Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 25 novembre 1998

"Elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.)"

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI UFFICIO II

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’articolo 20, comma 8, lettera b) che prevede l’istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998 con il quale è stato adottato il regolamento istitutivo del Consiglio Nazionale degli studenti universitari ed in particolare l'articolo 3 che demanda al Ministro il compito di indire le operazioni per l’elezione dei componenti dell’organo consultivo;

O R D I N A

Art. 1

(Votazioni)

1. Sono indette per i giorni 24 e 25 marzo 1999 le votazioni, presso ciascuna sede universitaria, per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio nazionale degli studenti:

  1. ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali;
  2. un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione;
  3. un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

Le operazioni elettorali hanno inizio alle ore 9.00 e sono sospese alle ore 19.00 del giorno 24 marzo; riprendono alle ore 9.00 e si concludono alle ore 14.00 del giorno 25.

Art. 2

(Collegi ed elettorato)

1. Per l’elezione dei ventotto componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), le sedi universitarie sono raggruppate, su base regionale, nei seguenti quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi:

I distretto – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche

Trentino-Alto Adige
- Libera università di BOLZANO
- Università degli studi di TRENTO

Veneto
- Università degli studi di PADOVA
- Università degli studi Ca’ Foscari di VENEZIA
- Istituto di Architettura di VENEZIA
- Università degli studi di VERONA

Friuli -Venezia Giulia
- Università degli studi di TRIESTE
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
- Università degli studi di UDINE

Emilia- Romagna
- Università degli studi di BOLOGNA
- Università degli studi di FERRARA
- Università degli studi di MODENA
- Università degli studi di PARMA

Marche
- Università degli studi di ANCONA
- Università degli studi di CAMERINO
- Università degli studi di MACERATA
- Università degli studi di URBINO

II distretto – Piemonte, Lombardia, Liguria

Piemonte
- Università degli studi di TORINO
- Politecnico di TORINO
- Università degli studi "Amedeo Avogadro" di VERCELLI

Lombardia
- Università degli studi di BERGAMO
- Università degli studi di BRESCIA
- Università degli studi di MILANO
- Politecnico di MILANO
- II° Università degli studi di MILANO – BICOCCA
- Università degli studi "S. Cuore" di MILANO
- Università commerciale "Luigi Bocconi" di MILANO
- Libera Università lingue e comunicazioni di MILANO
- Libera Università "Vita Salute S. Raffaele" di MILANO
- Università degli studi di PAVIA
- Libero Istituto Universitario "Carlo Cattaneo" di CASTELLANZA (Varese)
- Università dell’Insubria di VARESE

Liguria
- Università degli studi di GENOVA

III distretto – Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo

Toscana
- Università degli studi di FIRENZE
- Università degli studi di PISA
- Scuola Normale Superiore di PISA
- Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento "S. Anna" di PISA
- Università degli studi di SIENA
- Università per Stranieri di SIENA

Umbria
- Università degli studi di PERUGIA
- Università per stranieri di PERUGIA

Lazio
- Università degli studi di CASSINO
- Università degli studi "La Sapienza" di ROMA
- Università degli studi di Tor Vergata di ROMA
- III° Università degli studi di ROMA
- Libera Università Internazionale Studi Sociali "Guido Carli" di ROMA
- Libera Università degli studi "S. Pio V" di ROMA
- Libera Università degli studi "Maria SS. Assunta" di ROMA
- Libera Università "Campus Bio-Medico" di ROMA
- Università degli studi della Tuscia di VITERBO

Abruzzo
- Università degli studi "G. D’Annunzio" di CHIETI
- Università degli studi di L’AQUILA
- Università degli studi di TERAMO

IV distretto – Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Molise
- Università degli studi del Molise CAMBOBASSO

Campania
- Università degli studi "Federico II" di NAPOLI
- II° Università degli studi di NAPOLI
- Istituto Universitario Navale di NAPOLI
- Istituto Universitario Orientale di NAPOLI
- Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di NAPOLI
- Università del Sannio BENEVENTO
- Università degli studi di SALERNO – FISCIANO

Puglia
- Università degli studi di BARI
- Politecnico di BARI
- Università degli studi di LECCE

Basilicata
- Università degli studi della Basilicata POTENZA

Calabria
- Università degli studi della Calabria ARCAVACATA DI RENDE (Cosenza)
- Università degli studi di CATANZARO
- Università degli studi di REGGIO CALABRIA

Sicilia
- Università degli studi di CATANIA
- Università degli studi di MESSINA
- Università degli studi di PALERMO

Sardegna
- Università degli studi di CAGLIARI
- Università degli studi di SASSARI

2. L’elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza elettorale, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Ai fini dell’elettorato passivo è altresì necessario che gli studenti siano in corso, ovvero fuori corso da non più di due anni accademici. Sono eletti sette studenti per ciascun distretto.

3. Per l’elezione dei due componenti eletti dagli iscritti alle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L’elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi alla data di emanazione della presente ordinanza elettorale.

4. Ai fini della determinazione dell’elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole, di cui al comma 3, da esse attivati. Gli elenchi sono depositati presso la sede del rettorato e presso ogni sede decentrata di ogni università, con apposito avviso affisso presso ogni facoltà a decorrere dal giorno 22 gennaio 1999. Gli interessati possono proporre, entro la data del 1 febbraio 1999, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro il 16 febbraio 1999.

5. Gli elenchi devono contenere, a fianco di ciascun nominativo, uno spazio libero sul quale l’elettore, prima di votare, appone la propria firma.

Art. 3

(Candidature)

1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett.(a, sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto.

2. Le liste dei candidati per l’elezione dei componenti di cui al comma 1 sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme autenticate anche da un funzionario amministrativo dell’università, raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Non è consentita la contemporanea candidatura in più liste. Le liste, corredate dell’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura sono presentate da un elettore firmatario alla commissione elettorale locale di cui all’articolo 7 entro il 22 febbraio 1999 secondo lo schema di cui al modello allegato (1.1; 1.A). Ciascuna commissione locale verifica la regolarità delle candidature e l’inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette alla commissione centrale, di cui all’articolo 8, gli elenchi delle candidature ammesse per l’elezione dei componenti di cui al comma 1.

3. Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), c), sono presentate, separatamente per ciascuna delle due elezioni, candidature individuali sottoscritte con firme autenticate anche da un funzionario amministrativo dell’università, raccolte in almeno un terzo, arrotondato per difetto, degli atenei del collegio, in un numero massimo di 50 firme per ogni sede universitaria secondo lo schema allegato (1.2; 1.3; 1.B). Le predette candidature, corredate dell’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura, sono presentate alla commissione elettorale centrale, di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria entro il 22 febbraio 1999.

4. La commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative all’elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, distinti per distretti, sulla base degli atti delle commissioni locali e li trasmette alle stesse commissioni perchè ne sia assicurata la pubblicità, presso ciascuna sede universitaria, entro il 14 marzo 1999. La commissione centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per le elezioni dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca e li trasmette alle singole sedi universitarie, affinché vengano resi pubblici entro il 14 marzo 1999.

5. Entro il 19 marzo 1999 sono costituiti, con decreto del rettore o direttore, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre funzionari, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista.

6. In ogni seggio sono predisposte tre urne in cui sono raccolte le schede votate: una per la elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, una per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione, una per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

7. Ogni studente esprime un solo voto di preferenza.

Art. 4

(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)

1. L’attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett.a), avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.

2. L’attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), c), è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.

Art. 5

(Schede elettorali)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo allegati, di diverso colore, in relazione alle componenti da eleggere (2.1; 2.2 e 2.3). Le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.

Art. 6

(Operazioni di voto)

1. Nel giorno fissato e nell’orario stabilito per le votazioni di cui all’articolo 1, l’elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonchè dopo aver apposto la propria firma nell’elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell’urna.

2. Il voto è individuale e segreto. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonchè quelle che non permettono di interpretare la volontà dell’elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate.

3. All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente dichiara chiuse le operazioni e l’ufficio procede ai seguenti adempimenti sia per la elezione dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), sia per l’elezione dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), c):
a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) viene verificato, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano impiegate per la votazione;
c) si procede allo scrutinio delle schede votate dopo aver staccato i relativi tagliandi. Se il numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni nello stesso giorno, l’ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

4. Al termine dello spoglio il presidente del seggio , dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede impiegate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo all’elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, uno relativo all’elezione dei rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione e uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. In ciascuno dei tre plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non esaminate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:
a) i nomi dei componenti l’ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l’ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;
c) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
d) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;
e) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell’ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.

5. Il plico relativo all’elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali è inviato, entro il giorno 26 marzo 1999, alla commissione elettorale locale di cui all’articolo 7. I plichi relativi all’elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca sono inviati, entro il giorno 26 marzo 1999, alla commissione elettorale centrale di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria.

Art. 7

(Commissioni elettorali locali)

1. Presso una delle sedi universitarie di ciascun distretto è istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari, con qualifica non inferiore alla VIII, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.

2. La commissione effettua le operazioni di cui all’articolo 3 e, verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all’articolo 6, relative all’elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, formula le relative graduatorie distinte per distretto.

3. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 10 aprile 1999, alla commissione elettorale centrale a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall’articolo 9.

4. La commissione locale delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, ed esaminate tutte le schede eventualmente non assegnate perchè contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

5. Le operazioni delle commissioni, di cui al presente articolo, sono pubbliche.

Art. 8

(Commissione centrale)

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 3 e 9. La Commissione è presieduta da un dirigente e da cinque funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall’amministrazione

Art. 9

(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti)

1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.

2. La commissione centrale, constatata l’integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni elettorali locali, la commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto, relative alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.

3. Per la elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la commissione, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie, formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 2.

4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la commissione proclama gli eletti.

Roma, 25 novembre 1998

IL MINISTRO
(f.to ZECCHINO)