Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 1 dicembre 1997
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1998 n. 26

Dispisizioni attuative dell'articolo 14 della Legge 24 giugno 1997, n.196

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n 168; VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196, con particolare riferimento all'articolo 14 che prevede "occupazione nel settore della ricerca";

CONSIDERATA l'opportunità per l'anno 1998 di riservare un importo di lire 5,5 miliardi per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della predetta legge, a valere sulle disponibilità del fondo speciale per la ricerca applicata, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.46, nonchè di lire 30 miliardi per le finalità di cui all'articolo 14, comma 4, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451;

CONSIDERATA l'opportunità, in sede di prima attuazione della legge n.196 del 1997, di favorire preferenzialmente l'avviamento ad attività di ricerca presso piccole e medie imprese o presso enti di ricerca di possessori del titolo di dottore di ricerca, di altri titoli di formazione post-laurea acquisiti in Italia e all'estero, del diploma di laurea unitamente ad esperienze nel settore della ricerca


DECRETA:

Articolo 1

(Ambito operativo)

1.  Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n.196 il presente decreto disciplina:

  1. la concessione ai soggetti di cui all'articolo 2 di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata;
  2. l'assegnazione in distacco temporaneo presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d) ed e) di ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988 n.67, appartenenti allo specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dipendenti dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, dall'E.N.E.A. e dall'ASI, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta;
  3. l'integrazione dei contributi ordinari ad enti pubblici di ricerca, finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione per attività di ricerca, secondo le norme vigenti per gli enti medesimi, in sostituzione del personale distaccato di cui alla lettera b) del presente comma, di titolari di diploma universitario, di laureati o dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono destinate nell'esercizio 1998 le seguenti risorse finanziarie:

  1. un importo di 5,5 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.46, per la concessione di contributi di cui al comma 1, lettera a) e, limitatamente a 500 milioni di di lire, per la copertura degli oneri relativi alle attività di controllo e di monitoraggio di cui all'articolo 6, qualora effettuati con il ricorso ad enti o società ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero ad esperti iscritti negli albi istituiti presso il MURST;
  2. un importo di 30 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, per la concessione delle integrazioni di cui al comma 1, lettera c);

3. Ai sensi del presente decreto si intende per ricerca la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

  1. piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta nella Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie imprese n. 96/C213/04, pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996;
    imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  2. i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;
  3. i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonchè i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui alla lettera c);
  4. le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizio, nonchè alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. Tali società sono costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, con un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; ad esse possono partecipare, in deroga all'articolo 2602 del codice civile, università, C.N.R., E.N.E.A. e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonchè associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
  5. altre imprese, non rientranti nelle categorie di cui alle lettere da a) ad e).

Articolo 3

(Procedura di assegnazione e gestione dei contributi per le assunzioni con contratti a termine)

1. Per l'esercizio 1998, nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata, è concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, un contributo così determinato.

  1. 30 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di dottori di ricerca e di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero;
  2. 20 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca.

2. Ad ogni soggetto beneficiario non può essere erogato un contributo complessivo di importo superiore a 60 milioni di lire per anno.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le assunzioni di cui al predetto comma da normative nazionali o comunitarie.

4. Ai lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è corrisposta una retribuzione non inferiore a quella iniziale prevista per il profilo professionale di ricercatore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro cui appartiene il soggetto beneficiario, ovvero a quella iniziale prevista per lo stesso profilo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto ricerca, qualora il Contratto Collettivo di appartenenza non preveda il predetto profilo professionale.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 che intendono avvalersi dei contributi di cui al comma 1, devono inoltrare al MURST, Dipartimento per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30 settembre 1998, una domanda-dichiarazione, redatta secondo lo schema predisposto dal competente ufficio contenente le seguenti indicazioni:

  1. dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività;
  2. possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto;
  3. descrizione dei progetti di ricerca ed indicazione della loro durata;
  4. requisiti e quantità del personale da assumere avvalendosi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;
  5. comunicazione di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1 nell'ambito del medesimo progetto, ovvero comunicazione di avere in corso domande per il finanziamento del medesimo progetto.

6. Il MURST, verificata a pena di esclusione della domanda la completezza dei dati di cui al comma 5, forma un primo elenco delle domande ammesse secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione, con esclusivo riferimento a quelle presentate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 , dalle lettere a) ad e); entro 15 giorni dal ricevimento il MURST verifica la disponibilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e comunica al richiedente l'ammissibilità al contributo. Qualora alla data di cui al comma 5 non risulti esaurito lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il MURST forma per la cifra residua un successivo elenco delle domande comunque presentate entro il 30 settembre 1998 dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) e ammesse ai sensi presente comma, secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione e comunica al richiedente, verificata la disponibilità finanziaria, l'ammissibilità al contributo.

7. Il soggetto beneficiario, a seguito dell'ammissione al contributo trasmette, entro 30 giorni, pena la decadenza, al MURST, Dipartimento per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, copia autenticata dei contratti di assunzione e comunica le modalità per l'accreditamento del contributo. Entro 30 giorni, il MURST provvede al versamento del contributo per il primo anno.

8. Al termine della prima annualità in cui è articolato il progetto di ricerca, il soggetto beneficiario trasmette al MURST una relazione sintetica, sull'avanzamento dell'attività, dichiarando la permanenza dei requisiti di accesso ai benefici di cui al presente decreto. Sulla base della predetta relazione, il MURST, valutata la coerenza, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, delle attività svolte con gli obiettivi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dispone l'erogazione della quota di contributo relativa alla nuova fase annuale ovvero procede alla sua revoca o rimodulazione.

9. Al termine del progetto, il soggetto beneficiario trasmette al MURST una relazione sintetica sull'esito dell'attività di ricerca, dichiarando se intenda trasformare l'assunzione da temporanea a tempo indeterminato, dandone successiva comunicazione al MURST.

10. Con apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il MURST, rende noto l'avvenuto esaurimento dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), nonchè l'elenco dei beneficiari; le domande-dichiarazioni inoltrate successivamente alla data del predetto avviso sono restituite al richiedente.

Articolo 4

(Distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici dagli enti pubblici di ricerca)

1. Per l'esercizio 1998, al fine di conseguire l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto, il soggetto beneficiario di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) c) d) ed e), previo assenso del personale da assegnare in distacco temporaneo, invia apposita domanda al rappresentante legale dell'ente dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni:

  1. dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività;
  2. dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
  3. durata del distacco;
  4. descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al personale in distacco e delle modalità di inserimento presso il richiedente;
  5. dati identificativi del personale per il quale è stato chiesto il distacco;
  6. sede di svolgimento dell'attività di ricerca e nome del responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.

2. La domanda è sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario. Ad essa è allegata una dichiarazione della persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni da svolgere.

3. L'ente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, comunica ai soggetti beneficiari l'accoglimento della medesima, la reiezione motivata ovvero l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco avvenuto l'ente ne dà comunicazione al MURST ed alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo dei comparto.

4. Al termine di ogni anno di attività e comunque al termine del periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette all'ente una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al personale in distacco temporaneo è assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il reintegro, al termine del periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni svolte alla data di assegnazione. Il predetto personale, durante il periodo di distacco, può chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro di cui al presente comma; la cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.

Articolo 5

(Integrazioni dei contributi ordinari per assunzioni a termine di dottori di ricerca, laureati o titolari di diploma universitario)

1. Per l'esercizio 1998, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente decreto, per l'assunzione con contratti a termine di lavoro subordinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, di dottori di ricerca o di laureati, sono concesse integrazioni ai contributi ordinari degli enti di ricerca, che procedono alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente decreto, nella misura di lire 50 milioni per ogni unità di personale assunto ai sensi del presente comma e per ogni anno di durata del contratto.

2. L'integrazione di cui al comma 1 è concessa dal MURST sulla base delle comunicazioni degli enti in ordine alle assegnazioni in distacco temporaneo e ad apposita indicazione del personale da assumere ai sensi del comma 1. La concessione è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, sulla base della data di spedizione, che avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). L'erogazione dell' integrazione è vincolata alla presentazione da parte dell'ente di copia dei contratti di assunzione a termine.

3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), prima del 31 dicembre 1998 il MURST pubblica apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

4. Gli enti comunicano al MURST eventuali modificazioni e cessazioni dei contratti di assunzione di cui al comma 1, al fine di eventuali conferme, rimodulazioni o revoche delle integrazioni concesse ai sensi del presente articolo.

Articolo 6

(Controllo e monitoraggio)

1. Il MURST oltre alle attività di cui all'articolo 3, comma 8, effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al presente decreto, anche avvalendosi di società o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157. In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile è escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente decreto.

2. Il MURST effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e sui risultati dei progetti di ricerca, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle società e degli enti di cui al comma 1 ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.

Articolo 7

(Termine per la presentazione delle domande)

1. Per l'esercizio 1998 le domande di cui all'articolo 3, comma 5, e le richieste degli enti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 2, possono esssere inoltrate al MURST a partire dal 16 febbraio 1998. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1 dicembre 1997

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER