Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti Ufficio II
Ai Rettori delle Università
LORO SEDI
Come è noto l'art. 4, comma 3 del Regolamento citato in oggetto prevede che il Ministro, su richiesta di singole sedi universitarie, possa determinare, con proprio decreto, la limitazione dell'accesso a specifici corsi.
Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunità che eventuali richieste, formulate in tal senso, facciano riferimento non solo ai criteri generali che in attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica sono indicati nei punti b), c), d) ed e) dell'art. 4 citato, ma anche ai criteri di cui al D.M. 14 maggio 1998 in corso di registrazione, ma già consultabile sul sito Internet del MURST.
I motivi delle richieste dovranno in ogni caso essere adeguatamente resi espliciti, affinchè le decisioni in merito ed i necessari pareri possano essere adottati nella più ampia consapevolezza della situazione specifica.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to Prof. Luciano Guerzoni)
Documenti
correlati:
D.M. 14 maggio 1998