Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 4 novembre 1997 n. 648
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1998 n. 9

Piani di potenziamento della rete scientifica e tecnologica nelle aree depresse.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la Legge n. 488 del 19/12/1992, concernente il rifinanziamento della Legge n. 64 dell' 1/3/1986, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il D.L. n. 32 dell' 8/2/1995, convertito senza modificazioni dalla Legge n. 104 del 7/4/1995, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6, concernente disposizioni in  materia di agevolazioni alle attività di ricerca;

VISTO il punto 3 della Delibera CIPE del 29/12/1995 e successiva Delibera CIPE dell' 8/8/1996, concernente i Piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica nelle aree economicamente depresse;

VISTA la deliberazione CIPE del 8/8/1996, che assegna £. 500 miliardi per i Piani di potenziamento della rete scientifica e tecnologica nelle aree depresse, ricadenti nella contrattazione negoziata di cui alle deliberazioni CIPE del 29/12/1995 e 8/8/1996;

CONSIDERATO che con avviso pubblico sono stati invitati i soggetti potenzialmente interessati a presentare proposte relativa a piani di potenziamento della rete scientifica e tecnologica nelle aree depresse degli obiettivi 1, 2 e 5b;

VISTA la deliberazione CIPE del 5/8/1997 in corso di registrazione, in cui si rivedono e si accelerano le procedure afferenti la realizzazione dei Piani di potenziamento della rete scientifica e tecnologica nelle aree depresse ricadenti nella contrattazione negoziata;

CONSIDERATA l'ulteriore assegnazione di £. 500 miliardi di cui alla deliberazione CIPE del 29/8/1997 per i citati Piani di potenziamento della rete scientifica e tecnologica nelle aree depresse, ricadenti nella contrattazione negoziata;

CONSIDERATA la selezione effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico Aree Depresse delle 780 proposte pervenute che hanno comportato una suddivisione e la riaggregazione di 198 proposte in 29 raggruppamenti di progetti denominati "clusters";

VISTI i pareri espressi dal Comitato Tecnico Scientifico Aree Depresse nelle sedute del 4/6/1997 e 4/9/1997, sulla definizione degli interventi ricadenti nei "clusters";

VISTO il D.M.  n. 619 del 3/10/1997 di ripartizione delle assegnazioni CIPE per gli interventi di ricerca di cui alla Legge n. 488/92;

DECRETA

Art. 1) Sono approvati i "clusters" di seguito elencati con il budget programmatico a ciascuno assegnato.

- C01 Genetica molecolare       40
- C02 Biotecnologie applicate all'uomo     10
- C03 Ingegneria molecolare      10
- C04 Biomedicina        40
- C05 Nuovi impianti e nuovi prodotti agroalimentari   25
- C06 + C07 Microrganismi e agenti infettivi di interesse agroalimentare   8
- C08 Prodotti agroalimentari      30
- C09 Tecniche di imballaggio per prodotti agroalimentari     5
- C10 Ambiente marino       40
- C11 Ambiente terrestre       30
- C12 Elettronica di potenza      20
- C13 Compatibilità elettromagnetica     18
- C14 Componentistica avanzata      35
- C15 Tecniche per immagini      18
- C16  Multimedialità       70
- C17 Comunicazioni personalizzate     15
- C18 Linguistica         6
- C19 Tecnologie innovative per beni strumentali    15
- C20 Tecnologie eco-compatibili      30
- C21 Tecnologie e processi avanzati di combustione   12
- C22 Servizi al cittadino ed al territorio     40
- C23 Supporto al lavoro cooperativo     48
- C24 Commercio elettronico      30
- C25 Sistemi di trasporto e controllo del traffico    70
- C26 Materiali innovativi       70
- C27 Radioastronomia       60
- C28 Trasferimento tecnologico      15
- C29 Beni culturali.        40

TOTALE: 850

L'aggregazione degli interventi per i clusters è riportato all'allegato del presente decreto.

Art. 2) Ove il budget programmatico previsto per ciascun "cluster", non venga utilizzato anche parzialmente, il MURST si riserva la facoltà di destinare il relativo importo per altro intervento.

Art. 3) L'assegnazione complessiva di £. 850 miliardi dovrà ripartirsi, almeno per l'80% a favore degli interventi ricadenti nelle Aree Depresse Ob. 1 e, per il restante 20% o minore percentuale, nelle Aree Depresse Ob. 2 e 5b.

Roma, 4 novembre 1997

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
f.to  Prof. GiuseppeTognon