Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 10 agosto 1998, protocollo n.1818

legge 3.7.98, n. 210: trasferimenti dei professori universitari e dei ricercatori.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI UFFICIO VI
Protocollo: n.1818
Roma, 10 agosto 1998

Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione universitaria

LORO SEDI

Oggetto: legge 3.7.98, n. 210: trasferimenti dei professori universitari e dei ricercatori.

La legge 3.7.1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, prevede, al secondo comma dell’art.1, che le Università emanino regolamenti intesi a stabilire le procedure per la copertura dei posti vacanti di ricercatore e di professore universitario mediante trasferimento nonché per la mobilità del predetto personale nell’ambito della stessa sede.
      L’art. 6, comma 2, della legge medesima prevede inoltre che, per ciascuna Università, con l’emanazione dei suddetti regolamenti, cessino di avere efficacia le disposizioni di cui all’art. 8, secondo comma, del D.P.R. 382/80 e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimento dei professori e dei ricercatori.
      Poiché la legge in oggetto è entrata in vigore il 21 luglio u.s., è di tutta evidenza che mancheranno i tempi tecnici per rendere possibile l’applicazione della nuova disciplina dettata dagli Atenei ai trasferimenti per l’anno accademico 1998/99.
      Questo Ministero ritiene peraltro molto importante che le procedure relative all’a.a. 1999/2000 possano espletarsi secondo la regolamentazione adottata dalle Università. Ritiene inoltre indispensabile che tutti gli Atenei si dotino di propri regolamenti in vista dei trasferimenti decorrenti dal predetto anno accademico, onde evitare confusioni applicative e possibili disparità di trattamento.
      E’ pertanto opportuno che le Università si attivino quanto prima affinchè i regolamenti in oggetto siano adottati entro il 31 gennaio 1999 così da consentire il tempestivo esame da parte di questo Ministero ai sensi dell’art. 6, comma 9 e segg., della legge 9 maggio 1989, n. 168.
      Si coglie l’occasione per segnalare che l’esplicita riaffermazione, contenuta nell’art. 3 della legge, del vincolo, per l’aspirante al trasferimento, della previa permanenza per un triennio accademico nella medesima sede universitaria fa ritenere abrogata, sin dall’entrata in vigore della legge medesima, la previsione transitoria di cui al comma 1 dell’art. 109 del D.P.R. 382/80.

p. IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
con delega per l'Università
(f.to prof. Luciano Guerzoni)