Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 11 giugno 1998
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1998 n. 143

Programmazione delle immatricolazioni all'anno accademico 1998/99 - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIP. AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI - UFFICIO II

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art.6;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9 così come modificato dall'art. 17 , commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la Direttiva CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, n.16 che determina le condizioni minime che uno Stato Membro, nel rilascio dei diplomi, certificati o altri titoli, deve prevedere per assicurare una valida formazione in Medicina e Chirurgia;

VISTO il Regolamento n.245 del 21 luglio 1997, pubblicato sulla G.U.del 29 luglio 1997 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare, l'art.4, commi 2 lettera a) e 4, nonché l'art.5, comma 4;

VISTA la legge 6 marzo 1998, n.40, e in particolare l'art.37, comma 5;

TENUTO conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici nell'ambito del territorio nazionale rese dal Ministero della Sanità nel corso degli incontri svoltisi negli anni 1996 e 1997;

RITENUTO conseguentemente, di dover disporre, per l'anno accademico 1998/99, previa intesa con la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, una riduzione complessiva del 10% rispetto all'anno accademico 1997/98, realizzata sulla base dei seguenti criteri: a) mantenimento dei posti assegnati alle Università in numero inferiore o uguale a 100 nell'anno accademico 1996/97; b) avvenuta costituzione di nuovi poli, facoltà o Università; c)riparto dei residui posti tra gli Atenei suddivisi in due fasce (fino a 300 studenti, oltre 300 studenti) da operarsi mediante la riduzione del 20% delle assegnazioni 1996/97 realizzata in percentuale, rispettivamente, del 40 e 60% per le due fasce; d) adozione di opportuni correttivi per gli Atenei al limite tra l'una e l'altra fascia e per gli Atenei che abbiano autonomamente determinato un numero di posti corrispondente o inferiore alla predetta percentuale di riduzione del 20%;


DECRETA:


Art. 1 - Limitatamente all'anno accademico 1998/'99, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia è fissato in 5816 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art.37, comma 5, della legge n.40/1998 e in 425 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito fra le Università secondo la Tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Le Università che insistono nella stessa Regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.


Art. 2 - Le Università statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.


Art. 3 - Una Commissione di valutazione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:
voto riportato agli esami di maturità
0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso
voto della prova
1 punto per ogni risposta esatta
0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate
distinzione degli ex aequo
si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria.


Art. 4 - Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TABELLA

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Università Posti definiti a.a. 1998/99
comunitari ed extracomunitari ex legge n. 40/98, art.37, comma 5 extracomunitari che non rientrano nella previsione art. 37, comma 5,legge n. 40/98
ANCONA 100 5
BARI + FOGGIA 247 14
BOLOGNA 255 40
BRESCIA 136 10
CAGLIARI 170 0
CATANIA 208 10
CATANZARO 60 10
CHIETI - G. D'Annunzio 160 20
FERRARA 119 10
FIRENZE 153 20
GENOVA 170 10
L'AQUILA 100 10
MESSINA 187 20
MILANO I - MILANO II 343 15
MILANO Univ. Vita e Salute S. Raffaele 70 0
MODENA 94 10
NAPOLI - FEDERICO II 213 25
NAPOLI - II + CASERTA 298 0
PADOVA 239 18
PALERMO 245 12
PARMA 170 20
PAVIA + VARESE 238 20
PERUGIA + TERNI 139 16
PISA 153 5
ROMA - La Sapienza 445 24
ROMA Tor Vergata 127 10
ROMA Campus Biomedico 47 3
ROMA - Univ. Cattolica 181 7
SASSARI 100 10
SIENA 107 6
TORINO+Novara+Polo S. Luigi 265 30
TRIESTE 95 5
UDINE 67 5
VERONA 115 5
Totale 5816 425
Roma, 11 giugno 1998

IL MINISTRO
(f.to BERLINGUER)