Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 7 agosto 1998, protocollo n.2596

esperti e collaboratori linguistici.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI UFFICIO V
Protocollo: n.2596
Roma, 7 agosto 1998

Ai Rettori delle Università    
Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione Superiore

LORO SEDI

Oggetto: esperti e collaboratori linguistici.

Come è noto, con la legge n. 236/95, nello spirito dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia il rapporto di lavoro stipulato con i collaboratori linguistici è stato correlato alle effettive esigenze organizzativi delle Università Italiane introducendo nel nostro sistema il contratto a tempo indeterminato sia per superare i limiti in precedenza previsti per il rinnovo dei contratti, sia per disciplinare su tutto il territorio nazionale lo status economico e giuridico di tale figura professionale.

      In tale spirito, il conseguente Contratto collettivo nazionale ha dato rilievo e tutela normativa, economica e sindacale alla categoria dei collaboratori linguistici, introducendo vincoli di trattamento minimo inderogabile e garantendo gli eventuali trattamenti di miglior favore già acquisiti dagli ex lettori di lingua straniera. Lo stesso contratto collettivo rinvia alla contrattazione decentrata di Ateneo la possibilità di ulteriori miglioramenti retributivi e normativi legati agli incrementi di produttività' e al miglioramento della qualità dei servizi anche in relazione alle esperienze professionali acquisite.

      Inoltre, il Contratto collettivo nazionale ha ribadito il mantenimento delle funzioni didattiche integrative, non modificando quindi nella sostanza le mansioni precedentemente attribuite agli ex lettori e tutelando anche la possibilità di partecipare a commissioni di esame, facendo rientrare tale attività nell'orario normale di lavoro computabile nel monte-ore annuo fissato dal contratto individuale.

      La novità di maggior rilievo è comunque costituita dalla estensione ai collaboratori linguistici di tutti gli istituti normativi previsti dal Contratto di lavoro subordinato (congedi, trattamento previdenziale, ecc.).

      Tuttavia, la Commissione europea, che ha avviato nei confronti del Governo italiano una procedura di infrazione (n.96/2208) ai sensi dell'art. 169 del trattato, non ha ritenuto sufficienti gli elementi di risposta forniti dal Governo italiano per quanto riguarda la tutela dei diritti acquisiti dagli ex lettori di lingua straniera, con i quali è stato stipulato il nuovo contratto di lavoro e che avevano prestato servizio nelle Università italiane negli anni accademici anteriori al 1995.

      L'art. 4 della legge 236/95 e l'art. 51 del contratto collettivo non sono stati infatti interpretati e attuati uniformemente dalle Università sia in sede di recepimento nei contratti di Ateneo sia nei contratti individuali stipulati con i collaboratori linguistici.

      Risulta in particolare che alcune Università non hanno preso in considerazione quanto espressamente previsto dall'art. 51 al comma 5 in ordine alla possibilità di incrementare il trattamento economico fondamentale in relazione alla produttività ed esperienza acquisita e al comma 11 per la salvaguardia del trattamento di miglior favore in godimento, che va considerato come trattamento integrativo intangibile e non sopprimibile.

      Tutto ciò premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di risolvere definitivamente il contenzioso in atto prevedendo espressamente nella contrattazione di Ateneo e nei contratti individuali il rispetto dei diritti acquisiti nello spirito della legge e del contratto collettivo nazionale succitato.

      Si prega di voler fornire assicurazioni in tal senso, anche al fine di poter fornire una esauriente risposta alla Commissione europea e di concludere definitivamente il contenzioso instaurato presso la Corte di Giustizia.

p. IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
con delega per l'Università
(f.to prof. Luciano Guerzoni)