Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 29 maggio 1997

ripartizione quota di riequilibrio (d.m. 509 del 29/5/97, registrato il 26/6/97)

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO AFFARI ECONOMICI - UFFICIO III

VISTI    i commi 3 ed 8 art.5 della legge 24.12.1993,n.537;

VISTO  il decreto del Ministro dell'URST N.886 dell'8.2.96 con il quale si stabilivano i criteri per il riparto della quota di riequilibrio 1995 e si fissava nel 3,5% la percentuale di riduzione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario al fine della determinazione della quota di riequilibrio per il 1996;

VISTA  la ministeriale prot.n.1717 del 18.10.95 con la quale è stata confermata la collaborazione con la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro finalizzata anche alla costruzione di un modello di standardizzazione dei costi dell'istruzione universitaria;

VISTO  l'elaborato, che fa parte integrante del presente decreto, presentato dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica denominato: "La quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università", prot n. 14 del dicembre 1996 trasmesso con nota prot. n. 43 del 3 febbraio 1997;

VISTA  la ministeriale prot.n. 674 del 19 marzo 1997 con la quale è stato chiesto il parere del CUN e della CRUI sul modello sopra citato;

    VISTA  la ministeriale prot.n. 396 del 13.2.97 con la quale è stato chiesto il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

 VISTI  i pareri resi dai suddetti Organi rispettivamente nelle sedute del 18.4.97; del 3.4.97 e con nota prot.n.84 del 13.3.97;

RITENUTO  opportuno utilizzare il modello predisposto dalla Commissione Tecnica per la Spesa pubblica del Ministero del Tesoro e di adottare le integrazioni di tipo programmatico proposte dalla stessa Commissione, procedendo in particolare alla riduzione ad un terzo del coefficiente della variabile DNORD;


D E C R E T A :


ART. 1 - La quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario per il 1996 è ripartita sulla base dei criteri definiti dal presente decreto, relativi a standard dei costo di produzione per studente in ciascun ateneo.

ART. 2 - Il costo standard per studente per ciascun ateneo è definito nel modo seguente:


1.268 + 111.247 SPEDOC1 + 5.368.059 INVISC -
274 DNORD + 2.816.502 CDLASISC1 + 9.061 QMEDISC1
+ 360 ESAMISC + 196 SPAZI + 5.080 CORSISC1.
(I valori monetari sono espressi in migliaia di lire)

ART. 3 - Al fine della determinazione del costo standard per studente, definito all'articolo 2, per ciascun ateneo sono utilizzate le variabili di seguito descritte con le rispettive fonti dei dati:

SPEDOC1: scostamento dalla media nazionale della spesa pro-capite per docente (ordinari, associati e ricercatori).
La spesa pro-capite per docente è determinata dal rapporto tra le spese per gli stipendi pagati dalle università nell'esercizio finanziario 1996 (in miliardi di lire) ed il numero dei docenti in servizio nello stesso anno. Le spese per gli stipendi includono solo gli assegni e le competenze fisse, al netto delle quote relative agli arretrati ed alle altre indennità derivanti dalla capacità di autofinanziamento dell'ateneo (quota spettante su contratti e convenzioni, ecc.). Il numero dei docenti è calcolato in relazione alla consistenza effettiva nell'anno in termini di anni uomo. Negli atenei dove il costo medio per docente è superiore del 3% alla media nazionale, si riconosce ai fini della determinazione del costo standard solamente un valore pari a tale soglia. Agli atenei con spesa inferiore al 2% della media nazionale si riconosce un valore più elevato, pari a quello della soglia stessa. 
(Fonte: Murst, Dipartimento Affari Economici, Archivio del personale, presso Cineca, Bologna, dati di cassa, 1996)

INVISC: reciproco del numero degli iscritti nell'anno accademico 1995-96. 
(Fonte: Istat, Statistiche dell'Istruzione Universitaria, anno accademico 1995-96)

DNORD: vale 1 per gli atenei localizzati in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, 0 per tutti gli altri.

CDLASISC1: numero dei corsi di laurea delle facoltà scientifiche che nell'anno accademico 1995-96 presentano iscritti in corso, al netto di quelli delle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, rapportati al numero degli iscritti dell'ateneo nell'anno accademico 1995-96. Per facoltà scientifiche si intendono le facoltà di Agraria, Architettura, Chimica Industriale, Farmacia, Ingegneria, Scienze Ambientali, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Nautiche.
I corsi di laurea sono presi in considerazione solo se presentano almeno un numero di iscritti in corso pari a 30 moltiplicato per il numero degli anni di corso attivati nell'anno accademico 1995-96.
    (Fonte: Murst, Dipartimento Affari Economici, Archivio Esami, anno accademico 1995-96)

QMEDISC1: numero degli iscritti ai corsi di diploma e di laurea delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di medicina Veterinaria (non sono presi in considerazione gli iscritti alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione), rapportati agli iscritti dell'ateneo nell'anno accademico 1995-96.
    (Fonte: Istat, Statistiche dell'Istruzione Universitaria, anno accademico 1995-96)

ESAMISC: numero degli esami superati nelle scuole dirette a fini speciali, nei diplomi e nei corsi di laurea, normalizzati sulla base di annualità, rapportati agli iscritti dell'ateneo nell'anno accademico 1994-95. Dal computo degli esami e degli iscritti sono escluse le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria. 
(Fonte: Murst, Dipartimento Affari Economici, Archivio Esami, anno accademico 1994-95)

SPAZI: numero di metri quadri per studente disponibili in ciascun ateneo. I dati riguardano l'insieme delle superfici, indipendentemente dal titolo di proprietà e di possesso, al netto degli spazi di diagnosi e cura dei policlinici universitari. Le superfici degli atenei veneziani (Ca' Foscari e IUAV) sono moltiplicate per un coefficiente pari a due. 
(Fonte: Murst, Dipartimento Affari Economici, Rilevazione sull'edilizia universitaria, 1995)

CORSISC1: scostamento dal valore medio nazionale del numero degli iscritti in corso, al netto degli studenti di Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria, rapportati al numero degli iscritti in corso e fuori corso, al netto degli studenti delle facoltà di Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria nell'anno accademico 1995-96. Nelle determinazione del numero degli studenti in corso si sostituiscono gli iscritti al primo anno con quelli del secondo, ad eccezione dei corsi di studio in cui il secondo anno non sia ancora attivato. 
(Fonte: Istat, Statistiche dell'istruzione universitaria, anno accademico 1995-96)

ART. 4 - Salvo diversa specificazione, per iscritti si intendono gli studenti iscritti nell'anno accademico 1995-96 alle scuole dirette a fini speciali, ai corsi di diploma ed ai corsi di laurea (al 31 gennaio 1996), ad eccezione degli iscritti fuori corso ai corsi di diploma e di laurea da un numero di anni superiore alla metà della durata legale del corso (con arrotondamento all'intero inferiore). Non sono presi in considerazione gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento post-laurea ed i partecipanti ai corsi di dottorato di ricerca.

Al numero di iscritti, così determinato, che, nella sede principale dell'ateneo, risulta superiore a 40.001 e fino a 50.000, si applica il coefficiente 0,9; al numero di iscritti superiore a 50.001 e fino a 70.000, si applica il coefficiente di 0,8; al numero degli iscritti superiore a 70.001 il coefficiente di 0,7.

ART. 5 - Nel caso della Università degli Studi della Calabria la determinazione della somma da sottrarre alla quota base è effettuata avendo preliminarmente dedotto la parte del Fondo per il finanziamento ordinario attribuibile al funzionamento del Centro Residenziale, calcolato pari a 4 miliardi.

ART. 6 - La quota di riequilibrio per il 1996, pari a 310.489.001.000, verrà ripartita fra i singoli Atenei in proporzione all'incidenza del costo standard di ciascun Ateneo sul costo standard del sistema universitario.
Il costo standard di ciascun Ateneo è calcolato moltiplicando il costo standard per studente, determinato sulla base della formula di cui all'articolo 2 e delle variabili di cui all'articolo 3, per il numero degli iscritti nell'anno accademico 1995-96, secondo la definizione dell'articolo 4.
Il costo standard complessivo del sistema universitario è determinato dalla somma dei costi standard totali di ciascun Ateneo. Nel riparto della quota di riequilibrio all'Università degli Studi di Trento è attribuito un ammontare di risorse superiore alla somma dedotta dalla quota base solo per la parte che eventualmente superi lo stanziamento annuale del capitolo n. 1259 dello stato di previsione del Murst, destinato a tale ateneo. L'eventuale somma disponibile è ripartita tra gli altri atenei.

ART. 7 - Alla Seconda Università di Napoli ed alla Terza Università di Roma, in relazione alla recente istituzione ed alla peculiarità delle caratteristiche (per la presenza di una facoltà di storica istituzione e di numerose nuove facoltà) viene riassegnata, quale quota di riequilibrio per l'esercizio finanziario 1996, la stessa somma sottratta dalla quota base, in attesa di poter estendere anche ad esse il criterio di riparto di cui all'articolo 6.

ART. 8 - All'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla Scuola S. Anna di Pisa ed alla SISSA di Trieste, in attesa della definizione di specifici criteri di riparto, viene riassegnata, quale quota di riequilibrio per l'esercizio finanziario 1996, la stessa somma sottratta dalla quota base.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione ai competenti Organi di controllo.

Roma, 29 maggio 1997

(f.to IL MINISTRO  Berlinguer)