Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 17 dicembre 1997
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998 n. 17

Identificazione dei requisiti di idoneità delle strutture per la formazione specialistica.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTO il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, ed in particolare l'articolo 7 il quale prevede che i requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica siano determinate con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità, su parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di sanità;
VISTI gli articoli 6, comma 2 e 16 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993;
RITENUTO di procedere alla identificazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge formazione specialistica;
RITENUTO che la definizione di tali requisiti debba soddisfare l'esigenza di garantire i livelli minimi di addestramento professionale previsti negli ordinamenti delle singole tipologie di specializzazione e la graduale assunzione da parte dello specializzando dei compiti assistenziali;
RITENUTO che la definizione dei criteri di idoneità debba essere riferita al complesso delle strutture coinvolte nella formazione di ciascuna scuola di specializzazione;
RITENUTO che i criteri siano da individuare con riferimento:
      a) alla disponibilità di strutture di supporto,
      b) alla presenza di servizi generali diagnostici,
      c) alla presenza di strutture assistenziali tali da consentire allo specializzando lo svolgimento di tutte le attività richieste dagli standard formativi;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità


D E C R E T A:

Art. 1


1. - I Policlinici universitari, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende ed i presidii ospedalieri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, in possesso di idonei indici assistenziali, come definiti dalla normativa vigente, sono inseriti nella rete delle strutture per la formazione specialistica, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati dalle università e dalle regioni ai sensi dell'art.6 del richiamato decreto legislativo n.502 del 1992.
2. - I requisiti di idoneità concernono, per ciascuna scuola di specializzazione, la rete formativa costituita dall'insieme delle strutture universitarie e del servizio sanitario nazionale, coinvolte nella formazione.


Art. 2


1. - I requisiti di idoneità della rete formativa consistono:
      a) nella disponibilità di spazi didattici, biblioteca, attrezzature per ciascuna scuola di specializzazione, materiale didattico adeguati;
      b) nella presenza di servizi generali, diagnostici e di laboratorio che consentano lo svolgimento delle attività qualitative e quantitative di addestramento professionalizzante proprie di ciascuna scuola di specializzazione di cui ai decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11 maggio '95 e 3 luglio '96, n.148 e successive modificazioni ed integrazioni;
      c) nella presenza di strutture sanitarie e relativi posti letto e dell'organico di personale a fini assistenziali in grado di erogare nel loro insieme e secondo le diverse modalità (degenza, day hospital, attività ambulatoriale,...), tutte le prestazioni previste nello standard di addestramento professionalizzante per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
      d) nella presenza di strutture sanitarie territoriali di prevenzione e di assistenza che consentano lo svolgimento delle attività previste dagli standard di addestramento professionalizzante per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
      e) nella erogazione, da parte dell'intera rete delle strutture coinvolte, complessivamente considerate, di un volume assistenziale annuale che consenta agli specializzandi la effettuazione del numero di prestazioni previsto dallo standard di addestramento professionalizzante per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione. Il volume assistenziale da riservare per la formazione specialistica non può comunque superare il limite del 30% rispetto al volume complessivo erogato dalle strutture, deve garantire gli standard di formazione per tutti gli specializzandi iscritti a ciascun anno di corso e deve assicurare la formazione di almeno tre specializzandi all'anno per ciascuna tipologia di scuola.


Art. 3

      1. - L'identificazione delle strutture inserite nella rete formativa viene definita nei protocolli d'intesa stipulati dalle università e dalle regioni ai sensi dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni. I protocolli d'intesa fra università e regioni devono comunque garantire che il percorso formativo si svolga sia nelle strutture universitarie che in quelle del Servizio Sanitario Nazionale.
      2. - L'utilizzazione delle strutture inserite nella rete formativa, anche ai fini dell'affidamento ai dirigenti delle strutture stesse della titolarità dei corsi, viene definita in base ai criteri stabiliti nei protocolli d'intesa stipulati dalle università e dalle regioni.


Art. 4

      1. - Fatte salve particolari esigenze da individuare nei protocolli d'intesa tra le regioni e le università, ai sensi dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, l'attività formativa degli iscritti alle scuole di specializzazione si svolge, di norma, per circa i due terzi della stessa, nelle strutture delle aziende ospedaliere, delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico individuati nei predetti protocolli d'intesa tra università e regioni, e con le modalità stabilite negli ordinamenti didattici e negli accordi tra le università e i singoli enti in cui ricadono le predette strutture.


Art. 5

      1. - Gli specializzandi ruotano nelle diverse strutture assistenziali coinvolte nella formazione secondo la programmazione definita dal Consiglio della scuola in conformità ai criteri stabiliti negli accordi fra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legisalativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.


Art. 6

      1. - Fermo restando quanto previsto dall'art.2, comma 1, lettera e), in prima applicazione la rete delle strutture che concorrono alla formazione relativa alle singole tipologie di scuola deve essere in possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle, la cui validità è limitata all'anno accademico 1997/98.


Art. 7

      1. - I Presidi di Facoltà certificano il possesso dei requisiti ai fini dell'autorizzazione all'attivazione di nuove scuole e ai fini della verifica dell'idoneità per le scuole già attivate dalle università, allegando copia dei protocolli d'intesa di cui all'art.2;
      2. - Il numero massimo degli ammessi a ciascuna scuola non può in ogni caso superare le potenzialità formative proposte ed approvate in sede di istituzione della scuola, ovvero integrate o modificate a seguito dei protocolli università-regioni.


Art. 8

      1. - Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture ove si svolge la formazione specialistica nonchè della valutazione degli standard qualitativi con riferimento agli obiettivi didattici generali previsti per ciascuna tipologia di scuola è istituito un Osservatorio Nazionale così composto:
      a) 3 rappresentanti del MURST;
      b) 3 rappresentanti del Ministero della Sanità;
      c) 3 rappresentanti dell'Università, di cui un Rettore designato dalla Conferenza Permanente dei Rettori e due Presidi della facoltà di Medicina designati dalla Conferenza dei Presidi;
      d) 3 rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni;
      e) 3 rappresentanti degli specializzandi eletti fra gli studenti iscritti alle scuole con modalità che saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
      Per le attività relative a ciascuna tipologia di scuola l'Osservatorio è integrato da un rappresentante dei direttori della stessa tipologia;
      2. - Il mantenimento dei requisiti è verificato con periodicità trimestrale.

      Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER
Il Ministro della Sanità
BINDI



Allegati: elenco