Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 31 luglio 1997

posti disponibili per i corsi di laurea in Medicina Veterinaria, a.a. 97/98

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 9, così come modificato  dall’art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell’adunanza del 19 giugno 1997;

VISTO il Regolamento 21 luglio 1997, pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1997, in materia di accessi all’istruzione universitaria;

SENTITA la Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina Veterinaria ; 
 
RITENUTO  di dover confermare per l’anno accademico 1997/98 lo stesso numero di posti disponibili  a livello nazionale nell’anno accademico precedente;

DECRETA:


 Art. 1 - Per l’anno accademico 1997/98,  il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Medicina Veterinaria è fissato in 1443 ed è ripartito tra le Università secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Art. 2 - Le Università statali provvedono all’ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.

 Art. 3 - Una Commissione di valutazione  presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:
voto riportato negli esami di maturità
0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso
voto della prova
1 punto per ogni risposta esatta
0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate
distinzione degli ex aequo
si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di una lettera dell’alfabeto che stabilisca l’inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.

 Art. 4 - Ciascuna Università dispone l’ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Università

Posti

BARI

135

BOLOGNA

150

CAMERINO

60

MESSINA

100

MILANO

190

NAPOLI " Federico II"

130

PADOVA

68

PARMA

110

PERUGIA

110

PISA

100

SASSARI

80

TERAMO

90

TORINO

120

TOTALE

1443



Roma, 31 luglio 1997

(f.to IL MINISTRO)