Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 6 marzo 1998
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1998 n. 83

"Obiettivi del sistema universitario 1998-2000"

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIP. PER GLI AFFARI ECONOMICI Ufficio I N 267

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25, che ha emanato il regolamento sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonchè sui comitati regionali di coordinamento, e in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), nel quale si prevede che siano fissati per ogni triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, gli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale, (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR del 27 gennaio 1998 n. 25 stabilisce che si possa prescindere, in prima applicazione del regolamento, dal parere del CNSU, ove ancora non istituito;

VISTI i pareri che il CUN, la CRUI e le Commissioni parlamentari hanno espresso in materia, contestualmente all'esame dello schema di regolamento, emanato poi con il menzionato DPR 27 gennaio 1998, n.25;

RILEVATO di prescindere dal parere del CNSU, conformemente all'articolo 2, comma 3, lettera a) del DPR 27 gennaio 1998, n.25, in quanto ancora non costituito;


DECRETA:
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 27 gennaio 1998 n 25, sono obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000:


a) lo sviluppo della ricerca universitaria, la creazione ed il sostegno di centri di eccellenza nella ricerca, la realizzazione di necessarie attrezzature ed infrastrutture, l'attivazione di contratti di lavoro per avviare giovani all'attività di ricerca;
b) il potenziamento dei sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione, di supporto alle attività didattiche, di ricerca e gestionali, la realizzazione della rete telematica nazionale dell'università e della ricerca, l'adeguamento tecnologico, organizzativo e gestionale delle biblioteche e dei musei universitari, il collegamento in rete delle predette biblioteche e la loro integrazione con il sistema bibliotecario nazionale;
c) l'incentivazione del processo di internazionalizzazione, con riferimento alla collaborazione interuniversitaria, alla partecipazione ai programmi europei e alle iniziative formative integrate, con particolare riguardo ai dottorati di ricerca;
d) l'attuazione delle disposizioni concernenti il sistema universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il consolidamento, la razionalizzazione e la qualificazione degli interventi previsti dai precedenti piani di sviluppo;
e) la riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema, in particolare tra Centro-Nord e Sud;
f) il decongestionamento dei mega-atenei e gli interventi connessi alla graduale separazione organica di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti per la scuola, mediante l'attivazione dei corsi di laurea in scienza della formazione primaria e delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
h) la promozione ed il sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e di tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa, dell'adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti, con particolare riguardo ai laboratori, alle biblioteche e agli spazi di studio, perseguendo, anche tramite corsi a distanza, la contrazione del tasso di abbandono degli studi e dei tempi medi di conseguimento del titolo da parte degli studenti;
i) l'integrazione dell'offerta formativa universitaria con le iniziative di istituzioni scolastiche, regioni, enti locali, imprese nel campo dell'istruzione secondaria superiore, postsecondaria e della formazione continua.

2. Le risorse finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25, determinate dalla legge 27 dicembre 1997 n. 450 (legge finanziaria 1998) sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:

1) 40 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
2) 40 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g);
3) 20 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere h) ed i).

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

(f.to IL MINISTRO Berlinguer)