Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 27 luglio 1997
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1997 n. 181

Criteri per la chiamata diretta, da parte delle Facoltà, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


VISTO il D.P.R 11.7.1980, n.382;

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA la legge 24.12.1993, n.537;

VISTA la legge 11.5.1997, n.127;
RILEVATO che ai sensi del comma 112 dell'art.117 della citata legge n.127/97 si deve provvedere alla definizione di criteri che disciplinino la chiamata diretta, da parte delle Facoltà, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama;


DECRETA:
Articolo Unico.

1. Le Università, accertata la disponibilità di posti di ruolo di I fascia e delle relative risorse finanziarie, su proposta dei Consigli di Facoltà, possono provvedere alla loro copertura mediante chiamata diretta di eminenti studiosi, italiani o stranieri, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    - occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in Università straniere;
    - siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
    - abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali;

2. La proposta di chiamata deve essere deliberata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del Consiglio di Facoltà e contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso.

3. La suddetta delibera, unitamente alla documentazione attestante il possesso di uno dei sopra individuati requisiti, è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica che, sentito il Consiglio Universitario Nazionale in ordine alla qualificazione dell'istituzione straniera ed alla posizione rivestita dall'interessato con riferimento anche al settore scientifico disciplinare di inquadramento, autorizza la chiamata.

4. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina a professore ordinario determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di posizione e di ogni altro elemento di valutazione.

   Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Registrato alla Corte del Conti il gg/mm/aaaa - Registro n.yyy - Foglio n.xxx)
Roma, 27 luglio 1997

f.to IL MINISTRO