Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 6 aprile 1998, protocollo n.470

DPR 27.1.1998, n. 25 - nota esplicativa


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


Dipartimento Affari Economici - Ufficio I
Protocollo: n.470
Roma, 6 aprile 1998

Ai RETTORI delle Università
Ai DIRETTORI degli Istituti di
Istruzione Superiore

LL.SS.

Oggetto: DPR 27.1.1998, n. 25 - nota esplicativa

Sono state espresse preoccupazioni e chiesti chiarimenti, da parte delle Università non statali legalmente riconosciute, in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, ecc.), nella parte in cui statuisce che per l'istituzione di "nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'ateneo" occorre sia acquisito il "parere favorevole" del comitato regionale di coordinamento. Tale previsione, unitamente all'intervenuta abrogazione dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245 – con particolare riferimento al disposto di cui al comma 2 di detta norma – preclude ora alle Università anche non statali legalmente riconosciute la possibilità, per l'innanzi ammessa, di istituire nuove facoltà e corsi (nel territorio sede dell'ateneo) ove non intervenga, appunto, il "parere favorevole" del comitato regionale di coordinamento.
        Al fine di contribuire ad una compiuta comprensione della nuova disciplina, si reputa opportuno rilevare che la richiamata disposizione è da intendersi nella sua connessione logica e sistematica con i restanti commi del medesimo art. 2, con particolare riferimento alle procedure di programmazione previste dal comma 3, di cui il comma 4 costituisce una deroga espressa.
        Ne deriva che la sussistenza del "parere favorevole" del comitato regionale di coordinamento, mentre è condizione per il procedimento istitutivo di nuove facoltà e corsi in deroga al procedimento ordinario disciplinato dal comma 3, non è invece richiesta ove si segua il procedimento ordinario, per il quale – ai sensi dello stesso comma 3 – è prevista l'espressione unicamente di un "parere motivato" da parte, sempre, del comitato regionale.
        Qualora dunque per eventuali proposte di istituzione di nuove facoltà e corsi "nel territorio sede dell'ateneo" - per le quali è disposta la mera comunicazione al Ministero - non dovesse sussistere il "parere favorevole" del comitato regionale, le proposte stesse non risulterebbero di per sé precluse, ma semplicemente dovrebbero seguire l'iter ordinario con il previsto "parere motivato". Giova altresì precisare, in proposito, che il diniego del "parere favorevole" dovrà in ogni caso – quindi anche per analoghe proposte delle Università statali – basarsi su una adeguata motivazione, con specifico e diretto riferimento agli obiettivi della programmazione, quali determinati dal comma 1 del più volte citato art. 2.
        Per altro, la ratio del richiesto "parere favorevole" del comitato regionale – limitatamente al procedimento in deroga, rispetto al quale viene riconosciuta pari autonomia alle Università non statali legalmente riconosciute e alle Università statali – consiste manifestamente nell'esigenza di far salva (pur nell'insussistenza, in entrambi i casi, di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per effetto delle nuove iniziative) la logica della programmazione dell'offerta formativa sul territorio, finalizzata ad evitare duplicazioni o sovrapposizioni non compatibili con il perseguimento del comune obiettivo della razionalizzazione e della qualificazione dei percorsi formativi, nell'interesse stesso degli atenei, ma soprattutto dei destinatari dell'istruzione universitaria.
        Preme infine sottolineare, nel senso testé indicato, che la nuova disciplina prevede la partecipazione a pieno titolo dei Rettori delle Università non statali legalmente riconosciute ai comitati regionali. Questi ultimi, ricomprendendo ora anche una rappresentanza della Regione e della componente studentesca, sono chiamati ad essere sede primaria di programmazione e di coordinamento effettivi sul territorio, in ragione anche delle nuove attribuzioni di cui – ai sensi del terzo comma dell'art. 3 – sono investiti. Attribuzioni che riguardano materie particolarmente rilevanti, quali la programmazione regionale degli accessi, l'orientamento, il diritto allo studio, l'alta formazione professionale, la formazione continua e ricorrente, nonché il raccordo dell'istruzione universitaria con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali e – soprattutto – con le istanze economiche e sociali del territorio.
        Conclusivamente, sembra di poter osservare che la disciplina in questione – per altro sempre rivedibile, stante l'abrogazione della legge 245/1990 – realizzi un sostanziale equilibrio, funzionale agli obiettivi propri della razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa sul territorio, fermo restando che – ad avviso dello scrivente – il terreno più efficace per la salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni universitarie e per la piena valorizzazione delle ispirazioni ideali e delle vocazioni culturali specifiche di ciascun Ateneo sarà per il futuro rappresentato dall'autonomia didattica, sancita definitivamente dalla legge 127/1997 ed ora in corso di attuazione.

Il Sottosegretario di Stato con delega per l'Università
(f.to prof. Luciano Guerzoni)