Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 5 agosto 1997, protocollo n.2079

Art. 17, commi 95, 101 e 119 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo


Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI - Ufficio I
Protocollo: n.2079
Roma, 5 agosto 1997

Ai Rettori delle università
e dei politecnici
Ai Direttori degli istituti
universitari
LL.SS.

Oggetto: Art. 17, commi 95, 101 e 119 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo

Com'è noto, la legge 15.5.1997, n. 127, ha stabilito - al comma 95 dell'art. 17 - che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinato dagli atenei, in conformità ai "criteri generali" da definirsi con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il cui contenuto dovrà riguardare l'insieme degli elementi indicati nella disposizione medesima.
      La norma innova radicalmente la disciplina prevista dalla legge 17.11.1990, n. 341, le cui disposizioni vengono espressamente abrogate, con effetto immediato, dal comma 119 dell'art. 17 della stessa legge 127/'97, contestualmente disponendosi - al comma 101 - che "in ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
      Va precisato in proposito che la permanenza degli "ordinamenti didattici vigenti" è comunque da intendersi, sia alla luce delle attribuzioni che l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 341/'90 specificamente riconosce all'autonomia didattica degli atenei, sia in conformità alla direttiva impartita in materia da questo Ministero con nota n. 2402 del 31.10.1996 (Articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari). Ciò in considerazione, non soltanto del fatto che le citate disposizioni dell'art.11 della legge 341/'90 conservano intatta la loro vigenza ed efficacia pur nel contesto della nuova disciplina prevista dalla legge 127 - che anzi espressamente le richiama al menzionato comma 95 - ma ancor più in ragione della ratio stessa della riforma legislativa, programmaticamente intesa ad ampliare consistentemente l'autonomia didattica degli atenei. Sicchè risulterebbe, oltre che infondata, paradossale un'interpretazione delle nuove norme che conseguisse l'effetto - ancorchè temporaneo - di restringere gli ambiti già riconosciuti dell'autonomia didattica.
      Nondimeno, poichè la legge 127 nulla dispone in ordine alla possibilità di innovazione degli "ordinamenti didattici vigenti", da parte degli atenei, nelle more dei provvedimenti attuativi della riforma, si è posto da più parti il problema dell'esito delle nuove iniziative didattiche già deliberate dalle università al momento dell'entrata in vigore della medesima legge 127. A maggior ragione ove si tenga conto sia dell'intervenuta abrogazione delle procedure di approvazione previste dalla disciplina della legge 341/'90, sia dei tempi - prevedibilmente non brevi, stante la complessità della materia - necessari per l'attuazione della riforma.
      In proposito, si conferma anzitutto l'impegno del Ministero a varare nei tempi più solleciti i provvedimenti di cui trattasi, la cui elaborazione non può nondimeno avvenire senza un preventivo, ampio confronto (di non breve momento) tra tutte le istanze universitarie sugli obiettivi e sui contenuti dei provvedimenti stessi. Si rende altresì noto che, per le esposte ragioni, è allo studio la messa a punto - in tempi stretti - di una disciplina transitoria, da valere per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 127/'97 e l'emanazione dell'insieme dei decreti ministeriali attuativi della stessa.
      In attesa dell'indicata disciplina transitoria, stante l'incombenza delle procedure concernenti l'avvio dell'anno accademico 1997-'98, al fine di non vanificare l'attività istruttoria già svolta, ai diversi livelli, prima dell'entrata in vigore della legge 127 ed al fine altresì di non ledere le aspettative degli atenei e dei soggetti terzi coinvolti nella progettazione e realizzazione di nuove iniziative didattiche, si reputa opportuno impartire le sottoindicate istruzioni, con l'avvertenza che le medesime:

a) hanno valore esclusivamente per i corsi da attivare per l'anno accademico 1997-'98, a seguito di formale delibera degli organi competenti;
b) implicano che siano successivamente espletate le procedure di valutazione e verifica che saranno previste dalla disciplina transitoria, con il successivo adeguamento delle iniziative in questione alle risultanze delle anzidette procedure;
c) comportano la tempestiva, formale adozione delle conseguenti modificazioni - anche in via provvisoria - dello statuto e del regolamento didattico di ateneo.

      Ciò premesso, in coerenza con il quadro normativo sopra delineato, si precisa quanto segue:

A - Nuove istituzioni di corsi riferentisi a "ordinamenti didattici vigenti"

      Ferme restando, in conformità alla già richiamata direttiva del 31.10.1996, le attribuzioni degli atenei in materia di autonomia didattica e di conseguente flessibilità nel riferimento agli ordinamenti tabellari vigenti, sono autorizzate - in via generale - le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle, anche nel caso di trasformazione di corsi regolamentati da precedenti ordinamenti (ad es., trasformazioni di scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario).
      Sono altresì autorizzate - in via generale - le nuove istituzioni di corsi il cui ordinamento sia conforme, nel senso e nei limiti sopra specificati, agli "ordinamenti didattici vigenti", semprechè si tratti di iniziative ricomprese nei piani triennali di sviluppo 1994-'96 o precedenti e risulti acquisito sulle stesse il parere favorevole del Comitato universitario regionale di coordinamento.
      Per i Diplomi universitari dell'area sanitaria, le nuove istituzioni di corsi sono autorizzate unicamente se corrispondenti ai profili regolamentati dal Ministero della sanità e ai relativi ordinamenti tabellari.
      Per le Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia resta ferma l'attuale procedura, tenendo conto dell'esigenza di verificare la disponibilità di strutture adeguate e dei vincoli della programmazione triennale.


B - Nuove istituzioni di corsi per i quali non sussistano "ordinamenti didattici vigenti"

      E' eccezionalmente autorizzata, per l'anno accademico 1997-'98, l'attivazione - con riserva di successiva verifica in base all'emananda disciplina transitoria - di corsi di nuova istituzione per i quali non sussistono "ordinamenti didattici vigenti", esclusivamente nel caso di:

1) corsi di laurea previsti nel piano triennale di sviluppo 1994-'96 o precedenti, con parere favorevole del Comitato universitario regionale di coordinamento;
2) corsi di diploma universitario per i quali, alla data di entrata in vigore della legge 127/'97, risulti acquisito il parere favorevole del Comitato universitario regionale di coordinamento.

      Tutto ciò premesso si trasmette, a cura del Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, unitamente alla presente, per ciascuna università un prospetto contenente le richieste pervenute a questo Ministero, con preghiera di verifica e di conferma dell'effettiva attivazione per l'anno accademico 1997/98 entro e non oltre il 31 agosto p.v..

IL MINISTRO