Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 30 aprile 1998

"Scuole di specializzazione in area medica - posti riservati ai medici militari"

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO l'art. 2, comma terzo del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il quale stabilisce che “nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione ... per ogni singola specializzazione, è stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'Amministrazione militare”;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Ministero del Tesoro, in data 17.12.97, con il quale viene determinato per gli anni accademici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione;

VISTA la tabella 1, allegata al predetto Decreto Interministeriale, nella quale viene indicato il fabbisogno annuo programmato per ogni tipologia di specializzazione che: per Chirurgia vascolare è di 45 unità; per Medicina del lavoro, di 179 unità; per Medicina dello sport, di 62 unità; per Medicina legale, di 110 unità e per Radiodiagnostica di 205 unità;

CONSIDERATO, pertanto, che il 5%, arrotondato in eccesso, dei posti da riservare ai medici militari è di 3 unità per Chirurgia vascolare, di 9 unità per Medicina del lavoro, di 4 unità per Medicina dello sport, di 6 unità per Medicina legale e di 11 unità per Radiodiagnostica;

VISTA la lettera ministeriale n. 461/SP-22 del 24.3.98, con la quale è stato chiesto alle Università di documentare l'interesse dell'Autorità militare all'ammissione alle scuole di specializzazione dei propri dipendenti;

VISTE le risposte che sono state date alla predetta richiesta;

VISTA la lettera ministeriale n. 463/22-SP del 25.3.98, con la quale veniva fatta riserva di indicare a ciascuna Università il numero degli ammissibili;

RITENUTO di non prendere in considerazione le risposte con le quali l'Autorità militare non indica espressamente l'interesse dell'istituzione a che il prorpio dipendente consegua la specializzazione richiesta;

RITENUTO di adottare i seguenti criteri di assegnazione:

  • la coerenza dell'attività medica svolta nell'Istituzione militare con la specializzazione richiesta;
  • il numero delle richieste radicate nelle singole sedi universitarie sulla base del rapporto richieste/posti ;

D E C R E T A


        A scioglimento della riserva formulata con la nota n. 463/22-SP del 25.3.98, per le Scuole di specializzazione indicate nelle premesse del presente decreto, vengono assegnati i posti riservati ai medici militari come risulta dall'allegata tabella, che è parte integrante del presente decreto

Roma, 30 aprile 1998

Il Ministro
(f.to BERLINGUER)



Allegati:
Tabella