VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1995, n.89, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale";
VISTO in particolare l'art.6, comma 3, della predetta legge n.104/95, che prevede che, per l'istruttoria tecnico-economica delle domande dei programmi e dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, previa apposita convenzione, di enti pubblici o privati;
VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1996, n. C 213/4;
VISTA la deliberazione CIPE del 27 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1997, n.41, recante: "Direttive per la concessione delle agevolazioni previste per i progetti e centri di ricerca";
VISTA la deliberazione CIPE dell' 8 agosto 1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1996, n. 236, recante: "Revisione e semplificazione dei criteri e delle procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 96, del 1993;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che, all'art. 11, comma 1, lett. D), delega il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;
VISTO, in particolare, l'art. 18, comma 2, della predetta legge, che, in sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, autorizza il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato, previsto dall'articolo 20, comma 8, della citata legge;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
1. Per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi dall'articolo 6, comma 5, della Legge n. 104/95, sono adottati i seguenti criteri e le seguenti modalità procedurali.
1. Sono ammissibili ai benefici i progetti che prevedono, nelle aree di cui all'articolo 1 della legge n.104/95, attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, individuate secondo le seguenti definizioni:
b) attività di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possano rappresentare miglioramenti.
2. Sono altresì ammessi alle agevolazioni i progetti riguardanti la costruzione dei centri di ricerca, nonché l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione e la delocalizzazione dei centri esistenti.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
b) i consorzi e le società consortili produttrici di beni e/o di servizi, costituite con la partecipazione di imprese operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione;
c) le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art.1 della legge 17 febbraio 1982, n.46.
1. Le richieste di agevolazioni per progetti di ricerca, con l'eventuale annessa formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, devono essere presentate al Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST) - Dipartimento per lo Sviluppo ed il Potenziamento delle Attività di Ricerca. La domanda, di soggetti aventi stabile organizzazione nelle aree depresse, deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal Ministero.
2. La domanda dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:
b) il carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa con particolare riferimento al punto 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06 (pubblicata nella G.U.C.E. n. C 45/5 del 17 febbraio 1996). Tale elemento è presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese così come definite dalle norme transitorie e finali del presente decreto. Il carattere di addizionalità costituisce elemento di ammissibilità e di accesso alle agevolazioni per le Grandi Imprese;
c) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
d) la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto;
e) l'assenza di altri finanziamenti a favore del progetto, o di parti dello stesso.
3. Saranno considerate non ammissibili le domande di cui al comma 1, presentate dai soggetti che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica al proponente l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni.
4. La domanda di agevolazione dovrà essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termini di legge non dispongano di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà rilasciata dal Responsabile Legale. Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongano ancora di un conto economico su base annuale, nonché per i soggetti richiedenti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione della rispondenza potrà essere effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca presentati da società di ricerca di cui all'art. 3, lett.c, del presente decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria, oltre che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato, deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
5. I progetti proposti sono valutati dal Comitato Tecnico Scientifico Aree Depresse di cui all'articolo 6 della legge n. 104/95 (di seguito denominato CTS), che si avvale di esperti di settore individuati nell'ambito dello specifico albo ministeriale, nonchè, per gli aspetti tecnico - economici, da banche, o società di servizi controllate da banche, (di seguito denominate soggetti convenzionati) con le quali il Ministero stipula apposite convenzioni .
6. Il Ministero, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al CTS per la preselezione, ed al soggetto convenzionato, indicato dall'impresa nella domanda, per l'istruttoria tecnico-economica.
7. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il progetto, avvalendosi dell'esperto di settore, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili:
b) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
c) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo.
Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il contraddittorio è obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di Lire.
8. Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per l'istruttoria tecnico-economica, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria, verificando:
b) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente;
c) l'assenza delle condizioni di inammissibilità di cui al precedente comma 3.
9. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da parte del soggetto convenzionato, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.
10. Il CTS, preso atto delle valutazioni del soggetto convenzionato, nella prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso alle agevolazioni. Il CTS procede comunque al rilascio del proprio parere ancorché il soggetto convenzionato non abbia comunicato l'esito dell'istruttoria.
11. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di agevolazione, indica le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali:
B) per quanto riguarda le attività di ricerca industriale, l'agevolazione non può eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato ammissibile delle attività stesse e viene concesso nella forma del contributo nella spesa. .
C) per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, l'agevolazione, nella forma del contributo nella spesa, non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse.
D) per entrambe le tipologie di attività, possono essere concesse ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo alla spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili, relativamente alle seguenti fattispecie:
2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle zone di cui all'art. 92, paragr.3, lett. a) del Trattato CE;
3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle zone di cui all'art. 92, paragr.3, lett. c) del Trattato CE;
4) 15% per i progetti che rientrano negli obiettivi di un progetto o programma specifico di ricerca elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
5) 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, sempreché non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;
6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese ed enti pubblici di ricerca e/o Universtà.
12. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;
3) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
13. Le eventuali attività di formazione sono ammissibili nei limiti del 10% delle spese ammissibili con le procedure e modalità di cui al successivo art. 5.
14. Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.
15. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di emissione del parere da parte del CTS, ove positivo, decreta l'ammissione del progetto al contributo, subordinando l'inizio dell'erogazione all'esito positivo delle risultanze del soggetto convenzionato e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attività di cui al comma 17. Per i progetti ammessi a contributo, i costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione del progetto. Il decreto è trasmesso al soggetto convenzionato per la gestione delle agevolazioni.
16. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in ESL., sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4 della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto dai regimi settoriali. Per tali interventi l'efficacia del decreto di concessione delle agevolazioni è condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea.
17. Il Ministero eroga al soggetto convenzionato il contributo in ESL, calcolato in quote annue costanti, il cui numero è determinato sulla base della durata degli investimenti. Le erogazioni ai soggetti convenzionati avvengono secondo modalità previste nelle convenzioni. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, la prima quota viene erogata nello stesso anno solare di presentazione della domanda, qualora quest'ultima venga inoltrata nei primi 3 mesi dello stesso anno, nonchè nell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda, qualora quest'ultima venga inoltrata dopo i primi tre mesi.
18. Le erogazioni del contributo avvengono, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e del soggetto convenzionato, sulla base degli obiettivi intermedi o finali raggiunti nei relativi esercizi. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e il soggetto convenzionato, sotto l'aspetto economico, verifichino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potrà acquisire in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il contributo concesso. In tale ultima fattispecie, il soggetto convenzionato procederà alla verifica delle attività eseguite: in assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attività eseguita, in proporzione al contributo concesso.
19. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti, l'intervento si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali - effettuate dal soggetto convenzionato e dall'esperto di cui al comma 6 - è subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposto a procedure concorsuali, il Ministero, anche su proposta del soggetto convenzionato, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.
20. Con cadenza annuale, il soggetto convenzionato riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati.Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale.
1. Le attività di formazione, previste nei progetti di ricerca, di cui al precedente art. 4, comma 12, riguardano le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non superiore ai 32 anni ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire sia l'accesso e la mobilità dei formati sia la massima competività internazionale dei settori interessati.
2. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'accrescimento delle conoscenze dei formandi in diversi settori (tecnico-scientifici e manageriali) e non in specifici progetti di ricerca, né a scopi di produzione industriale, devono effettuarsi con la collaborazione delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo Speciale Ricerca Applicata.
3. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero:
b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attività di formazione;
c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresa i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.
4. Riguardo al personale sono finanziabili le borse di studio, escludendosi qualsiasi finanziamento per corrispettivi dati per attività formative ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2.
5. Gli interventi a favore dei progetti di formazione presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, nei seguenti limiti massimi:
a) per le imprese situate nelle zone ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, paragr.3, lett.a) del Trattato CE: 85% per i progetti presentati dalle P.M.I. e 75% per i progetti presentati dalle altre imprese;
b) per le imprese situate nelle zone ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, paragr.3, lett.c) del Trattato CE: 75% per i progetti presentati dalle P.M.I. e 65% per i progetti presentati dalle altre imprese;
c) per le imprese situate nelle zone non ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, paragr. 3, del Trattato CE: 50% per i progetti presentati da P.M.I. e 40% per i progetti presentati dalle altre imprese.
6.. Per le modalità di concessione e gestione dei progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.
7. I soggetti destinatari delle agevolazioni per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.
1. Le richieste di contributi in conto capitale per la realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero per l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o la delocalizzazione di centri già esistenti, sono presentate al MURST - Dipartimento per lo Sviluppo ed il Potenziamento delle Attività di Ricerca. Per tali iniziative l'ammissibilità è subordinata ad attività di formazione finalizzata alla assunzione, ove trattasi di realizzazione o ampliamento di centri, nonché alla riqualificazione professionale e/o aggiornamento ove trattasi di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, delocalizzazione di centri esistenti. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal Ministero.
2. La domanda, corredata dal progetto, deve evidenziare:
a) l'interesse imprenditoriale alla realizzazione dell'iniziativa, in relazione sia all'impatto economico-occupazionale degli investimenti, sia al mercato di riferimento;
b) la coerenza degli investimenti previsti rispetto all'attività di ricerca e/o produttiva del soggetto proponente, o del soggetto socio del proponente che utilizzi i risultati della ricerca;
c) la copertura finanziaria degli investimenti da realizzare mediante la previsione di nuovi apporti di capitale proprio a complemento dei contributi richiesti;
d) l'assenza di agevolazioni a valere su altre leggi, nonchè delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4.
3. Il Ministero trasmette il progetto entro 30 giorni dalla data di ricevimento, contestualmente al CTS, per la preselezione, e al soggetto convenzionato indicato dall'impresa nella domanda per l'istruttoria tecnico-economica.
4. Il CTS, avvalendosi di un esperto di settore, individuato, nell'ambito dello specifico albo ministeriale, valuta il progetto sulla base dei dati dichiarati dall'impresa verificando la validità tecnico-scientifica dell'iniziativa con riferimento al settore in cui si svolge l'attività del centro, nonché la congruità dell'investimento.
5. Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con un il soggetto proponente.
6. Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per l'istruttoria tecnico-economica, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria, verificando:
b) l'attendibilità delle ricadute economiche - occupazionali del progetto indicate dal proponente.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, in assenza di comunicazioni da parte del soggetto convenzionato, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.
8. Il CTS, preso atto delle valutazioni del soggetto convenzionato, nella prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l'adozione di un decreto provvisorio di ammissione del progetto alle agevolazioni secondo il comma 10. Il CTS procede comunque al rilascio del proprio parere ancorché il soggetto convenzionato non abbia comunicato l'esito dell'istruttoria.
9. Il CTS nel formulare la proposta di agevolazione, indica le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali:
A) Sono ammissibili i seguenti costi:
2) acquisizione delle aree e fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca (i fabbricati non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni negli ultimi dieci anni);
3) realizzazione di opere edili ed infrastrutturali (sistemazione del suolo, opere edili, viabilità e verde, impianti tecnologici, ecc.) da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca;
4) attrezzature ed impianti speciali nuovi di fabbrica (macchinari, attrezzature, programmi informatici, arredi strettamente connessi alle attività specifiche del centro), da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di autoveicoli, ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili per lo svolgimento dell'attività di ricerca all'esterno dell'area aziendale.
B) Le misure agevolative consentite per gli interventi riguardanti centri di ricerca, in percentuale delle spese ammissibili, sono quelle espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL), e precisamente:
- nelle provincie di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le PMI;
- nelle provincie di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le PMI;
b) per le imprese situate nelle zone ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, paragr.3, lett.c) del Trattato CE:
- in tutte le zone ad eccezione delle provincie delle Regioni Abruzzo e Molise: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese, 10% ESN per le altre imprese;
- nelle provincie della Regione Abruzzo: 30% ESN per le PMI, 25% ESN per le altre imprese;
- nelle provincie della Regione Molise: dal 1.1.97 al 31.12.98, 40% ESN per le PMI, 30% ESN per le altre; dal 1.1.99, 30% ESN per le PMI, 25% ESN per le altre.
c) per le imprese situate nelle zone non ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, paragr.3, del Trattato CE: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;
10. Il decreto provvisorio di ammissione del progetto alle agevolazioni dovrà subordinare la prima erogazione all'esito positivo delle risultanze istruttorie del soggetto convenzionato e dell'esperto di cui al comma 4. Per i centri di ricerca ammessi alle agevolazioni, i relativi costi decorrono dalla data di presentazione della domanda ad eccezione delle spese per progettazione e studi di fattibilità che decorrono dai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.
11. La concessione delle agevolazioni è vincolata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attività di ricerca per una durata di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti, data attestata dal legale rappresentante, nonché al divieto di vendita, locazione o messa a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo dell'immobile agevolato, per gli ulteriori 5 anni. In caso di violazione di tale obbligazione si provvederà alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse maggiorate degli interessi legali da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della certificazione. Ai fini di cui sopra, per data di ultimazione degli investimenti, si intende quella dell'ultima fattura o dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
12. Il decreto, con l'allegato tecnico, viene trasmesso al soggetto convenzionato per la successiva fase gestionale. L'allegato tecnico deve indicare i costi del progetto, il programma temporale degli investimenti, suddivisi per lotti funzionali, ed i momenti durante i quali il soggetto convenzionato, avvalendosi dell'esperto di cui al precedente comma 4, verifica in itinere il rispetto del programma progettuale approvato, nonché la congruità di costi documentati dal soggetto beneficiario.
13. Il Ministero eroga al soggetto convenzionato, il contributo in sovvenzione equivalente netto (ESN) ovvero, ove previsto, in sovvenzione equivalente lordo (ESL), calcolato in quote annue costanti, il cui numero è determinato sulla base della durata degli investimenti. Le erogazioni ai soggetti convenzionati avvengono secondo modalità previste nelle convenzioni. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, la prima quota viene erogata nello stesso anno solare di presentazione della domanda, qualora quest'ultima venga inoltrata nei primi 3 mesi dello stesso anno, nonchè nell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda, qualora quest'ultima venga inoltrata dopo i primi tre mesi.
14. La procedura si conclude con un accertamento finale effettuata da una apposita commissione di nomina ministeriale. A seguito di detto accertamento e delle risultanze finali delle attività realizzate, il Ministero emana il provvedimento di concessione definitivo con eventuale disimpegno delle somme non ammesse alle agevolazioni.
15. Per le attività di formazione, le relative spese, non inferiori al 10% dell'investimento ammesso, si applicano le procedure e le modalità previste all'art. 5.
1. Nelle more della selezione e del convenzionamento delle banche, o delle società di servizi controllate da banche, che effettueranno l'istruttoria e la gestione delle agevolazioni riguardanti progetti e/o centri di ricerca di cui ai precedenti artt.4 e 6, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di emanazione del presente decreto, tutti gli adempimenti relativi alla gestione delle agevolazioni sono espletati dal MURST, che a tali fini potrà avvalersi di esperti qualificati, di commissioni istruttorie ovvero di apposite istituzioni pubbliche e/o private, con le modalità ed i limiti di intervento deliberati dal CIPE prima dell'emanazione del presente decreto.
1. Le attività di ricerca sovvenzionate formeranno oggetto di un rapporto annuale alla Commissione della Comunità europea.
1. Le zone di cui all'art. 92, paragr. 3, lettere a) e c) del Trattato CE sono quelle individuate dalla Commissione nelle relative disposizioni vigenti all'atto di presentazione delle domande.
1. Ai fini della presente disciplina, le Piccole e Medie Imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996.
2. Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:
3. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:
b) avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
c) e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.
4. Sono considerate imprese "indipendenti" quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.
5. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.
6. I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
7. Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.
8. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
9. Per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro:
(BERLINGUER)