DIPARTIMENTO AFFARI ECONOMICI Uff. III
AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ
ED ISTITUTI UNIVERSITARI
LORO SEDI
AI DIRETTORI DEGLI OSSERVATORI
ASTRONOMICI, ASTROFISICI, ECC.
LORO SEDI
L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
prevede che le Università, nell'ambito della disponibilità del
bilancio, possano conferire "assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca", nonchè "contratti di prestazione autonoma per
programmi di ricerca", con ciò ampliando il panorama delle
opportunità offerte agli Atenei in tema di accesso, soprattutto dei
giovani, alle attività di ricerca.
Si ritiene opportuno fornire alcune essenziali linee riepilogative
delle diverse possibilità oggi esistenti nell'indicata materia.
A. Assegni di ricerca
La ricordata disposizione della legge 449/'97 indica come
possibili destinatari degli assegni "dottori di ricerca o laureati
in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo
svolgimento di attività di ricerca". Il rapporto di collaborazione
non è pertanto attivabile - oltre che con il "personale di ruolo"
presso le Università (per l'espressa esclusione contenuta nella
norma in esame) - con neo-laureati privi di ulteriori titoli di
formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per
attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum
scientifico-professionale adeguato.
La norma in esame demanda alle Università l'adozione di apposite
disposizioni che assicurino idonee procedure di valutazione
comparativa dei candidati, nonché la pubblicità dei bandi e degli
atti relativi al conferimento degli assegni, stabilendo inoltre che
il Ministro provveda con proprio decreto a determinare gli importi
e le modalità di conferimento dei medesimi.
E' stato allo scopo predisposto l'
unito decreto che si trasmette in copia per gli adempimenti di
competenza, ivi compresa la fissazione dell'importo dell'assegno,
che potrà essere anche differenziato, purchè entro il limite minimo
e massimo fissato rispettivamente in 25 e 30 milioni di lire annui
lordi.
L'attività di ricerca in parola, che presenta caratteristiche di
flessibilità particolarmente rispondenti alle esigenze delle
attività stesse, deve presentare le seguenti caratteristiche:
Come disposto dalla stessa legge 449/'97, gli assegni in
questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e successive
modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta
previdenziale del 12 per cento, a norma dell'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, come modificato
dall'art.59, comma 16, della medesima legge 449/'97.
Con riferimento alla ministeriale n. 2867 del 15.12.1997 con cui
lo scrivente ha provveduto ad assegnare a ciascun Ateneo
apposito stanziamento, si ribadisce che tale intervento, da
consolidare nei successivi esercizi, finalizzato all'espletamento
delle attività poste in essere per il rilancio della ricerca
nazionale in attuazione della richiamata L. 449/'97, è da
intendersi disposto a titolo di cofinanziamento. Per l'attivazione
degli assegni in argomento la quota a carico dell'Ateneo dovrà
essere superiore o almeno pari al 50 % di tale
assegnazione.
B - Contratti di prestazione autonoma per programmi di
ricerca.
Il medesimo comma 6 dell'art. 51 della legge 449/'97 contempla
espressamente la facoltà per le Università di stipulare, "per
specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca", appositi
contratti d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del
codice civile.
A tali contratti, che la legge espressamente dichiara "compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni
dello Stato ed enti pubblici e privati", si applica - in materia
fiscale, assistenziale e previdenziale - la disciplina prevista per
i rapporti di lavoro autonomo.
C - Assunzione di ricercatori a tempo
determinato.
E' confermata la facoltà per le Università di stipulare altresì
contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, per lo
svolgimento di attività di ricerca, con riferimento a specifici
programmi di ricerca di durata temporalmente definita, in
conformità ai criteri e alle previsioni normative indicate con la
nota ministeriale del 17 marzo 1997.
Pertanto, i contratti stipulati sulla base della predetta
nota ministeriale restano pienamente in vigore. Si precisa
soltanto che la relativa retribuzione, alla luce dei sopra
ricordati nuovi indirizzi normativi, può non essere, per il futuro,
necessariamente parametrata a quella dei ricercatori non
confermati.
Resta comunque fermo che, trattandosi - nella fattispecie - a
tutti gli effetti di rapporti di lavoro subordinato, ancorché a
tempo determinato, per tali contratti si applica la disciplina
fiscale, assistenziale e previdenziale prevista per i redditi
derivanti da lavoro dipendente.
* * *
Si fa presente infine che, a chiusura dell'esercizio 1998, sarà cura di codesto Ateneo fornire, a mezzo di modello riepilogativo predisposto da questo Ufficio, elementi informativi sull'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e sull'avvenuto stanziamento aggiuntivo da parte dell'Ateneo, nel rispetto del criterio del co-finanziamento, nonché pareri e valutazioni in merito all'applicazione dei nuovi strumenti contrattuali.
IL MINISTRO
(f.to Berlinguer)
Allegati:
Tabella risorse assegnate
Documenti
correlati:
d.m. del 11/02/98: Assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca