Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 15 ottobre 1997

Rinvio delle votazione per l'elezione del Consiglio Universitario Nazionale

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO il D.M. 21.7.1997 n. 278, pubblicato sulla G.U. n.194 del 21.8.1997, con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale ed in particolare l’art.5 che demanda al Ministro il compito di indire le elezioni con apposita ordinanza;
VISTA l’Ordinanza ministeriale del 23.8.1997 con la quale sono state indette per il giorno 20.10.1997 le votazioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale e disciplinate le procedure di voto;
VISTO l’art. 6 del Regolamento n. 278/97 che stabilisce quale termine ultimo per la presentazione delle candidature il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni:
TENUTO CONTO che la scadenza del previsto termine veniva a coincidere con la giornata di sabato 20.9.1997, giorno successivamente risultato di chiusura degli uffici amministrativi di alcuni Atenei;
RILEVATO che tale circostanza ha di fatto impedito la tempestiva presentazione di alcune candidature;
CONSIDERATO che la previsione del Regolamento n. 278/97, concernente le modalità di presentazione delle candidature, non contempla la autentica della firma del candidato e che tale adempimento, previsto dall’O.M 23.8.1997, è venuto ad incidere sulla tempestività della presentazione delle candidature;
CONSIDERATO che ai fini della certezza dell’individuazione dell’elettorato passivo è opportuno introdurre anche un termine per la comunicazione delle eventuali rinunce alle candidature già presentate;
RITENUTO pertanto di dover integrare e rettificare alcune disposizioni della O.M. 23.8.1997 al fine di garantire il più ampio confronto elettorale assicurando certezza nell’individuazione dell’elettorato passivo;

O R D I N A:

Art. 1      Le votazioni per le elezioni delle componenti di cui all’art.1 dell’O.M. 23.8.1997 del Consiglio Universitario Nazionale sono rinviate al giorno 13.11.1997;

Art.2      Il termine per la presentazione delle candidature è prorogato alla data del 27 ottobre 1997. La dichiarazione di candidatura, con la sola sottoscrizione dell’interessato, deve essere presentata, entro il predetto termine, agli uffici amministrativi delle singole istituzioni universitarie per la trasmissione alle Commissioni elettorali locali e centrale. La tempestività della presentazione delle candidature è documentata dall’assunzione al protocollo dei predetti uffici.

Art.3      Sono fatte salve le candidature presentate entro il 20.9.1997 già convalidate dalle Commissioni elettorali locali e centrale.

Art.4      Le rinunce alle candidature già prodotte devono essere confermate, per il tramite degli uffici amministrativi delle istituzioni universitarie, entro il termine del 27.10.1997. Le rinunce e le conferme di rinunce presentate dopo tale termine non sono prese in considerazione ai fini della formazione degli elenchi dell’elettorato passivo.

Art.5      Il rinvio della data delle votazioni non ha effetto sulla individuazione degli aventi diritto all’elettorato attivo. Restano pertanto fermi gli elenchi dell’elettorato definiti ai sensi dell’art.4 dell’O.M. 23.8.1997.

Art.6      L’ultimo comma dell’art.6 dell’O.M. 23.8.1997 è così rettificato: “Detti tagliandi sono staccati dalla Commissione elettorale centrale di cui all’art.9 e dagli uffici elettorali di seggio di cui all’art.8.”.

Roma, 15 ottobre 1997

IL MINISTRO
(f.to Berlinguer)