Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 30 luglio 1998

Fondo integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e borse di studio anno 1998


Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

registrato dalla Corte dei Conti in data 6 ottobre 1998 (reg. n. 3, fgl. n. 23) G.U. n. 266 del 13 novembre 1998
Roma, 30 luglio 1998
Oggetto: Fondo integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e borse di studio anno 1998

NOTA ILLUSTRATIVA

    Come è noto, la legge quadro sul diritto allo studio n.390 del 1991 ha previsto l'istituzione di un fondo integrativo presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla erogazione di prestiti d'onore per sostenere gli studenti nel corso degli studi universitari.

    Tali interventi, previsti per gli anni 1991 e 92, sono stati portati a regime anche per gli anni successivi dalla legge 11.2.1992, n. 147.

    Tuttavia, a causa delle difficoltà che sono intervenute in relazione alle modalità di attuazione delle citate disposizioni, con la legge 23.12.1996, n. 662 articolo 1, comma 89, è stata consentita l'utilizzazione di tale fondo da parte delle regioni anche per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti universitari, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 390/91, che stabilisce i criteri per assicurare l'uniformità di trattamento nella erogazione dei servizi non destinati alla generalità degli studenti.

    Nell'anno 1997 il fondo di cui trattasi è stato ripartito fra le regioni, per le finalità suindicate, con il DPCM 28 luglio 1997.

    Tale provvedimento, oltre ad individuare i criteri di ripartizione per l'anno 1997, ha previsto alcuni criteri aggiuntivi da utilizzare per la destinazione del fondo nell'anno successivo, allo scopo di privilegiare le regioni che avessero rispettato i termini procedurali, previsti dal decreto per l'uniformità di trattamento 30 aprile 1997, ai fini della concessione delle provvidenze agli studenti (borse di studio e servizi abitativi).

    I predetti termini riguardano la pubblicazione dei bandi di concorso e delle graduatorie provvisorie dei beneficiari nonché l'erogazione della prima rata delle borse di studio.

    In osservanza delle precise indicazioni contenute nel citato decreto 28.7.1997 è stato, pertanto, elaborato il nuovo provvedimento di riparto del fondo per il corrente anno 1998, che è stato sottoposto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 390/91, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, la quale ha espresso parere favorevole.

    Il provvedimento si compone di 3 articoli.

    L'articolo 1 indica gli scopi del decreto che è finalizzato ad assegnare alle regioni risorse finanziarie aggiuntive, da destinare alla erogazione delle borse di studio agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, fino alla concorrenza delle graduatorie degli idonei, predisposte dagli stessi enti, con priorità a favore degli studenti di prima immatricolazione.

    Le eventuali risorse eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei potranno essere destinate per la concessione dei prestiti d'onore secondo le normative delle singole regioni, e per l'erogazione delle borse di studio per il 1999.

    Con l'articolo 2 si dispone la ripartizione del fondo fra le varie regioni; le somme sono riportate nella tabella allegata.

    In particolare alla regione Piemonte è riconosciuta una quota aggiuntiva rispetto a quella già attribuita nell'anno precedente, in relazione ad un incremento di dati sul numero degli studenti idonei.

    L'articolo 3 definisce i criteri di ripartizione per l'anno 1999.

    Rispetto al decreto 28 luglio 1997 risultano maggiorate sia la quota da ripartire in proporzione alla spesa complessiva sostenuta dalle regioni per l'erogazione delle borse di studio e dei servizi, sia la quota collegata al numero degli studenti idonei inseriti nelle graduatorie dei beneficiari delle borse di studio, che è incrementato sulla base dei parametri illustrati in precedenza, previsti dall'articolo 4 del decreto 28 luglio 1997. È eliminata la quota (20 per cento) proporzionata al numero degli studenti iscritti ai vari corsi di studio, prevista dall'articolo 2, lettera b) del citato decreto 28 luglio 1997, mentre resta inalterata la quota del 15 per cento da ripartire in proporzione al numero dei posti alloggio, disponibili alla data del 1.11.1998, gestiti direttamente o indirettamente dagli organismi regionali.

    Il decreto, infine, introduce un criterio di valutazione che consentirà di privilegiare nella assegnazione del fondo per il 1999, le regioni che avranno destinato maggiori risorse finanziarie alla concessione delle borse di studio.

    Si allegano alla presente relazione alcune tabelle contenenti i dati esaminati ai fini della ripartizione del fondo.