Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 21 luglio 1997 n. 278
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1997 n. 194

Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio Universitario Nazionale

comunicato al Consiglio di Stato in data 4 giugno 1997
approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1997

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO l'articolo 17, commi dal 104 al n. 108 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono il riordinamento del Consiglio Universitario Nazionale e l'emanazione di decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per determinare le modalità di elezione dei relativi componenti ed individuare grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari in numero non superiore a quindici;
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
RITENUTO opportuno raggruppare i settori scientifico-disciplinari in quattordici aree omogenee secondo le indicazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995;
SENTITE le competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. 2178 /III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.20;

Note alle premesse

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Elezioni dei professori e ricercatori

1. Nel Consiglio universitario nazionale, per ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico- disciplinari di cui alla legge.15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 104, lettera a), così come individuate nell'allegato, sono eletti un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore.

2. Ai fini del presente decreto:
a) nella denominazione "professori ordinari" si intendono compresi i professori straordinari;
b) nella denominazione "ricercatore" si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
c) nella denominazione università ed istituti di istruzione universitaria si intendono ricompresi le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.

3. Per ciascuna delle aree disciplinari di cui al comma 1 sono costituiti tre collegi elettorali, dei quali uno è composto dai professori ordinari, uno dai professori associati, e uno dai ricercatori.

4. In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli appartenenti alle rispettive categorie, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari afferenti alla medesima area. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

Note all'art. 1

Art. 2.
Elezione degli studenti

1. Gli otto studenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 8 lettera b) della legge .15 marzo 1997, n. 59.

2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai componenti del predetto organo. Ogni elettore esprime il proprio voto per due candidati. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti gli otto studenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale lo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione, prevale il più anziano di età.

Note all'art. 2

Art. 3.
Elezione del personale tecnico e amministrativo

1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera c) della legge 15 maggio 1997, n. 127, è costituito un unico collegio elettorale.

2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie, in servizio alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'articolo 5. Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

Note all'art. 3

Art. 4.
Elezione dei rappresentanti della CRUI

1. I tre componenti di cui all'articolo 17, comma 104, lett. d) della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dalla Conferenza permanente dei rettori della università italiane.

2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai rettori delle università e ai rettori o direttori degli istituti d'istruzione universitaria. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Note all'art. 4

Art. 5.
Ordinanza elettorale

1. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 3 e le modalità di svolgimento delle relative operazioni.

2. In sede di prima elezione l'ordinanza è emanata il giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6
Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per collegi elettorali e li invia alle università per l'accertamento e la verifica. Le università predispongono gli elenchi dell'elettorato del personale tecnico ed amministrativo. Gli elenchi di cui al presente comma sono pubblicati mediante affissione presso la sede amministrativa del rettorato e presso le sedi di ogni facoltà. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale è sottoscritta dal candidato. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la dichiarazione è presentata alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 11, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo la dichiarazione è presentata alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 10. Ciascuna commissione locale verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, gli elenchi delle candidature ammesse, relative alla elezione del personale tecnico e amministrativo. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, e gli elenchi formati dal Ministero sulla base degli atti delle commissioni elettorali locali, per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, sono trasmessi dal Ministero alle singole sedi universitarie perché ne curino la pubblicazione, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Art. 7.
Seggi elettorali

1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei professori e dei ricercatori e per la elezione del personale tecnico ed amministrativo. Per ciascuna elezione possono essere istituiti più seggi, in considerazione del numero degli elettori iscritti e del prevedibile afflusso degli elettori.

2. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti dell'ufficio elettorale di seggio. Ciascun ufficio elettorale di seggio è composto da un presidente e quattro scrutatori, scelti fra gli elettori del seggio; per l' elezione del personale tecnico ed amministrativo il presidente è scelto fra i professori di prima fascia e fra i dirigenti amministrativi. L'ufficio elettorale di seggio è assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è necessaria la presenza di almeno tre componenti e del segretario. In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il rettore provvede alla sostituzione.

3. In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine per la votazione e un'urna per raccogliere le schede votate.

Art. 8.
Schede elettorali

1. Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie di elettori. Sulle schede relative alle categorie dei professori e dei ricercatori deve essere indicata l'area disciplinare di afferenza dell'elettore a cura dei seggi elettorali.

2. Le schede sono inviate tempestivamente dal Ministero alle università e trasmesse dal rettore o direttore a ciascun seggio elettorale. Ogni scheda deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonchè, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.

Art. 9.
Operazioni di voto

1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

2. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonchè quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.

3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

4. Nei seggi elettorali costituiti per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori il presidente procede al controllo del numero dei votanti che deve corrispondere con il numero delle schede votate. Il segretario redige un verbale, sottoscritto dal presidente, contenente le seguenti notizie:
a) numero delle schede ricevute per ciascuna categoria;
b) numero delle schede votate per ogni singola area scientifico-disciplinare e categoria;
c) numero delle schede annullate e non utilizzate.

5. Le schede votate sono raggruppate in plichi separati per categorie e aree disciplinari. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, sono riuniti in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle istituzioni universitarie che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 11.

6. Nei seggi costituiti per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo l'ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni cui possono assistere gli elettori iscritti presso il seggio:
a) le schede rimaste inutilizzate vengono contate e racchiuse in un plico sigillato;
b) si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede impiegate per la votazione;
c) si procede allo scrutinio delle schede votate, dopo aver staccato il tagliando;
d) il presidente proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
e) le schede bianche, quelle annullate e quelle provvisoriamente non assegnate perchè contestate, sono inserite in plichi separati che vengono sigillati;
f) viene formato e sigillato un plico contenente i plichi di cui alle lettere a), c), e) in cui sono inseriti i tabulati redatti dagli scrutatori, gli elenchi degli elettori e il verbale attestante lo svolgimento delle predette operazioni firmato dal segretario e dal presidente. Tale plico è inviato alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 10.

7. Per plico o contenitore sigillato, si intende una usuale busta, purchè incollata in modo che non sia possibile aprirla senza lacerare la carta, ovvero altro involucro cartaceo o scatola sulle cui chiusure vengono incollate strisce di carta inamovibili. In ogni caso trasversalmente ai lembi delle chiusure sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio di seggio, del segretario e degli elettori che lo richiedono.

Art. 10
Commissioni elettorali locali

1. Presso ogni istituzione universitaria è istituita con decreto del rettore una commissione elettorale locale composta da un professore universitario di ruolo o da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo che la presiede e da due funzionari, dei quali uno svolge le funzioni di segretario.

2. La commissione ha il compito di accertare la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'articolo 9, comma 6 e di procedere alla formulazione della graduatoria tenuto conto dei risultati delle votazioni.

3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali e rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perchè contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

4. I risultati delle votazioni sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 12.

5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche.

Art. 11
Commissione centrale

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 6 e 12. La commissione è presieduta da un Consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, ed è composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonchè da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

Art. 12
Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della Commissione centrale

1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.

2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi universitarie, la regolarità delle operazioni elettorali e procede alla formazione delle graduatorie finali.

3. In relazione alla elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la commissione, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per categorie e aree disciplinari, procede alle operazioni di spoglio.

4. La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perchè contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

5. Dopo aver compilato graduatorie distinte per categorie ed aree disciplinari la commissione proclama gli eletti secondo quanto prescritto dall'articolo 1.

6. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, la commissione formula la graduatoria finale sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni locali e proclama gli eletti secondo quanto previsto dall'articolo 3.

7. Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Registrato alla corte dei conti il 5 agosto 1997 registro n.1 Università, foglio n. 158
Roma, 21 luglio 1997

IL MINISTRO
(Berlinguer)





NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- I commi 104-108 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativae dei procedimenti di decisione e di controllo) prevedono che il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza d iciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

105 .La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art.1:
- Per il testo del comma 104, lettera a), dell'art. 17 della legge15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 104, lettera b), dell'art, 17 defia legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

- Il comma 8, lettera b), dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n.59, prevede che:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario. di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta,

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga allart. 5, comma 9, defia legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

Nota all'art. 3:
- Per il testo del comma 104, lettera c), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 4:
- Per il testo del comma 104, lettera d), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse



Allegati:
relazione
allegato
ordinanza