DIP. AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI - UFFICIO II
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art.6;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9 così come modificato dall'art. 17 , commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA la Direttiva CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, n.16 che determina le condizioni minime che uno Stato Membro, nel rilascio dei diplomi, certificati o altri titoli, deve prevedere per assicurare una valida formazione in Medicina e Chirurgia;
VISTO il Regolamento n.245 del 21 luglio 1997, pubblicato sulla G.U.del 29 luglio 1997 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare, l'art.4, commi 2 lettera a) e 4, nonché l'art.5, comma 4;
VISTA la legge 6 marzo 1998, n.40, e in particolare l'art.37, comma 5;
TENUTO conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici nell'ambito del territorio nazionale rese dal Ministero della Sanità nel corso degli incontri svoltisi negli anni 1996 e 1997;
RITENUTO conseguentemente, di dover disporre, per l'anno accademico 1998/99, previa intesa con la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, una riduzione complessiva del 10% rispetto all'anno accademico 1997/98, realizzata sulla base dei seguenti criteri: a) mantenimento dei posti assegnati alle Università in numero inferiore o uguale a 100 nell'anno accademico 1996/97; b) avvenuta costituzione di nuovi poli, facoltà o Università; c)riparto dei residui posti tra gli Atenei suddivisi in due fasce (fino a 300 studenti, oltre 300 studenti) da operarsi mediante la riduzione del 20% delle assegnazioni 1996/97 realizzata in percentuale, rispettivamente, del 40 e 60% per le due fasce; d) adozione di opportuni correttivi per gli Atenei al limite tra l'una e l'altra fascia e per gli Atenei che abbiano autonomamente determinato un numero di posti corrispondente o inferiore alla predetta percentuale di riduzione del 20%;
DECRETA:
Art. 1 - Limitatamente all'anno accademico 1998/'99, il numero dei
posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai
corsi di laurea in Medicina e Chirurgia è fissato in 5816 per gli
studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui
all'art.37, comma 5, della legge n.40/1998 e in 425 per gli
studenti extracomunitari residenti all'estero sulla base del
contingente fissato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito
fra le Università secondo la Tabella allegata che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Le Università che insistono nella stessa Regione possono
concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del
numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.
Art. 2 - Le Università statali provvedono all'ammissione degli
studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova
svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie
di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.
Art. 3 - Una Commissione di valutazione, presso ciascuna sede,
provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti
criteri:
voto riportato agli esami di maturità
0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso
voto della prova
1 punto per ogni risposta esatta
0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte
sbagliate
distinzione degli ex aequo
si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame, di
una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza
alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio,
la precedenza nella graduatoria.
Art. 4 - Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti
in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a
concorso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
TABELLA
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA | ||
Università | Posti definiti a.a. 1998/99 | |
comunitari ed extracomunitari ex legge n. 40/98, art.37, comma 5 | extracomunitari che non rientrano nella previsione art. 37, comma 5,legge n. 40/98 | |
ANCONA | 100 | 5 |
BARI + FOGGIA | 247 | 14 |
BOLOGNA | 255 | 40 |
BRESCIA | 136 | 10 |
CAGLIARI | 170 | 0 |
CATANIA | 208 | 10 |
CATANZARO | 60 | 10 |
CHIETI - G. D'Annunzio | 160 | 20 |
FERRARA | 119 | 10 |
FIRENZE | 153 | 20 |
GENOVA | 170 | 10 |
L'AQUILA | 100 | 10 |
MESSINA | 187 | 20 |
MILANO I - MILANO II | 343 | 15 |
MILANO Univ. Vita e Salute S. Raffaele | 70 | 0 |
MODENA | 94 | 10 |
NAPOLI - FEDERICO II | 213 | 25 |
NAPOLI - II + CASERTA | 298 | 0 |
PADOVA | 239 | 18 |
PALERMO | 245 | 12 |
PARMA | 170 | 20 |
PAVIA + VARESE | 238 | 20 |
PERUGIA + TERNI | 139 | 16 |
PISA | 153 | 5 |
ROMA - La Sapienza | 445 | 24 |
ROMA Tor Vergata | 127 | 10 |
ROMA Campus Biomedico | 47 | 3 |
ROMA - Univ. Cattolica | 181 | 7 |
SASSARI | 100 | 10 |
SIENA | 107 | 6 |
TORINO+Novara+Polo S. Luigi | 265 | 30 |
TRIESTE | 95 | 5 |
UDINE | 67 | 5 |
VERONA | 115 | 5 |
Totale | 5816 | 425 |
IL MINISTRO
(f.to BERLINGUER)