Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 13 luglio 1998

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale In corso di pubblicazione in G.U.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIP. AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI - Ufficio VII

VEDUTO il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n.1592;

VEDUTO il regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1938, n.1269;

VEDUTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 che reca norme sugli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni;

VEDUTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con D.M. 9 settembre 1957 e successive 
modificazioni;

VEDUTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l’ordinamento della professione di assistente 
sociale;

VEDUTO il D.M. 30 marzo 1998, n. 155, con il quale è stato approvato il regolamento per gli 
esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale reso nell’adunanza del 28 giugno 1998;


O R D I N A:

Art.1

Sono indette per i mesi di ottobre e dicembre 1998 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale.
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 27 ottobre 1998 per la prima sessione e il giorno 15 dicembre 1998 per la seconda sessione e si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’Università o Istituto di istruzione universitaria sede di esami.
Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati possono presentare la relativa istanza in una sola delle predette sedi.

Art.2

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 25 settembre 1998 e alla seconda sessione non oltre il 13 novembre 1998 alla segreteria dell’Università o Istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. 
Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione producendo apposita nuova domanda entro la suddetta data del 13 novembre 1998, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente domanda.

La domanda, redatta in carta legale, con l’indicazione della data di nascita e della residenza propria e della famiglia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma universitario in servizio sociale in originale o in copia autentica o copia notarile;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di £.96.000 fissata dall’art.2, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’Università il contributo stabilito da ogni singolo Ateneo ai sensi dell’art.5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
L’originale del diploma universitario può essere sostituito con un certificato di conseguito diploma, qualora il competente ateneo non abbia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.
Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera a) coloro che chiedono di sostenere gli esami nella stessa sede presso la quale hanno conseguito il diploma universitario. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico - dichiarato espressamente nella domanda dal candidato - verrà, in tal caso, inserita d’ufficio nel fascicolo del candidato stesso a cura degli uffici dell’Università o dell’Istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui hanno chiesto di partecipare.

Saranno accolte le domande di ammissione agli esami pervenute successivamente alla scadenza dei termini, purché risulti comprovato dal timbro postale che siano state spedite nei termini.
Saranno altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il Rettore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.


Art.3

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che desiderino che l’esame si svolga in lingua tedesca dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso la sede di Trento.


Art.4

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all’art. 2 della presente Ordinanza le Segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 13 luglio 1998

p. IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
f.t Prof. Luciano Guerzoni
 





ELENCO DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESECIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1998

ANCONA
CAGLIARI
CAMPOBASSO (Univ. del Molise)
CASSINO
CATANIA
CATANZARO
CHIETI (Univ. G. D'Annunzio)
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
NAPOLI (Federico II)
NAPOLI (Istituto Univ. Suor Orsola Benincasa)
PARMA
PERUGIA
PISA
ROMA (Libera Univ. Maria SS. Assunta - LUMSA)
SIENA
TORINO
TRENTO
VERONA