Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 23 dicembre 1997

Esami di Stato di abilitazione professionale per l'anno 1998.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VEDUTO il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n.1592; 
VEDUTO il Regolamento approvato con R.D. 04.06.1938, n.1269; 
VEDUTO l’Ordinamento didattico universitario approvato con R.D. 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni; 
VEDUTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378 che reca norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 
VEDUTO il Regolamento sugli esami di Stato approvato con D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni; 
VEDUTA la legge 2 aprile 1958, n.323; 
VEDUTO il D.P.R. 28 ottobre 1982, n.980 con il quale è stato approvato il Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo e successive modificazioni; 
VEDUTO il D.P.R. 3 novembre 1982, n.981 con il quale è stato approvato il Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo e successive modificazioni,
VEDUTO il D.M. 3 dicembre 1985 con il quale è stato approvato il Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra;
VEDUTI i DD.MM. n.239 e 240 del 13 gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati i Regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
VEDUTA la legge 17 febbraio 1992, n.206 relativa al tirocinio professionale per i dottori commercialisti;
VEDUTO il D.M. 10 marzo 1995, n. 327 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista;
VEDUTO il D.M. 24 ottobre 1996, n. 654 con il quale è stato approvato il regolamento recante modifiche alle norme sull’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista; 
VEDUTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152 recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
VEDUTO il D.M. 21 marzo 1997, n. 158 con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale;
VEDUTA la legge 12 febbraio 1992, n. 183 relativa alla modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo e all’elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali;
VEDUTO il D.M. 8 marzo 1996, n. 622 con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale;
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale;

O R D I N A:

ART. 1


      Sono indette per i mesi di maggio e novembre 1998 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, veterinario, biologo, geologo, psicologo, dottore agronomo e dottore forestale, ragioniere e perito commerciale e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.
      Alle predette sessioni potranno presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.


ART. 2


      Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella Tabella annessa alla presente Ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desiderino sostenere gli esami.


ART. 3


      I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 10 aprile 1998 e alla seconda sessione non oltre il 30 ottobre 1998 alla Segreteria dell’università o Istituto di Istruzione Universitaria presso cui intendano sostenere gli esami.
      In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’art.1.
      Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione producendo apposita nuova domanda entro la suddetta data del 30 ottobre 1998 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
      La domanda in carta legale, con l’indicazione della data di nascita e della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o in copia notarile. Per l’abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale : diploma universitario in originale o in copia autentica o in copia notarile ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale in originale o in copia autentica o copia notarile, ovvero diploma di laurea in originale o in copia autentica o in copia notarile;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di £.96.000 fissata dall’art.2, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

      Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all’Economato dell’Università il contributo stabilito da ogni singolo Ateneo ai sensi dell’art.5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
      Il diploma originale di laurea può essere sostituito con un certificato di conseguita laurea, qualora l’Università competente non abbia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.
      Sono esonerati dal presentare il prescritto diploma di laurea o diploma universitario coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito i predetti titoli accademici nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
      La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d’ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’Università o dell’Istituto di Istruzione Universitaria competente.
      I candidati agli esami di Stato per Medico chirurgo e Medico Veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato dall’Università presso la quale abbiano conseguito il titolo accademico che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli Istituti Ospedalieri o cliniche universitarie autorizzate dalle competenti Università.
      I candidati agli esami di Stato per Medico chirurgo e Medico Veterinario che chiedono di sostenere gli esami nella stessa sede ove abbiano conseguito il titolo accademico anziché presentare il predetto certificato sono tenuti a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico facendo riferimento all’avvenuta consegna del libretto diario alla stessa Università al termine del tirocinio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.54 del Regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1938, n.1269. In tal caso la documentazione dell’avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d’ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell’Università competente la quale, qualora la dichiarazione dell’interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà all’esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.
      I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente Ordinamento Didattico.
      I laureati in Scienze biologiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo devono presentare un attestato rilasciato dalla Segreteria della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto dall’art.2 del D.P.R. 28 ottobre 1982, n.980.
      I laureati in Psicologia che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla Segreteria della competente Facoltà dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto dall’art.1 del D.M. 13 gennaio 1992, n.239.
      I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista devono presentare un certificato di compimento del tirocinio, prescritto dalla legge 17 febbraio 1992 n.206, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine professionale competente ai sensi dell’art.9 del D.M. 10 marzo 1995, n.327.
      I candidati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale devono presentare un certificato di avvenuto compimento del tirocinio, prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, rilasciato dal Consiglio dell’ordine professionale competente.
      I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami dovranno dichiarare nella istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
      I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
      Saranno accolte le domande di ammissione agli esami pervenute successivamente alla scadenza dei termini, purché risulti comprovato dal timbro postale che siano state spedite nei termini.
      Saranno altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.


ART. 4


      I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.


ART. 5


      I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca dovranno presentare le domande presso le seguenti sedi:

Dottore commercialista Trento
Attuario Roma
Medico chirurgo Bologna
Odontoiatra Milano
Chimico Bologna
Farmacista Bologna
Ingegnere Trento
Veterinario Bologna
Architetto Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale Firenze
Discipline Statistiche Roma
Biologo Bologna
Geologo Bologna
Psicologo Trieste
Ragioniere e Perito commerciale Trento


ART. 6


      I candidati all’esame di abilitazione alla professione di Ingegnere dovranno indicare a quale dei rami di Ingegneria desiderino che le prove prevalentemente si riferiscano.


ART. 7


      Il giorno successivo a quello di scadenza dei termini per la presentazione delle domande le Segreterie delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria sedi di esami di Stato debbono comunicare al Ministero il numero totale dei candidati che hanno prodotto la completa documentazione.


ART. 8


      Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 5 maggio 1998 per la prima sessione e il giorno 30 novembre 1998 per la seconda sessione e si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici reso noto con avviso nell’albo dell’Università o Istituto di Istruzione Universitaria sede di esami.

Roma, 23 dicembre 1997

per IL MINISTRO
(f.to Luciano Guerzoni)



Allegati:
Tabella annessa