Uff.III
VISTO il D.M. n.1451 del 4 dicembre 1997, registrato alla Corte
dei conti il 9 dicembre 1997 reg. 1 fgl. N. 199, concernente i
criteri per l'attribuzione alle Università delle risorse
disponibili sui fondi per la ricerca e per le grandi attrezzature
scientifiche e per i progetti di rilevante interesse
nazionale;
CONSIDERATA l'opportunità di modificare ed integrare l'atto di cui
sopra;
VISTO quanto disposto con la Legge 3.8.98, n.315 art.1
lett.b);
VISTA l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di
questo Ministero per l'esercizio finanziario 1998, del cap.1170
denominato "Compensi indennità e rimborso spese di trasporto ai
componenti la Commissione di garanzia ed ai soggetti incaricati del
monitoraggio dei progetti di ricerca universitaria di rilevante
interesse nazionale, nonché spese occorrenti al funzionamento della
Commissione stessa";
RITENUTO di dover disciplinare le modalità concernenti il compenso
ed il rimborso spese per i componenti la Commissione di garanzia e
per i soggetti incaricati del monitoraggio in itinere ed ex post
dei programmi di ricerca appositamente selezionati dalla citata
Commissione;
RITENUTO altresì di dover provvedere alle esigenze di
funzionamento manifestate dai componenti la Commissione di
garanzia, relativamente anche alla necessità di avvalersi di
esperti informatici con compiti di collaborazione per la gestione
del monitoraggio di cui sopra nonché della Banca-dati dei
referees;
VISTA la legge 9.5.1989, n.168 art.12 co.4 lett.f) ed art.13
co.5;
VISTO il D.M. 1498 del 19.12.97 registrato alla Corte dei conti il
2.1.1998 reg.1 fgl.1;
D E C R E T A:
1. - PROGRAMMI DI RICERCA
Il MURST, ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante
interesse nazionale proposti dalle Università e dagli Osservatori
astronomici, astrofisici e vulcanologici.
L'esecuzione dei programmi ha, di norma, durata biennale. La quota ministeriale di cofinanziamento dei programmi è assegnata in unica soluzione anticipata.
Ciascun programma è sviluppato da una o più "unità operative di ricerca", raggruppanti un numero adeguato di ricercatori, ed è coordinato da un professore universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico del programma". Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato ad un professore o ricercatore universitario confermato, nel seguito detto "coordinatore scientifico dell'unità operativa".
I programmi sono svolti, di norma, da "unità operative" di ricerca afferenti a più Università, ma possono essere realizzati da unità operative di ricerca appartenenti alla stessa Università.
L'Università proponente è quella del coordinatore scientifico del programma che, oltre all'attività di coordinamento, dovrà, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca stessa.
I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, sempreché funzionali e indispensabili alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia.
Il bando per il cofinanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale ha cadenza annuale.
Ciascun docente-ricercatore, in ciascun bando, può comparire come partecipante ad un solo progetto di ricerca e ad una sola unità operativa di ricerca.
Il tempo dedicabile alla ricerca (in mesi-uomo), con riferimento alla durata complessiva del programma, indicato da ciascun partecipante, dovrà tenere conto dell'eventuale impegno dedicato ad altri programmi di ricerca.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I programmi dovranno essere presentati, dai coordinatori dei programmi e delle unità operative, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta. Copia cartacea delle domande dovrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai coordinatori, al Rettore dell'Ateneo di appartenenza. In caso di necessità di riscontri successivi, il Ministero potrà richiedere copia del documento depositato.
A decorrere dal 1999, ritenendo conclusa la fase di avvio della nuova procedura, il termine di presentazione delle domande è fissato definitivamente al 31 marzo; decorso il suddetto termine, nessun programma potrà essere preso in considerazione.
Al fine di poter utilizzare un numero più elevato di revisori a livello internazionale, le domande dovranno essere redatte anche in lingua inglese.
Nei programmi, oltre al nome del coordinatore scientifico e
delle unità di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:
- lo stato dell'arte, sia nazionale che internazionale;
- l'articolazione del programma in fasi di sviluppo e i tempi di
realizzazione previsti per ciascuna fase;
- gli obiettivi finali che il programma si propone di
raggiungere;
- gli obiettivi intermedi di ciascuna fase;
- i costi del programma al cento per cento del fabbisogno,
ripartiti per ciascuna fase;
- le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali, con cui
le Università prevedono di sostenere il programma;
- le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o
acquisite al programma;
- il grado di avanzamento della ricerca raggiungibile con i fondi
"propri";
- gli elementi e i criteri con cui si ritiene possano essere
verificati i risultati via via raggiunti.
3. SELEZIONE DELLE PROPOSTE
La selezione delle proposte è affidata a una Commissione di garanzia che si avvale dell'opera di revisori anonimi.
La Commissione di garanzia è composta da sette membri di alta
qualificazione scientifica, di cui tre nominati direttamente dal
Ministro e gli altri quattro scelti dal Ministro stesso entro liste
di cinque nominativi indicati rispettivamente dalla CRUI e dal
CUN.
La Commissione dovrà essere modificata ogni anno, per almeno tre
dei suoi componenti, di cui almeno due scelti nelle liste di cui
sopra.
Ciascun componente non potrà rimanere in carica per più di tre
anni consecutivi.
A ciascun componente della Commissione compete un compenso annuo
lordo, oltre IVA ed altri oneri eventualmente dovuti, come per
legge - da corrispondersi trimestralmente - nella misura di lire
40.000.000 più una maggiorazione di lire 10.000.000 per il
componente con funzioni di presidente.
Per gli spostamenti effettuati dai componenti della Commissione,
si applicano le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R.
419/90, è pertanto ammesso il rimborso delle spese afferenti al
trasferimento, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute ed
idoneamente documentate.
Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, l'utilizzo del mezzo
proprio può essere consentito solo in caso di comprovata necessità
ed in presenza di apposita dichiarazione con la quale gli
interessati sollevino l'Amministrazione da qualsiasi danno che
possa derivare a loro stessi ed al mezzo di trasporto
medesimo.
Ai membri della Commissione autorizzati a servirsi del proprio
mezzo di trasporto compete un'indennità chilometrica commisurata ad
un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo
nonché il rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del
documento giustificativo.
Effettuata, anche in collaborazione con il Dipartimento Affari Economici del MURST, la valutazione di conformità delle proposte, la Commissione di garanzia nomina, per ogni proposta, almeno due revisori anonimi che forniranno separatamente un loro circostanziato giudizio circa la qualità del programma in esame, le competenze specifiche dei proponenti e la congruità dei costi, eventualmente anche sulla base di contraddittorio anonimo, per il tramite della Commissione, con i proponenti, volto al miglioramento del programma.
La Commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo una lista di priorità, tutti i programmi valutati positivamente e, tenendo conto della riserva per area scientifico-disciplinare indicata al seguente punto 4), propone al Ministro i programmi da finanziare e l'entità del finanziamento.
Ogni anno, la selezione e la presentazione delle proposte di finanziamento da parte della Commissione si concludono entro il 30 settembre.
4. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
La partecipazione finanziaria del MURST ai singoli programmi di
ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni
singolo programma, è uguale:
- al 50% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi
intrauniversitari;
- al 70% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi
interuniversitari;
Per i programmi, ciascuna università può impegnare, annualmente,
un ammontare di risorse non superiore a quanto esposto, per
attività di ricerca, nel conto consuntivo dell'anno precedente al
bando, escludendo le risorse destinate o acquisite per i programmi
finanziati dal MURST.
Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il MURST chiederà ai
Rettori delle Università proponenti, apposita certificazione di
impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi
propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di
presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo
dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del
MURST.
Nella ripartizione, ad ogni area scientifico-disciplinare, di cui al DPCM 6.8.1990, n. 282 (pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6/10/1990) e successive modificazioni ed integrazioni, è assicurato dal MURST non meno del 3% delle risorse complessivamente disponibili sui fondi ministeriali per la ricerca e le grandi attrezzature. La parte di percentuale di un singolo settore scientifico disciplinare, non assegnata per mancanza di programmi ammessi o per qualsiasi altra ragione, è portata in accrescimento della soglia minima di finanziamento degli altri settori.
5. EROGAZIONE
Il cofinanziamento ministeriale a ciascun programma nazionale, previa acquisizione da parte del coordinatore scientifico del programma della ripartizione dei fondi tra le unità operative afferenti al programma, viene accreditato direttamente, per ciascuna quota parte, alle Università sedi delle stesse unità.
La ripartizione dei fondi tra le unità operative è determinata dal coordinatore scientifico in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi del programma.
6. - RESPONSABILITÀ' E RECESSO
Il coordinatore scientifico del programma è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.
L'Università assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di programmi interuniversitari, si impegnano ad eseguire nei confronti del MURST le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma.
Il MURST risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.
Il MURST può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma.
I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MURST qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.
Eventuali importi che il MURST dovesse recuperare dalle Università assegnatarie, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università anche in base ad altro titolo.
7. VALUTAZIONE IN ITINERE ED EX POST
I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal
presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire
annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei
programmi cofinanziati, secondo modalità e forme stabilite dalla
Commissione dei garanti.
Ad ogni bando, la Commissione dei garanti determina i criteri per
l'individuazione dei programmi da sottoporre a monitoraggio per
verificare che il percorso scientifico del programma sia in linea
con gli obiettivi e con i tempi dichiarati.
Ai soggetti incaricati del monitoraggio dei programmi di ricerca,
individuati dalla Commissione dei garanti e nominati dal Ministro,
viene riconosciuto un compenso forfetario, al lordo delle ritenute
di legge, di L. 400.000 per ogni anno di attività del progetto e
per ogni unità operativa afferente allo stesso.
8. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
La Commissione di garanzia, per lo svolgimento delle attività
connesse ai propri compiti istituzionali, può avvalersi,
nell'ambito delle accertate disponibilità di bilancio, di esperti
informatici, d'intesa con la Commissione per il Sistema Informativo
del Murst.
Il compenso per tali collaborazioni è determinato in relazione
alle differenziate capacità professionali ed al differenziato
impegno temporale richiesto, nella misura annua lorda non superiore
a lire 30.000.000 oltre l'IVA ed altri oneri eventualmente dovuti,
come per legge.
L'incarico viene conferito con decreto del Ministro per un periodo
non superiore all'anno finanziario.
Esso comporta una prestazione da eseguirsi personalmente in
correlazione funzionale con la Commissione, sulla base delle
direttive del Presidente, nel rispetto del segreto d'ufficio, con
l'esclusione di ogni attività incompatibile o in contrasto con la
natura dell'incarico stesso.
L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del
termine con le stesse modalità del conferimento, fatto salvo il
compenso per l'opera svolta.
Nel decreto di conferimento dell'incarico va specificato
l'oggetto, l'entità del compenso, da commisurare alla durata, ai
contenuti, alla natura delle prestazioni richieste.
Nel caso di estranei alla Pubblica Amministrazione è stipulato con
gli stessi, apposito contratto di diritto privato con il quale sono
disciplinati i seguenti aspetti: la durata del contratto, che deve
essere equivalente a quella dell'incarico, la prestazione d'opera,
la verifica dei risultati da parte della Commissione, la
retribuzione e gli oneri accessori, come per legge, le modalità
dell'erogazione, e la facoltà di recesso delle parti, fermo
restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce
recesso da parte dell'Amministrazione; tali elementi, nel caso di
dipendenti pubblici, sono riportati nel decreto di conferimento
dell'incarico.
Per quanto non espressamente previsto nella stipula del contratto,
si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 2222 e seguenti del
codice civile.
9. COPERTURA FINANZIARIA
Le spese per i compensi e gli incarichi di cui ai punti 3, 7 ed
8, graveranno sul cap.1170 (U.P.B. 2.1.1.0) dello stato di
previsione della spesa di questo Ministero per l'es.fin. 1998 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto conferiti
a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, verrà acquisita,
l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista
dall'art.26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 80/98.
10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento per gli Affari Economici - Ufficio III.
Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di ricerca previsti dal presente decreto saranno rese disponibili su supporto informatico entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
(f.to Ortensio ZECCHINO)