VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 245, che detta norme sul piano di sviluppo dell'Università;
VISTO il D.P.R. 30 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il piano triennale di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-'96;
VISTO l'art. 6 del predetto D.P.R., relativo alle "innovazioni tecnologiche", ed in particolare il quinto comma il quale prevede che, ai fini della promozione dell'utilizzo da parte delle Università della rete telematica (GARR) siano destinati 10,5 miliardi (es. 1995: 8, es. 1996: 2,5), da ripartire tra le sedi universitarie collegate alla rete stessa sulla base di criteri predeterminati con decreto;
VISTI i DD.MM. 30 dicembre 1995 n. 692 e 29 novembre 1996 n. 126, con i quali sono stati impegnati, rispettivamente, gli importi di 8 miliardi relativi al 1995 e di 2,5 miliardi relativi al 1996, sul cap. 1256 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;
CONSIDERATA l'esigenza di:
migliorare l'accesso di ogni sede universitaria alla rete telematica della ricerca (GARR);
potenziare l'accesso della rete nazionale della ricerca (GARR) alle reti della ricerca internazionali incrementando la capacità di banda dei collegamenti internazionali, il cui polo è presso l'Università di Bologna - Dipartimento di Fisica;
garantire un nodo di accesso alla rete telematica in ogni città sede di Università;
assicurare in ogni città sede di più Università il mantenimento del collegamento alla rete dell'Università capofila, consentendo alle rimanenti Università l'accesso alla rete tramite collegamenti urbani con la stessa;
mantenere l'accesso alla rete - per le Università con sede in città sedi principali di Enti di Ricerca quali CNR, ENEA, INFN o di Consorzi interuniversitari quali CASPUR, CILEA e CINECA - tramite i collegamenti assicurati dai suddetti Enti e Consorzi, che svolgono funzioni di capofila;
determinare la capacità di accesso alla rete in termini di banda trasmissiva di ogni Università in base alla potenzialità d'uso di ognuna di esse;
tener conto, ai fini della ripartizione dei finanziamenti tra le Università collegate alla rete, delle tariffe ufficiali praticate dal gestore delle telecomunicazioni;
RITENUTO pertanto. in relazione a quanto sopra, di adottare con il presente decreto i criteri di ripartizione dell'importo di 10,5 miliardi (cap. 1256) previsto dall'art. 6, quinto comma, del D.P.R. 30 dicembre 1995;
D E C R E T A
L'importo complessivo di 10,5 miliardi (es. 1995: 8; es. 1996: 2,5) previsto dall'art. 6, quinto comma, del D.P.R. 30 dicembre 1995, ai fini della promozione dell'utilizzo, da parte delle Università, della rete telematica della ricerca (GARR) viene destinato:
- per il 16,24 % ai collegamenti internazionali;
- per l'83,76 % ai collegamenti nazionali.
La quota del 16,24 %, destinata ai collegamenti internazionali, va assegnata all'Università di Bologna per il potenziamento dei collegamenti internazionali della rete nazionale della ricerca (GARR) ivi esistenti presso il Dipartimento di Fisica.
La quota dell'83,76 %, destinata ai collegamenti nazionali della rete nazionale della ricerca (GARR), va assegnata alle seguenti Università, secondo le percentuali a fianco di ciascuna indicate:
UNIVERSITA’
percentuale di assegnazione
Ancona
:
1,433
Bari
:
2,490
Basilicata (PZ)
:
1,228
Bergamo
:
1,046
Brescia
:
2,865
Cagliari
:
1,660
Calabria (CS)
:
1,387
Camerino
:
1,319
Cassino
:
1,319
Catania
:
2,024
Chieti
:
1,114
Ferrara
:
2,786
Firenze
:
2,274
Genova
:
5,230
L’Aquila
:
0,432
Lecce
:
2,456
Macerata
:
0,455
Messina
:
1,364
Modena
:
1,319
Molise (CB)
:
1,319
Napoli "Federico II"
:
6,367
Padova
:
10,188
Palermo
:
2,410
Parma
:
1,160
Pavia
:
3,093
Perugia
:
2,285
Reggio Calabria
:
1,342
UNIVERSITA’
percentuale di assegnazione
Salerno
:
0,910
Sassari
:
1,273
Siena
:
1,114
Teramo
:
1,182
Politecnico di Torino
:
11,802
Trento
:
2,501
Trieste
:
13,530
Tuscia (VT)
:
1,093
Udine
:
1,410
Venezia
:
1,660
Verona
:
1,160
IL MINISTRO