Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Direttiva Ministeriale 27 marzo 1997

Disposizioni in materia di incompatibilità: precisazioni del Sottosegretario

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PROF. LUCIANO GUERZONI

Come è noto l'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 29/93 prevede che per i dipendenti pubblici restano tuttora in vigore le disposizioni concernenti le incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia. In particolare gli articoli 60 e seguenti del Testo Unico 10.1.1957 n. 3 e gli artt. 68 e 70 della legge 312/80 che riguardano gli impiegati civili dello Stato; il D.P.R. 417/74 che riguarda il personale docente delle istituzioni scolastiche; la legge 488/92 che si riferisce al personale degli enti lirici e il D.L. n. 510/92 che si riferisce al personale del S.S.N..

    Le predette disposizioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 662/96, non trovano oggi applicazione per quei dipendenti della Pubblica Amministrazione appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che abbiano optato per il rapporto di lavoro a tempo parziale.

    Come chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare 19.2.1997, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 44 del 22.2.1997, destinatari della citata disposizione sono soltanto i dipendenti inquadrati nelle qualifiche funzionali del pubblico impiego. Restano esclusi i dirigenti, il personale militare, i funzionari di polizia e del corpo dei vigili del fuoco.

    Per quanto concerne il conferimento di incarichi e il rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle amministrazioni di appartenenza, il comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 29/93 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi che non siano espressamente previsti dalla legge o che non siano, in ogni caso, preventivamente autorizzati.

    A tal proposito, come chiarito anche dalla citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si precisa che le attività consentite “sono comunque tali se autorizzate dall'amministrazione” e che in ogni caso vanno fatte salve quelle attività anche extra istituzionali disciplinate dalla normativa di settore.

    Il citato secondo comma dell'articolo 58 del D.L.gs 29/93, in materia di conferimento di incarichi ai pubblici dipendenti, non può che avere come destinatari diretti il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale dirigente, ma con esclusione del personale docente e ricercatore delle università il cui rapporto resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto delegato n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.

    Per tali categorie di personale universitario infatti è appena il caso di segnalare che è tuttora vigente la specifica disciplina di settore di cui agli articoli 11 e seguenti del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni nonché per il personale che riveste la qualifica di ricercatore, l'articolo 1 del decreto legge 57/87 convertito dalla legge n. 158/87.

    In conclusione, le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 29/93 e all'articolo 1, commi 56-65, della legge 662/96, non sono applicabili al personale docente e ricercatore delle università.

 

Roma, 27 marzo 1997

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PROF. LUCIANO GUERZONI