Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 28 luglio 1998

Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria per l'a.a 1998/99

d.m. 28 luglio 1998
Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria per l'a.a 1998/99
Si veda anche il d.m. del 11/09/98 di rettifica

In corso di pubblicazione in G.U.



Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIP. AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI - Ufficio I

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che istituiscono rispettivamente un corso di laurea in scienze della formazione primaria e una scuola di specializzazione all’insegnamento secondario, specificamente preordinati alla formazione degli insegnanti nei diversi gradi dell'istruzione scolastica, nonché l'articolo 9, così come modificato dall'articolo 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che detta disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari;

VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" di seguito denominato regolamento e in particolare l'articolo 4, comma 3, del medesimo;

CONSIDERATO che per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al predetto articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ricorrono le fattispecie di cui alle lettere c), d) ed e) di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento in quanto: 1) il decreto ministeriale recante i criteri generali per la determinazione dell'ordinamento didattico del predetto corso di laurea (D.M. 26 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1998, n. 153) prevede espressamente di riservare ad attività di tirocinio non meno del 20% dei crediti formativi sul totale; 2) il diploma di laurea costituisce titolo necessario, in relazione all'indirizzo seguito, per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare, e pertanto, anche in attuazione di quanto disposto all’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale in materia di procedure e parametri per i corsi ad accesso limitato (D.M. 14 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1998, n. 165), il numero di studenti va rapportato alle previsioni di fabbisogno dei predetti posti, anche con riferimento ai territori regionali; 3) si tratta di un corso di nuova istituzione, da attivare a partire dall'anno accademico 1998-1999;

VISTA la nota n. 27908 del 20 maggio 1998 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale si indica, articolata per regione, la disponibilità media annua di posti per la scuola materna ed elementare, nonché per la scuola secondaria, sottolineando come la predetta disponibilità potrebbe essere almeno in parte soddisfatta con l'immissione in ruolo di docenti precari, a seguito dell'approvazione di apposito disegno di legge in itinere, e con l'indizione ormai prossima di un'ultima tornata di concorsi a cattedre e di abilitazioni riservate;

VISTE le comunicazioni delle università circa le intese raggiunte in sede di comitati regionali di coordinamento sulla ripartizione di posti tra gli atenei sedi del corso di laurea, in relazione alle specifiche capacità ricettive di questi ultimi;

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle università italiane, espresso il 22 luglio 1998;

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) espresso l'8 luglio 1998;

CONSIDERATO di prescindere, a norma dell'articolo 5, comma 2, del regolamento dal parere del C.N.S.U. in quanto non insediato alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento;

DECRETA

Art. 1

1. L'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria è limitato ai sensi del presente decreto.

2. Il numero dei posti disponibili a livello nazionale è determinato per l'anno accademico 1998-1999 in 7370 ed è ripartito tra le università sedi del corso di laurea secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il predetto numero e i posti per ciascuna università sede del corso di laurea possono essere incrementati per un massimo del 20 per cento prima dell'emanazione dei bandi dei concorsi di cui all'articolo 2, anche al fine di determinare una più equilibrata offerta formativa sul territorio e di attivare ulteriori gestioni consortili fra più Atenei.

Art. 2

1. In prima attuazione l’ammissione degli studenti avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle Università, che prevedono una graduatoria determinata per 80 punti su 100 da una o più prove di esame e per 20 punti dalla valutazione dei titoli indicati nel bando. Le prove di esame si effettuano il 30 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 28 luglio 1998

IL MINISTRO
f.to Berlinguer