VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 ed, in particolare l'art.6 , secondo comma;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 ed, in particolare, l'art.9, cosi' come modificato dall'art.17 ,
commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n.127;
VISTO l'art.6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dal
Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.517;
VISTO il Decreto Interministeriale MURST-Sanita' 24 settembre 1997, che disciplina i requisiti di
idoneita' e l'accreditamento delle strutture che fanno parte della rete formativa;
SENTITA la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
RITENUTO di dover assicurare, nel rispetto del fabbisogno nazionale, la continuita' didattica dei corsi
gia' attivati nelle singole universita' nel precedente anno accademico;
VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università' e della Ricerca
scientifica e tecnologica , con il quale e' stata determinata la programmazione del numero degli studenti
da ammettere a ciascuna tipologia di corso di diploma universitario afferente alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia, tenuto conto delle esigenze del Servizio Sanitario nazionale e sulla base delle indicazioni
fornite dalle autorità regionali;
RITENUTO di dover procedere alla ripartizione tra le Università dei posti di cui alla predetta
programmazione, tenuto conto delle indicazioni delle Università stesse;
DECRETA:
Per l'anno accademico 1998/99 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma
universitario afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e' determinato nella allegata tabella , che
costituisce parte integrante del presente decreto.
IL MINISTRO
F.to Luigi Berlinguer