertata la congruità dei costi sostenuti provvede ad erogare il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Le motivate esclusioni dall'ammissione al contributo sono comunicate all'impresa richiedente ai sensi della legge n. 241/90 e al MURST.

8. I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti d'ufficio all'albo qualora svolgano attività di ricerca utili ai processi produttivi.

9. La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonchŽ da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla competente CCIAA da almeno tre anni;

b) esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico.

10. Alla valutazione delle domande di iscrizione all'albo provvede il C.T.S., nella fattispecie integrato da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da un rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

11. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/90. Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile.

12. Il MURST provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati.

13. Il MURST, avvalendosi anche dell'Istituto gestore del Fondo, procede periodicamente alla verifica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione stessa, sottoponendo al CTS le eventuali risultanze negative. In tali casi, il Comitato può proporre al Ministro la cancellazione dei laboratori: la cancellazione è adottata con decreto del Ministro ed è comunicata all'interessato.

Art. 10
(società di ricerca)

1. La partecipazione del Fondo Speciale Ricerca Applicata al capitale di società di ricerca costituite da imprese industriali e loro consorzi di cui all'art. 4 della Legge n. 1089/68, e successive modificazioni e integrazioni, resta regolata dalle disposizioni vigenti.

Art. 11
(progetti di ricerca svolti autonomamente, a valere sulla legge n. 346/88)

1. I progetti di costo superiore ai 10 miliardi di Lire sono finanziabili anche a valere sulla legge n. 346/88 e sono comunque soggetti alla procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il finanziamento ai sensi della legge n. 346/88, indicando, quale ente finanziatore, uno degli istituti a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso istituto assicurerà la stipula e la gestione del contratto.

2. Per i progetti ammessi al finanziamento a valere sulla legge n. 346/88, l'esito positivo dell'esame da parte del CTS è comunicato all'Istituto finanziatore, che può sviluppare una ulteriore istruttoria economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessarie per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto deve pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di comunicazione all'istituto finanziatore, da parte del Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame.

3. I progetti sono finanziati secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo che il finanziamento nella forma del credito agevolato è concesso nella forma del contributo in conto interessi pari al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attività di sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate ammissibili per le attività di ricerca industriale.

4. Per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 45% dei costi riconosciuti nella forma del contributo in conto interessi.

5. Per.entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 2 del presente titolo, si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lett. E), del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale del contributo in conto interessi è ridotta al 25% per le attività di sviluppo precompetitive e al 30% per le attività di ricerca industriale.

6. I finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa, è pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento.

7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche dei quali - effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - è subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo contributo a valere sulla legge n. 346/88. L'istituto finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di tali verifiche all'istituto gestore che provvede, nei successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di contributo nella spesa.

Art. 12
(garanzie)

1. Per le indicate operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/88.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

3. Nei casi in cui il contributo preveda anticipazioni, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 13
(operazioni direttamente effettuabili dall'istituto gestore del fondo)

1. Nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto, l'Istituto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare direttamente - previa specifica valutazione, secondo le modalità sue proprie ed attraverso i propri organi statutari o dirigenti dell'Istituto delegati dagli organi statutari - gli atti di seguito riportati, di cui deve dare successiva comunicazione al MURST:

a) voltura/aggiornamento della titolarità del finanziamento, nell'ambito di soggetti appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale;

b) sostituzione, riduzione, liberazione e modifica di garanzie e di condizioni particolari ed accessorie (aumento di capitale sociale, quota di partecipazione in progetti consortili, ecc.);

c) determinazione del valore di cessione delle azioni delle società di ricerca;

d) determinazione delle modalità per il recupero dei crediti (fatto salvo quanto riservato al MURST da disposizioni di legge).

TITOLO II
(disposizioni transitorie e finali)


Art. 14

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti di ricerca e formazione da svolgere autonomamente dalle imprese, nonchŽ ai progetti di cooperazione internazionale presentati a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il disposto del comma 5 dell'art. 7 del presente decreto si applica anche ai contratti ex artt. 8-13 della legge n. 46/82, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale di affidamento.

Art. 15

1. Le attività di ricerca sovvenzionate formeranno oggetto di un rapporto annuale alla Commissione della Comunità europea.

Art. 16

1. Per l'elenco delle zone di cui all'art. 92, paragr. 3, lettere. a) e c) del Trattato CE si rimanda all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13 maggio 1996, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 1996, e successive modificazioni.

Art. 17

1. Ai fini della presente disciplina, le Piccole e Medie Imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996.

2. Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:

a) aventi meno di 250 dipendenti e

b) aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,

c) e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

3. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:

a) avente meno di 50 dipendenti e

b) avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,

c) e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

4. Sono considerate imprese "indipendenti" quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.


5. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimento pubbliche, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuame o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

6. I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

7. Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

8. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

9. Per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchŽ dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997


Allegati:

Allegato 1 - Parametri per la verifica di affidabilita' economico-finanziaria dell'impresa e della sua capacita' di sostenere il costo del progetto.