VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e, in particolare l’art.9, così come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127, commi 116 e 119;
VISTO il regolamento 21 luglio 1997 recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, in particolare l’ articolo.4, comma 2, lettera c) e l’articolo 5, comma 4;
VISTO il D.M. 14 giugno 1998 con il quale vengono definiti transitoriamente le procedure e i parametri standard di cui all’art.2, comma 1, lettera b) del citato regolamento;
RITENUTO opportuno innovare gradualmente le modalità di accesso ai corsi di laurea che, dalla loro attivazione non hanno ancora completato il primo ciclo di durata legale previsto dal relativo ordinamento didattico;
DECRETA:
Art.1
Per l’anno accademico 1998/99 l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea citati in premessa avviene per pubblico concorso effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle Università e pubblicizzati nei relativi bandi.
Art.2
La prova selettiva, qualora non diversamente disposto dai regolamenti didattici di Ateneo, consiste in una serie di domande con risposta a scelta multipla, elaborate da apposita commissione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
p.IL MINISTRO
Sottosegretario di Stato
f.to Prof. Luciano Guerzoni