VISTO il D.M. n.320 del 23 aprile 1997 concernente i criteri per
l'attribuzione alle Università delle risorse disponibili sui fondi
per la ricerca e per le grandi attrezzature scientifiche e per i
progetti di rilevante interesse nazionale;
PRESO ATTO delle risultanze emerse a seguito della prima
applicazione del citato decreto;
CONSIDERATA l'opportunità di modificare l'atto di cui
trattasi;
DECRETA:
Le disposizioni del D.M.n.320 del 23 aprile 1997, sono così
sostituite:
1. - PROGRAMMI DI RICERCA
Il MURST, ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante
interesse nazionale proposti dalle Università.
L'esecuzione dei programmi ha, di norma, durata biennale. La quota
ministeriale di cofinanziamento dei programmi è assegnata in unica
soluzione anticipata.
Ciascun programma è sviluppato da una o più "unità operative di
ricerca", raggruppanti un numero adeguato di ricercatori, ed è
coordinato da un professore universitario, nel seguito detto
"coordinatore scientifico del programma". Il coordinamento di ogni
unità operativa è affidato ad un professore o ricercatore
universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico
dell'unità operativa".
I programmi sono svolti, di norma, da "unità operative" di ricerca
afferenti a più Università, ma possono essere realizzati da unità
operative di ricerca appartenenti alla stessa Università.
L'Università proponente è quella del coordinatore scientifico del
programma.
I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi
attrezzature scientifiche, sempreché funzionali e indispensabili
alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece,
interventi di natura edilizia.
Il bando per il cofinanziamento di programmi di ricerca di
interesse nazionale ha cadenza annuale.
Ciascun docente-ricercatore, in ciascun bando, può comparire come
partecipante ad un solo progetto di ricerca e ad una sola unità
operativa di ricerca.
Il tempo dedicabile alla ricerca (in mesi-uomo), con riferimento
alla durata complessiva del programma, indicato da ciascun
partecipante, dovrà tenere conto dell'eventuale impegno dedicato ad
altri programmi di ricerca.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I programmi dovranno essere presentati, dai coordinatori dei
programmi e delle unità operative, utilizzando la procedura
informatizzata appositamente predisposta. Copia cartacea delle
domande dovrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai
coordinatori, al Rettore dell'Ateneo di appartenenza. In caso di
necessità di riscontri successivi, il Ministero potrà richiedere
copia del documento depositato.
A decorrere dal 1998, il termine di presentazione delle domande è
fissato al 30 aprile; decorso il suddetto termine, nessun programma
potrà essere preso in considerazione.
Sempre a decorrere dal 1998, al fine di poter utilizzare un numero
più elevato di revisori a livello internazionale, le domande
dovranno essere redatte anche in lingua inglese.
Nei programmi, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle
unità di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:
3. SELEZIONE DELLE PROPOSTE
La selezione delle proposte è affidata a una Commissione di
garanzia che si avvale dell'opera di revisori anonimi.
La Commissione di garanzia è composta da cinque membri di alta
qualificazione scientifica, di cui due nominati direttamente dal
Ministro e gli altri tre scelti dal Ministro stesso entro liste di
cinque nominativi indicati rispettivamente dal CNST, dalla CRUI e
dal CUN.
La Commissione dovrà essere modificata ogni anno, per almeno due
dei suoi componenti, di cui almeno uno scelto nelle liste di cui
sopra.
Ciascun componente non potrà rimanere in carica per più di tre
anni consecutivi.
Effettuata, anche in collaborazione con il Dipartimento Affari
Economici del MURST, la valutazione di conformità delle proposte,
la Commissione di garanzia nomina, per ogni proposta, almeno due
revisori anonimi che forniranno separatamente un loro
circostanziato giudizio circa la qualità del programma in esame, le
competenze specifiche dei proponenti e la congruità dei costi,
eventualmente anche sulla base di contraddittorio anonimo, per il
tramite della Commissione, con i proponenti, volto al miglioramento
del programma.
La Commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina,
secondo una lista di priorità, tutti i programmi valutati
positivamente e, tenendo conto della riserva per area
scientifico-disciplinare indicata al seguente punto 4), propone al
Ministro i programmi da finanziare e l'entità del
finanziamento.
Dal 1998, la selezione e la presentazione delle proposte di
finanziamento da parte della Commissione si concludono entro il 30
settembre.
4. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
La partecipazione finanziaria del MURST ai singoli programmi di
ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni
singolo programma, è uguale:
Per i programmi, ciascuna università può impegnare, annualmente,
un ammontare di risorse non superiore a quanto esposto, per
attività di ricerca, nel conto consuntivo dell'anno precedente al
bando, escludendo le risorse destinate o acquisite per i programmi
finanziati dal MURST.
Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il MURST chiederà ai
Rettori delle Università proponenti, apposita certificazione di
impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi
propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di
presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo
dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del
MURST.
Nella ripartizione, ad ogni area scientifico-disciplinare, di cui
al DPCM 6.8.1990, n. 282 (pubblicato sulla G.U. n. 234 del
6/10/1990) e successive modificazioni ed integrazioni, è assicurato
dal MURST non meno del 3% delle risorse complessivamente
disponibili sui fondi ministeriali per la ricerca e le grandi
attrezzature. La parte di percentuale di un singolo settore
scientifico disciplinare, non assegnata per mancanza di programmi
ammessi o per qualsiasi altra ragione, è portata in accrescimento
della soglia minima di finanziamento degli altri settori.
5. EROGAZIONE
Il cofinanziamento ministeriale a ciascun programma nazionale, è
erogato all'Università sede del "coordinatore scientifico del
programma".
Le decisioni di spesa o di trasferimento di fondi alle Università
sedi delle unità operative, sono assunte dal coordinatore
scientifico in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi
di programma ed in relazione all'andamento dello stesso.
6. - RESPONSABILITÀ' E RECESSO
Il coordinatore scientifico del programma è responsabile
dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati
all'atto della presentazione della domanda.
L'Università assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i
proponenti in caso di programmi interuniversitari, si impegnano ad
eseguire nei confronti del MURST le attività indicate nei prospetti
appositamente predisposti, assicurando l'operatività del
programma.
Il MURST risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo
assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli
assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti
o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate
attività.
Il MURST può autorizzare il recesso di un proponente dal programma
se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non
modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato
erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la
continuazione in solido del programma.
I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del
MURST qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli
stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.
Eventuali importi che il MURST dovesse recuperare dall'Università
assegnataria, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con
detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla
medesima Università anche in base ad altro titolo.
7. VALUTAZIONE IN ITINERE ED EX POST
I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal
presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire
annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei
programmi cofinanziati.
Il Ministro può nominare, su indicazione della Commissione, uno o
più monitori per programmi di rilevante entità, con il compito di
verificare che il percorso scientifico del programma sia in linea
con gli obiettivi e con i tempi dichiarati.
Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione, sia in itinere
che ex post, secondo modalità e forme stabilite con decreto del
Ministro. Dei risultati della valutazione si terrà conto per le
successive assegnazioni di fondi.
8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica -
Dipartimento per gli Affari Economici - Ufficio III.
Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di
ricerca previsti dal presente decreto saranno rese disponibili su
supporto informatico entro il mese di gennaio 1998.
Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte
dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
(Ft.o Berlinguer)