Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 6 agosto 1997, protocollo n.123

Orientamento universitario.


Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI UFFICIO II
Protocollo: n.123
Roma, 6 agosto 1997

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti
Universitari

LORO SEDI

Oggetto: Orientamento universitario.

    La situazione attuale dell'istruzione universitaria e l'azione di riforma in atto hanno più volte messo in luce la necessità che l'orientamento, nelle sue diverse dimensioni, si collochi in tutto l'arco del processo educativo e formativo delle studentesse e degli studenti, per assicurare loro la possibilità di scegliere consapevolmente il proprio futuro e di partecipare allo studio e alla vita sociale in modo attivo, paritario e responsabile.
     E', quindi, necessario che il MURST e il ministero della P.I. si colleghino strettamente per raggiungere obiettivi comuni, valorizzando le autonomie e le specificità istituzionali, tenendo conto del documento approvato dalla commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 168/ 1989 e del regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento del 21 luglio 1997.
     Il presente atto di indirizzo individua alcuni obiettivi generali e contiene alcune indicazioni e modalità operative per favorire l'azione degli atenei e il loro collegamento con le istituzioni scolastiche, nel doveroso rispetto dell'autonomia universitaria.


Gli obiettivi

      Le attività di orientamento nel loro complesso, realizzate dalle università anche sulla base del d.P.R. n. 382/1980 e della legge n. 341/1990, devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) realizzare l'attivazione delle preiscrizioni previste dal regolamento citato;

b) agevolare nei primi anni dei corsi di laurea l'orientamento e la mobilità degli studenti, sulla base di una più chiara individuazione dei profili professionali che sono obiettivo degli studi universitari e della formazione post-laurea;

c) definire e sperimentare nuove modalità per gli accessi alle università quali:

- informazione agli studenti;
- le preiscrizioni;
- attività di valutazione e selezione degli studenti;
- limitazione degli accessi per alcuni corsi di laurea;
- modalità di programmazione dell'offerta formativa e dei posti per i corsi ad accesso limitato;
- corsi di insegnamento - orientamento nel periodo iniziale del primo anno del corso di studi (corsi semestrali oppure bimestrali, in corrispondenza delle modalità didattiche scelte dalle diverse facoltà);

d) finalizzare e rafforzare le attività di orientamento collegate alla didattica disciplinare, anche attraverso le varie forme di tutorato e di assistenza agli studenti, specialmente nei primi anni dei corsi di studio;

e) realizzare rapporti interistituzionali con le scuole, gli enti locali e i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e delle professioni, al fine di garantire continuità, sistematicità e organicità degli interventi di orientamento e di diffusione delle informazioni;

f) prevedere in ogni ateneo un sistema informativo in grado di far conoscere costantemente i risultati degli studi e di segnalare tempestivamente eventuali gruppi di studenti con risultati anomali, in modo che essi possano avere aiuti adeguati;

g) qualificare l'accoglienza degli studenti per una migliore conoscenza delle strutture universitarie e per una partecipazione attiva agli studi;

h) garantire un'efficace valutazione, a livello locale e nazionale, delle attività di orientamento svolte nei confronti degli studenti e delle studentesse;

i) anticipare, in via sperimentale già dal prossimo anno accademico, attività integrate di orientamento, apposite attività informative rivolte agli studenti delle scuole superiori, specifici corsi di orientamento-insegnamento e attività di sostegno per gli studenti esclusi dai corsi di laurea ad accesso limitato;


Le attività

      Per raggiungere tali obiettivi e sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 341/1991 (art. 6 e artt. 12 e 13), del dPR n. 382/1980 e del regolamento in materia di accessi alle università, questo ministero ritiene particolarmente significative le seguenti attività:

a) costituire organi e strutture specifiche, funzionali alla elaborazione e alla diffusione delle informazioni, alle attività di orientamento e alla programmazione degli accessi;

b) provvedere alla nomina di un responsabile o delegato del rettore e di responsabili per l'attività di orientamento nelle singole strutture;

c) realizzare rapporti sistematici con altri soggetti pubblici e privati interessati;

d) realizzare, di norma, un collegamento fra le attività di orientamento, informazione e programmazione degli accessi avvalendosi dell'opera degli organismi di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario a livello regionale, con uno stretto raccordo con le sovrintendenze scolastiche e i provveditorati agli studi;

e) realizzare un sostegno alle attività di orientamento delle scuole attraverso:

- la formazione dei docenti;
- la predisposizione di materiali;
- l'organizzazione di visite guidate alle università.

f) realizzare attività di orientamento formativo integrate con quelle didattiche disciplinari e basate su adeguate conoscenze delle caratteristiche degli studenti, delle figure professionali (aspetti culturali, deontologici, tecnici e organizzativi) e degli ambienti socio economici;

g) attuare, anche in accordo con le scuole e nel quadro di un coordinamento nazionale del MURST, attività di informazione, prevalentemente mirata agli studenti del penultimo anno della scuola secondaria superiore e riguardante:

- le tipologie degli studi universitari, le forme diversificate di iscrizione e di frequenza, le condizioni dell'offerta formativa e la conoscenza dei corsi di studio ad accesso limitato;

- le opportunità del diritto allo studio previste dal d.P.C.M. 30 aprile 1997 e, in particolare alla possibilità prevista dall'art.2, comma 9, che lo studente possa richiedere la borsa di studio già nell'ultimo anno della scuola superiore;
- le borse di studio e le borse di incentivazione;
- i programmi di mobilità degli studenti nell'ambito dell'Unione Europea;
- le caratteristiche delle professioni.

     L'attività informativa deve continuare nell'ultimo anno della scuola secondaria superiore dopo la preiscrizione, per offrire informazioni più specifiche sul corso di studio a cui lo studente si è preiscritto, allo scopo di verificare la scelta effettuata.

h) garantire, a partire dall'anno accademico 1998/99, la massima efficacia delle preiscrizioni, per la qualificazione della scelta degli studenti, la programmazione e la razionalizzazione dell'offerta formativa, la maggiore tempestività degli interventi delle politiche per il diritto allo studio e una migliore utilizzazione delle borse di incentivazione;

i) realizzare attività di accoglienza in cui siano illustrati il funzionamento delle strutture didattiche e di servizi, le caratteristiche delle discipline, le modalità di studio, le iniziative delle associazioni studentesche;

l) organizzare, all'inizio dei corsi di studio le attività di orientamento-insegnamento con l'uso di test autovalutativi, come previsto dall'art.3, comma 3, del citato regolamento;

m) realizzare sportelli per la diffusione di informazioni, forme di tutorato e di assistenza da parte dei docenti (con l'eventuale utilizzazione di studenti degli ultimi anni e, ove possibile, di dottorandi e di specializzandi) e luoghi di incontro per gruppi di studenti e per colloqui individuali sulle modalità di studio e sull'uso dei servizi;

n) organizzare e potenziare, in modo permanente, programmi di stage in collaborazione con amministrazioni pubbliche, con enti locali e con imprese, per favorire la socializzazione al lavoro e la scelta da parte degli studenti della specializzazione professionale;

o) costituire, nell'ambito delle attività del nucleo interno di valutazione, organismi e procedure per la verifica delle attività di orientamento e di diffusione delle informazioni con l'individuazione di opportuni indicatori di tipo qualitativo e quantitativo (ad es. rapporto laureati-iscritti, numero dei laureati, destino lavorativo dei laureati, tempo richiesto per trovare lavoro etc.)

p) prevedere, nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio, risorse adeguate per la realizzazione e il sostegno delle attività suindicate.


     Questo ministero, in accordo con le università, realizzerà - anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa - campagne informative presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore, sulla base di intese con il ministero della P.I. e le sue strutture periferiche, nonchè con le regioni e gli enti locali, a norma dell'art. 2 del regolamento sopra citato.
     Il ministero, con successiva ordinanza da emanarsi di concerto con il ministero della P.I. a norma dell'art. 3 del citato regolamento, definirà le modalità delle preiscrizioni degli studenti ai corsi universitari.
     Il ministero si impegna a tener conto dei risultati raggiunti dalle singole sedi, rispetto agli obiettivi indicati nel presente atto di indirizzo, nella determinazione del finanziamento ordinario delle università.

(f.to IL MINISTRO)