Dip. Autonomia Universitaria e Studenti - Ufficio II
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art.6;
VISTO il D.P.R. 28.02.1980, n.135 istitutivo del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria che richiede l'espletamento di un tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico;
VISTE le Direttive della Comunità Europea n. 686 e 687 del 28 luglio 1978 che prevedono curricula e standard minimi formativi per la professione di Dentista e che la relativa formazione consegua ad una adeguata esperienza clinica, acquisita sotto opportuni controlli;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il Regolamento n.245 del 21 luglio 1997, pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1997 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare l'art.4, commi 2 lettera a) e 4, nonché l'art.5, comma 4;
VISTA la legge 6 marzo 1998, n.40 e, in particolare l'art.37, comma 5;
TENUTO conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici odontoiatri nell'ambito del territorio nazionale rese dal Ministero della Sanità;
RITENUTO di dover disporre, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, una riduzione del numero dei posti per l'anno accademico 1998/99 da operarsi secondo i seguenti criteri: a) in ragione del 10 per cento rispetto all'anno accademico 1997/98 per le sedi che nel suddetto anno hanno attivato i corsi; b) attribuzione dei posti, corrispondente anche ai criteri adottati nel 1997/98, alle sedi che nel medesimo anno accademico non hanno attivato i corsi;
DECRETA:
Art. 1 - Per l'anno accademico 1998/99, il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria è fissato in 567 per gli
studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui
all'art.37, comma 5 della legge n.40/1998 e 17 per gli studenti
extracomunitari residenti all'estero sulla base del contingente
fissato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito tra le
Università secondo l'allegata Tabella, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Le Università che insistono nella stessa Regione possono
concordare un diverso numero di posti disponibili, previa
compensazione tra le singole sedi, tale da garantire comunque il
rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito
regionale.
Art. 2 - Le Università statali provvedono all'ammissione degli
studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova
svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie
di domande a scelta multipla definite in sede nazionale.
Art. 3 - Una Commissione di valutazione, presso ciascuna sede,
provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti
criteri:
voto riportato negli esami di maturità
0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso
voto della prova
1 punto per ogni risposta esatta
0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte
sbagliate
distinzione degli ex aequo
si provvede alla estrazione, in ciascuna sede d'esame di una
lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza
alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio
la precedenza nella graduatoria.
Art. 4 - Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti
in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a
concorso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(f.to IL MINISTRO BERLINGUER)