Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 31 luglio 1997

posti disponibili per i corsi di laurea in Odontoiatria, a.a. 97/98

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTE le Direttive della Comunità Europea n. 686 e 687 del 28 luglio 1978 con le quali si stabilisce che, per la professione di Dentista, la relativa formazione consegua ad una adeguata esperienza clinica, acquisita sotto opportuni controlli;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 9, così come modificato dall’art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO  il parere del Consiglio Universitario Nazionale  espresso nella adunanza del 19 giugno 1997;

VISTO il Regolamento 21 luglio 1997, pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1997, in materia di accessi all’istruzione universitaria;

TENUTO conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici odontoiatri nell’ambito del territorio nazionale ;

SENTITA la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;

 RITENUTO di dover determinare per l’anno accademico 1997/ 98 il numero dei posti disponibili a livello nazionale, con riferimento anche alle potenzialità formative segnalate dalle singole Università in relazione al numero degli studenti ammessi, nell’anno accademico 1996/ 97, a seguito del contenzioso giurisdizionale.

DECRETA:


 Art. 1 - Per  l’ anno accademico 1997/98,  il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria è fissato in 549 ed è ripartito tra le Università secondo l’allegata Tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Le Università che insistono nella stessa Regione possono concordare un diverso numero di posti disponibili, previa compensazione tra le singole sedi, tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell’ambito regionale.
 Art. 2 - Le Università statali provvedono all’ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.

 Art. 3 - Una Commissione di valutazione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:
voto riportato negli esami di maturità
0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso
voto della prova
1 punto per ogni risposta esatta
0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate
distinzione degli ex aequo
si provvede alla estrazione, in ciascuna sede d’esame di una lettera dell’alfabeto che stabilisca l’inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio la precedenza nella graduatoria.
Art. 4 - Ciascuna Università dispone l’ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 31 luglio 1997

f.to IL MINISTRO