Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 4 dicembre 1997 n. 1451

Cofinanziamento progetti di ricerca di interesse nazionale 1998

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO il D.M. n.320 del 23 aprile 1997 concernente i criteri per l'attribuzione alle Università delle risorse disponibili sui fondi per la ricerca e per le grandi attrezzature scientifiche e per i progetti di rilevante interesse nazionale;

PRESO ATTO delle risultanze emerse a seguito della prima applicazione del citato decreto;

CONSIDERATA l'opportunità di modificare l'atto di cui trattasi;


DECRETA:


Le disposizioni del D.M.n.320 del 23 aprile 1997, sono così sostituite:

1. - PROGRAMMI DI RICERCA

Il MURST, ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dalle Università.
L'esecuzione dei programmi ha, di norma, durata biennale. La quota ministeriale di cofinanziamento dei programmi è assegnata in unica soluzione anticipata.
Ciascun programma è sviluppato da una o più "unità operative di ricerca", raggruppanti un numero adeguato di ricercatori, ed è coordinato da un professore universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico del programma". Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato ad un professore o ricercatore universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico dell'unità operativa".
I programmi sono svolti, di norma, da "unità operative" di ricerca afferenti a più Università, ma possono essere realizzati da unità operative di ricerca appartenenti alla stessa Università.
L'Università proponente è quella del coordinatore scientifico del programma.
I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, sempreché funzionali e indispensabili alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia.
Il bando per il cofinanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale ha cadenza annuale.
Ciascun docente-ricercatore, in ciascun bando, può comparire come partecipante ad un solo progetto di ricerca e ad una sola unità operativa di ricerca.
Il tempo dedicabile alla ricerca (in mesi-uomo), con riferimento alla durata complessiva del programma, indicato da ciascun partecipante, dovrà tenere conto dell'eventuale impegno dedicato ad altri programmi di ricerca.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I programmi dovranno essere presentati, dai coordinatori dei programmi e delle unità operative, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta. Copia cartacea delle domande dovrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai coordinatori, al Rettore dell'Ateneo di appartenenza. In caso di necessità di riscontri successivi, il Ministero potrà richiedere copia del documento depositato.
A decorrere dal 1998, il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile; decorso il suddetto termine, nessun programma potrà essere preso in considerazione.
Sempre a decorrere dal 1998, al fine di poter utilizzare un numero più elevato di revisori a livello internazionale, le domande dovranno essere redatte anche in lingua inglese.
Nei programmi, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle unità di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:

  • lo stato dell'arte, sia nazionale che internazionale;
  • l'articolazione del programma in fasi di sviluppo e i tempi di realizzazione previsti per ciascuna fase;
  • gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere;
  • gli obiettivi intermedi di ciascuna fase;
  • i costi del programma al cento per cento del fabbisogno, ripartiti per ciascuna fase;
  • le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali, con cui le Università prevedono di sostenere il programma;
  • le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al programma;
  • il grado di avanzamento della ricerca raggiungibile con i fondi "propri";
  • gli elementi e i criteri con cui si ritiene possano essere verificati i risultati via via raggiunti.

3. SELEZIONE DELLE PROPOSTE

La selezione delle proposte è affidata a una Commissione di garanzia che si avvale dell'opera di revisori anonimi.
La Commissione di garanzia è composta da cinque membri di alta qualificazione scientifica, di cui due nominati direttamente dal Ministro e gli altri tre scelti dal Ministro stesso entro liste di cinque nominativi indicati rispettivamente dal CNST, dalla CRUI e dal CUN.
La Commissione dovrà essere modificata ogni anno, per almeno due dei suoi componenti, di cui almeno uno scelto nelle liste di cui sopra.
Ciascun componente non potrà rimanere in carica per più di tre anni consecutivi.
Effettuata, anche in collaborazione con il Dipartimento Affari Economici del MURST, la valutazione di conformità delle proposte, la Commissione di garanzia nomina, per ogni proposta, almeno due revisori anonimi che forniranno separatamente un loro circostanziato giudizio circa la qualità del programma in esame, le competenze specifiche dei proponenti e la congruità dei costi, eventualmente anche sulla base di contraddittorio anonimo, per il tramite della Commissione, con i proponenti, volto al miglioramento del programma.
La Commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo una lista di priorità, tutti i programmi valutati positivamente e, tenendo conto della riserva per area scientifico-disciplinare indicata al seguente punto 4), propone al Ministro i programmi da finanziare e l'entità del finanziamento.
Dal 1998, la selezione e la presentazione delle proposte di finanziamento da parte della Commissione si concludono entro il 30 settembre.

4. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

La partecipazione finanziaria del MURST ai singoli programmi di ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni singolo programma, è uguale:

  • al 50% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi intrauniversitari;
  • al 70% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi interuniversitari;

Per i programmi, ciascuna università può impegnare, annualmente, un ammontare di risorse non superiore a quanto esposto, per attività di ricerca, nel conto consuntivo dell'anno precedente al bando, escludendo le risorse destinate o acquisite per i programmi finanziati dal MURST.
Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il MURST chiederà ai Rettori delle Università proponenti, apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MURST.
Nella ripartizione, ad ogni area scientifico-disciplinare, di cui al DPCM 6.8.1990, n. 282 (pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6/10/1990) e successive modificazioni ed integrazioni, è assicurato dal MURST non meno del 3% delle risorse complessivamente disponibili sui fondi ministeriali per la ricerca e le grandi attrezzature. La parte di percentuale di un singolo settore scientifico disciplinare, non assegnata per mancanza di programmi ammessi o per qualsiasi altra ragione, è portata in accrescimento della soglia minima di finanziamento degli altri settori.
5. EROGAZIONE
Il cofinanziamento ministeriale a ciascun programma nazionale, è erogato all'Università sede del "coordinatore scientifico del programma".
Le decisioni di spesa o di trasferimento di fondi alle Università sedi delle unità operative, sono assunte dal coordinatore scientifico in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi di programma ed in relazione all'andamento dello stesso.

6. - RESPONSABILITÀ' E RECESSO

Il coordinatore scientifico del programma è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.
L'Università assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di programmi interuniversitari, si impegnano ad eseguire nei confronti del MURST le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma.
Il MURST risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.
Il MURST può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma.
I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MURST qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.
Eventuali importi che il MURST dovesse recuperare dall'Università assegnataria, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università anche in base ad altro titolo.
7. VALUTAZIONE IN ITINERE ED EX POST
I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati.
Il Ministro può nominare, su indicazione della Commissione, uno o più monitori per programmi di rilevante entità, con il compito di verificare che il percorso scientifico del programma sia in linea con gli obiettivi e con i tempi dichiarati.
Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione, sia in itinere che ex post, secondo modalità e forme stabilite con decreto del Ministro. Dei risultati della valutazione si terrà conto per le successive assegnazioni di fondi.
8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento per gli Affari Economici - Ufficio III.
Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di ricerca previsti dal presente decreto saranno rese disponibili su supporto informatico entro il mese di gennaio 1998.
Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(Registrato alla Corte del Conti il 09/12/1997 - el.1 - Foglio n.199)
Roma, 4 dicembre 1997

IL MINISTRO
(Ft.o Berlinguer)