DIP. PER GLI AFFARI ECONOMICI Ufficio I N 267
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25, che ha emanato il regolamento sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonchè sui comitati regionali di coordinamento, e in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), nel quale si prevede che siano fissati per ogni triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, gli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale, (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
CONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR del 27 gennaio 1998 n. 25 stabilisce che si possa prescindere, in prima applicazione del regolamento, dal parere del CNSU, ove ancora non istituito;
VISTI i pareri che il CUN, la CRUI e le Commissioni parlamentari hanno espresso in materia, contestualmente all'esame dello schema di regolamento, emanato poi con il menzionato DPR 27 gennaio 1998, n.25;
RILEVATO di prescindere dal parere del CNSU, conformemente all'articolo 2, comma 3, lettera a) del DPR 27 gennaio 1998, n.25, in quanto ancora non costituito;
DECRETA:
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 27
gennaio 1998 n 25, sono obiettivi del sistema universitario per il
triennio 1998-2000:
a) lo sviluppo della ricerca universitaria, la creazione ed il
sostegno di centri di eccellenza nella ricerca, la realizzazione di
necessarie attrezzature ed infrastrutture, l'attivazione di
contratti di lavoro per avviare giovani all'attività di
ricerca;
b) il potenziamento dei sistemi tecnologici, informatici e di
telecomunicazione, di supporto alle attività didattiche, di ricerca
e gestionali, la realizzazione della rete telematica nazionale
dell'università e della ricerca, l'adeguamento tecnologico,
organizzativo e gestionale delle biblioteche e dei musei
universitari, il collegamento in rete delle predette biblioteche e
la loro integrazione con il sistema bibliotecario nazionale;
c) l'incentivazione del processo di internazionalizzazione, con
riferimento alla collaborazione interuniversitaria, alla
partecipazione ai programmi europei e alle iniziative formative
integrate, con particolare riguardo ai dottorati di ricerca;
d) l'attuazione delle disposizioni concernenti il sistema
universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il
consolidamento, la razionalizzazione e la qualificazione degli
interventi previsti dai precedenti piani di sviluppo;
e) la riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del
sistema, in particolare tra Centro-Nord e Sud;
f) il decongestionamento dei mega-atenei e gli interventi connessi
alla graduale separazione organica di cui alla legge 23 dicembre
1996, n. 662;
g) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti per la scuola,
mediante l'attivazione dei corsi di laurea in scienza della
formazione primaria e delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
h) la promozione ed il sostegno dell'innovazione didattica, delle
attività di orientamento e di tutorato, della diversificazione
dell'offerta formativa, dell'adeguamento delle strutture e dei
servizi per gli studenti, con particolare riguardo ai laboratori,
alle biblioteche e agli spazi di studio, perseguendo, anche tramite
corsi a distanza, la contrazione del tasso di abbandono degli studi
e dei tempi medi di conseguimento del titolo da parte degli
studenti;
i) l'integrazione dell'offerta formativa universitaria con le
iniziative di istituzioni scolastiche, regioni, enti locali,
imprese nel campo dell'istruzione secondaria superiore,
postsecondaria e della formazione continua.
2. Le risorse finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25, determinate dalla legge 27 dicembre 1997 n. 450 (legge finanziaria 1998) sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:
1) 40 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere a),
b) e c);
2) 40 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g);
3) 20 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere h) ed
i).
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(f.to IL MINISTRO Berlinguer)