Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 29 dicembre 1998

Esami di stato 1999

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;

VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;

VISTI i decreti ministeriali n.239 e 240 del 13 gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n.206, relativa al tirocinio professionale per i dottori commercialisti;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n.327, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n.654, con il quale è stato approvato il regolamento recante modifiche alle norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.152, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n.158, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTA la legge 12 febbraio 1992, n.183, relativa alla modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e all'elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali;

VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n.622, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale;

VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n.155, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

VISTA la legge 18 gennaio 1994, n.59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare;

VISTO il decreto ministeriale 18 novembre1997, n.470, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

UDITIi pareri del Consiglio Universitario Nazionale espressi nelle adunanze del 29 ottobre 1998 e del 12 novembre 1998;

O R DI N A:

Art. 1

Sono indette nei mesi di maggio e novembre 1999 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, veterinario, biologo, geologo, psicologo, dottore agronomo e dottore forestale, ragioniere e perito commerciale, assistente sociale, tecnologo alimentare e per l’abilitazione nelle discipline statistiche. Alle predette sessioni potranno presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Art. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Art. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 2 aprile 1999 e alla seconda sessione non oltre il 22 ottobre 1999 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 22 ottobre 1999 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza. La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o in copia notarile.
Per l’abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale :
diploma universitario in originale o in copia autentica o in copia notarile ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale in originale o in copia autentica o copia notarile, ovvero diploma di laurea in originale o in copia autentica o in copia notarile;
Per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale:
diploma universitario in servizio sociale in originale o in copia autentica o in copia notarile o diploma di cui all'articolo 2, comma 1 del regolamento adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 340 ai sensi dell'articolo 17, comma 26, lettera c) della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di £.96.000 fissata dall’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il diploma originale di laurea può essere sostituito con un certificato di conseguita laurea, qualora l’università competente non abbia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita d’ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito i predetti titoli accademici nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato dall’università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico attestante il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie o altre strutture autorizzate dalle competenti università.
I predetti candidati che chiedono di sostenere gli esami nella stessa sede dove hanno conseguito il titolo accademico, possono dichiarare di avere consegnato, al termine del tirocinio il libretto diario alla stessa università. La relativa certificazione è inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
I laureati in scienze biologiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dal quale risulti l'avvenuto svolgimento del tirocinio pratico annuale post-lauream prescritto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980.
I laureati in psicologia che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto dall’articolo 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n.239.
I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista devono presentare un certificato di compimento del tirocinio, prescritto dalla legge 17 febbraio 1992 n.206, rilasciato dal Consiglio dell’ordine professionale competente ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n.327.
I candidati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale devono presentare un certificato di avvenuto compimento del tirocinio, prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, rilasciato dal Consiglio dell’ordine professionale competente.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403. .
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .

Art. 5

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Dottore commercialista

Trento

Attuario

Roma

Medico chirurgo

Bologna

Odontoiatra

Milano

Chimico

Bologna

Farmacista

Bologna

Ingegnere

Trento

Veterinario

Bologna

Architetto

Venezia

Dottore Agronomo e Dottore Forestale

Firenze

Discipline Statistiche

Roma

Biologo

Bologna

Geologo

Bologna

Psicologo

Trieste

Ragioniere e Perito commerciale

Trento

Assistente sociale

Trento

Tecnologo alimentare

Udine

Art. 6

I candidati all’esame di abilitazione alla professione di ingegnere devono indicare a quale dei rami di ingegneria desiderino che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7

Il giorno successivo a quello di scadenza dei termini per la presentazione delle domande le segreterie delle università e degli istituti di istruzione universitaria sedi di esami di Stato comunicano al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato l'istanza di ammissione agli esami, distinto per professione.

Art. 8

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 4 maggio 1999 per la prima sessione e il giorno 23 novembre 1999 per la seconda sessione e si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 29 dicembre 1998
IL MINISTRO
f.to Zecchino


Allegati:
Tabella delle sedi di esami (file in formato .pdf 60.2 KB)