Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 17 marzo 1997

Facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato. Opportunità di valersi della medesima facoltà per favorire l'accesso dei giovani alle attività di ricerca.


Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Roma, 17 marzo 1997

AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE


LORO SEDI

Oggetto: Facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato. Opportunità di valersi della medesima facoltà per favorire l'accesso dei giovani alle attività di ricerca.

In relazione a numerosi quesiti posti dalle Università al Ministero, ovvero anche informalmente rivolti all'amministrazione da parte di Rettori e presidi di facoltà, circa la normativa applicabile in materia di assunzioni di personale a tempo determinato, ritengo di dover svolgere alcune considerazioni sia sotto l'aspetto strettamente giuridico sia con riferimento alle opportunità per le università nel momento presente.

Sotto l'aspetto giuridico, vorrei anzitutto richiamare il principio costituzionale dell'autonomia universitaria quale fondamento di un sistema che deve costantemente adeguare e inventare idonei strumenti per raggiungere obiettivi di qualità della formazione, con il solo limite delle leggi dello Stato che lo riguardano.

La legge 9 maggio 1989, n. 168 ha dato attuazione a tale principio prevedendo l'attribuzione della personalità giuridica, il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile agli atenei ; all'articolo 6, comma 2 della legge medesima si dispone altresì che "le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento".

Ne deriva in linea generale una capacità di agire assai vasta, limitata dalle norme legislative predette e preordinata alle finalità istituzionali degli Atenei.

Con riferimento più specifico alla tematica in oggetto occorre soffermarsi su due atti normativi di rango primario entrati in vigore quasi contemporaneamente: il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, modificativo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e la legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In entrambi, rispettivamente all'articolo 17 (che ha modificato, tra l'altro l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 29/93) e all'articolo 2, commi 23 e 24, si dispone il divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi, con eccezione espressa per le istituzioni universitarie.

Tale disposizione non è stata successivamente modificata o integrata, mentre il collegato alla finanziaria 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha previsto espressamente all'articolo 1, comma 46, una deroga per le istituzioni universitarie al blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Se ne può concludere che, nel quadro della capacità di agire prima indicata, nonchè del perseguimento delle finalità istituzionali delle università e delle leggi generali che regolano l'istituto del rapporto di lavoro a tempo determinato (legge 18 aprile 1962, n. 230), gli atenei possono ricorrere a tale fattispecie di assunzioni.

Peraltro, con riferimento al personale tecnico-amministrativo, essa è già prevista ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1996, articolo 19, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti.

In ordine alle finalità istituzionali delle università potrebbero pertanto darsi specifiche assunzioni a tempo determinato per le attività di insegnamento e di ricerca: con riferimento alle prime tuttavia la materia è già regolata da disposizioni legislative che espressamente fanno riferimento alle università (articoli 25 e 100 del D.P.R. 382 del 1980), cui pertanto occorre conformarsi (con la conseguenza che ogni ulteriore fattispecie al riguardo dovrà essere prevista per via legislativa). Rimane invece aperta la strada per contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca.

D'altra parte l'attivazione di nuovi contratti a tal fine, con particolare riguardo, all'assunzione di giovani, appare assai opportuna per numerosi e validi motivi:

a) l'età media elevata dei ricercatori di ruolo in servizio, che riduce la freschezza, l'inventiva e la vitalità nell'intraprendere strade nuove per il progresso scientifico e tecnologico del paese;
b) l'effetto negativo che l'inquadramento in ruolo e in uno stato giuridico di diritto pubblico, con tutte le relative garanzie e rigidità, produce sulla necessaria agilità e produttività delle attività di ricerca;
c) l'affacciarsi sul mercato del lavoro di una generazione di laureati, tra i quali una fetta significativa in possesso del dottorato di ricerca, che hanno titoli, preparazione e energia per rilanciare la ricerca nazionale, con un potenziale che potrebbe essere dissipato tra lungaggini e pastoie burocratiche.
d) l'urgenza per le università di avviare programmi di ricerca temporanei, anche in convenzione con soggetti terzi, distinti da attività di ricerca a carattere permanente.

Al fine peraltro di non ripetere esperienze negative del passato si pongono all'attenzione degli atenei, alcune linee-guida:

a) stipulino i contratti in oggetto con riferimento ai predetti programmi di ricerca temporanei, con un inizio e una conclusione certa, anche allo scopo di non dare luogo nella sostanza a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con il prevedibile contenzioso che ne segue;
b) considerata la necessaria organizzazione dell'attività nei nuovi assunti nell'ambito di specifici e preordinati programmi di ricerca, i rapporti di lavoro che si instaurano sono di lavoro subordinato, con relativo trattamento previdenziale e assistenziale, anche allo scopo di attirare giovani che intendono iniziare in modo non precario una carriera lavorativa, pur nella disponibilità alla mobilità professionale e territoriale;
c) la qualifica del personale da assumere è quella di ricercatore a tempo determinato, con compiti di ricerca del tutto confrontabili con quelli del personale di ruolo (anche se riferiti a programmi temporanei e non permanenti) e con esclusione delle attività didattiche. La retribuzione e il trattamento previdenziale e assistenziale si parametrerà pertanto alla posizione iniziale dei ricercatori di ruolo non confermati e il contratto dovrà avere durata commisurata all'attuazione del programma. Occorrerà distinguere con chiarezza i contratti in oggetto con quelli di cui al citato Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 aprile 1996, articolo 19, comma 6 (contratti a termine per programmi di ricerca con personale tecnico fornito di laurea); conseguentemente saranno specificati i titoli di ammissione (dottorato di ricerca o titoli/preparazione /esperienze equivalenti);
d) siano previste modalità, anche assai snelle, di valutazione comparativa degli aspiranti, con predeterminazione dei criteri di selezione, pubblicità e attenta motivazione degli atti.


 

Il Ministro