Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 16 ottobre 1998, protocollo n.015/98SEG

Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica – Seconda nota di indirizzo: L’architettura del sistema italiano di istruzione superiore. Indicazioni preliminari all’emanazione dei "decreti di area" per i corsi di studio universitari.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO PER L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI
Protocollo: n.015/98SEG
Roma, 16 ottobre 1998

Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti superiori
Ai Direttori amministrativi

Oggetto: Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica – Seconda nota di indirizzo: L’architettura del sistema italiano di istruzione superiore. Indicazioni preliminari all’emanazione dei "decreti di area" per i corsi di studio universitari.

Con la legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, comma 95), è stata varata – com’è noto – la riforma dei corsi di studio universitari. Principio fondante della riforma è l’autonomia didattica degli atenei.

Ne consegue che:

  1. l’attuazione della riforma compete – ancorché nel quadro dei "criteri generali" la cui definizione è demandata dalla legge al Ministro – agli organi accademici preposti alla didattica in ciascuna università, con il primario e diretto coinvolgimento dell’intero corpo docente, quale soggetto istituzionalmente responsabile della funzione didattica, e con il necessario confronto con gli studenti (da prevedere in forme efficaci e continuative);
  2. l’innovazione dei corsi dovrà realizzarsi, per la complessità della materia e per la stessa natura processuale della riforma, attraverso fasi successive e con la dovuta gradualità e flessibilità , nel quadro di uno scambio permanente all’interno e all’esterno delle università e di un’efficace e tempestiva circolazione delle informazioni e delle esperienze nell’intero sistema universitario.

In relazione a quanto precede, si rende necessario fare il punto sul percorso della riforma e definirne gli esiti, con riferimento – in particolare – all’architettura generale del nostro sistema di istruzione superiore e all’articolazione dei corsi di studio universitari.

1.- Le tappe della riforma

Una prima fase del cammino è stata compiuta. Essa si è dispiegata, primariamente, nell’ampia e partecipata riflessione sull’insieme delle analisi e delle proposte contenute nel Rapporto finale del gruppo di lavoro ministeriale sull’autonomia didattica, coordinato dal prof. Guido Martinotti, che costituisce il documento base di lavoro per la riforma.

A seguito degli orientamenti emersi dal dibattito, che ha avuto come significativi momenti di sintesi il convegno nazionale promosso dalla CRUI e l’apposito documento approvato dal CUN, è stata redatta la Prima nota di indirizzo, diramata agli atenei il 16 giugno 1998. Con essa sono state indicate le innovazioni attivabili dalle università già dall’anno accademico 1998-’99. Tra queste: l’introduzione del sistema dei crediti formativi, il riordino degli organismi preposti alla programmazione didattica, l’attivazione di corsi di studio interfacoltà (ivi compresa la possibilità dell’anno iniziale comune a più corsi di diploma e/o di laurea) e le modalità per la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori, nelle diverse forme della didattica, nel quadro della riorganizzazione complessiva dei corsi.

Ferme restando le indicazioni della Prima nota di indirizzo, si apre ora la seconda fase, che dovrà portare entro l’anno all’emanazione dei primi decreti ministeriali contenenti, per le già individuate cinque "macro-aree", i criteri generali che presiederanno alla riforma dei corsi di studio, garantendo la piena autonomia didattica delle università . All’indomani dei "decreti di area", gli atenei saranno impegnati in prima persona nella ridefinizione dei corsi e nell’adozione di tutte le misure – tra cui l’approvazione o l’aggiornamento dei regolamenti didattici – per l’avvio graduale della riforma a partire dall’anno accademico 1999-2000.

Preliminare all’adozione dei "decreti di area", che saranno elaborati con il coinvolgimento dell’intera comunità universitaria, è la determinazione delle linee generali del nostro sistema di istruzione universitaria, nel complessivo contesto dell’istruzione superiore e nella prospettiva dell’armonizzazione europea. E’ questa la finalità del presente documento.

2.- L’armonizzazione europea dei corsi di studio

Negli ultimi anni il quadro normativo riguardante gli studi universitari si è evoluto notevolmente, con particolare riferimento a documenti internazionali e ad azioni comunitarie intese a favorire la mobilità degli studenti, il riconoscimento convenzionale dei titoli di studio, la libera circolazione nell’ambito delle professioni e – soprattutto a livello europeo – l’armonizzazione dei sistemi di istruzione superiore.

E’ in corso la procedura per la ratifica della Convenzione di Lisbona, che vincolerà, oltre ai paesi europei, anche una vasta area di paesi extraeuropei. L’accordo, basato sul principio dell’equivalenza sostanziale, una volta ratificato imprimerà una forte spinta al riconoscimento sovranazionale di percorsi e titoli.

Per quanto riguarda in particolare i paesi europei, il documento Per un’Europa della conoscenza, del Commissario Cresson, considera prioritario lo sviluppo delle politiche della conoscenza, dando nuovo impulso ai programmi di istruzione e formazione che incentivano la mobilità trasnazionale dei giovani. Ma, soprattutto, l’art. 126 del Trattato di Maastricht, promuovendo fra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio, pone le basi per l’indilazionabile ridefinizione dei percorsi formativi, secondo standard comuni all’istituendo "spazio educativo" europeo.

Del resto, la convinta adesione delle università italiane ai programmi Socrates ed Erasmus, cui fa riscontro un costante afflusso di studenti italiani verso gli atenei degli altri paesi europei, conforta nell’orientamento inteso a fare dell’Italia una punta avanzata del processo di integrazione europea dei corsi di studio. Questo ruolo ha avuto il suo riconoscimento il 25 maggio 1998, allorché il Ministro Berlinguer è stato chiamato a sottoscrivere, insieme ai Ministri competenti di Inghilterra, Germania e Francia, la dichiarazione congiunta su L’armonizzazione dell’architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa, nota come Dichiarazione della Sorbona. Tale documento - che l’Italia ha concorso a promuovere e alla cui stesura ha attivamente partecipato - è stato trasmesso agli altri Stati membri al fine di ottenerne l’adesione.

Il quadro delineato dalla Dichiarazione è ormai noto. Premesso che il riconoscimento internazionale ed il potenziale di attrazione dei sistemi che si confrontano è direttamente connesso alla loro trasparenza esterna ed interna, i Ministri hanno rilevato che sembra emergere un sistema in cui due cicli universitari principali, uno di primo ed uno di secondo livello, saranno riconosciuti ai fini dell’equiparazione e dell’equivalenza in ambito europeo.

Gli studenti del primo livello dovranno avere accesso ad una gamma diversificata di programmi, che includano comunque la possibilità di seguire studi multidisciplinari e di acquisire adeguate competenze nell’uso delle lingue e delle tecnologie informatiche. I quattro Ministri hanno convenuto che il riconoscimento internazionale del titolo di primo livello, come appropriato traguardo di qualificazione, è importante per il successo dello sforzo congiunto. Il secondo livello dovrebbe prevedere una scelta tra un percorso più breve ed uno più lungo, anche con possibilità di trasferimento dall’uno all’altro.

Al di là dei tempi e delle concrete modalità di attuazione, la logica dell’armonizzazione europea dei corsi di studio universitari – che abbiamo contribuito a promuovere e che è interesse primario dei nostri giovani – costituisce principio non revocabile per la riforma del sistema italiano di istruzione universitaria.

 

3.- Il contesto generale in cui opera il sistema universitario italiano: flessibilità dei percorsi e crediti formativi

L’Italia si trova oggi nella favorevole condizione di utilizzare immediatamente ed in maniera incisiva le suggestioni che giungono dal contesto nazionale ed internazionale.

L’autonomia didattica – come disciplinata dall’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – verrà attuandosi in una cornice generale destinata a mutare sensibilmente, rispetto a quella odierna, sia per i riflessi internazionali di cui si è detto, sia per alcuni condizionamenti interni.

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato, il 10 luglio scorso, il documento sulla Formazione superiore integrata (FIS). In esso si individua, dopo la scuola secondaria, un ulteriore canale formativo – diverso da quello universitario – rivolto alla formazione di determinate figure professionali. Per il prossimo anno scolastico è previsto un avvio sperimentale dell’iniziativa, che avrà per caratteristica di "mettere in rete" - di norma su scala regionale - i soggetti interessati, tra cui anche le università, che svolgeranno un ruolo importante di progettazione e di supporto, nonché di partecipazione a specifici curricula.

Per altro verso, il documento sul lavoro, sottoscritto da Governo e parti sociali nel settembre 1996, pone più volte l’accento sull’importanza della formazione continua, permanente e ricorrente come risorsa indispensabile per i lavoratori, con particolare riferimento a quelli disoccupati o inoccupati. In tale prospettiva, il regolamento attuativo della legge 196/1997 – contenente la riforma dell’istruzione professionale – prevede, all’art. 12, la possibilità di iniziative formative proprie delle università, nell’ambito della programmazione regionale, con particolare riferimento all’istruzione professionale superiore e, soprattutto, alla formazione continua, permanente e ricorrente, così permettendo alle università italiane di collocarsi, anche a questo fine, nella realtà internazionale ed europea contemporanea. Permangono invariati, per altro, gli interventi formativi di cui all’art. 6 della legge 341/1990, che le università continueranno autonomamente a svolgere.

Nell’indicato ampio contesto di occasioni formative offerte ai cittadini è fondamentale – come sottolineato anche dai quattro Ministri europei – che sia concesso largo spazio alla flessibilità dei percorsi, da un lato, ed ai crediti formativi, dall’altro. L’uso dei crediti, in particolare, deve permettere - qualunque sia la scelta formativa iniziale - di poter entrare, o rientrare, nel circuito universitario in qualsiasi momento della vita, anche provenendo da percorsi formativi extra-universitari, nella prospettiva della formazione lungo l’arco di tutta la vita. Ai predetti criteri di flessibilità, modularità e spendibilità dei crediti, anche fuori dai tradizionali limiti dei corsi di studio e delle facoltà, dovranno uniformarsi tutti i "decreti di area".

 

4.- L’architettura del sistema italiano di istruzione universitaria.

Nella Prima nota di indirizzo si è preannunciato che – in previsione dell’emanazione dei "decreti di area" – sarebbe stata definita un’indicazione generale sui percorsi di studio universitari, quale cornice di riferimento vincolante per i decreti stessi.

Tenuto conto che l’Italia - in base alla Dichiarazione della Sorbona e per le considerazioni precedentemente esposte - è impegnata a prevedere l’articolazione dei corsi di studio universitari su due livelli, può così indicarsi l’architettura del sistema italiano di istruzione universitaria.

  • Primo livello

    Ha durata triennale, equivalente ad un carico didattico di 180 crediti, ed ha per obiettivo di fornire allo studente una formazione culturale e professionale compiuta, spendibile sul mercato del lavoro, tale da poter dare accesso, di norma, alle attività per le quali attualmente si richiede la laurea, salvo specifiche e motivate eccezioni per attività e funzioni che richiedano espressamente il titolo finale di II livello. I corsi del I livello, che potranno avere curricula differenziati anche all’interno di una stessa area, sono collocati in serie con uno o più corsi del II livello e si concludono con il conseguimento di apposito titolo, da intendersi come laurea di I livello, denominato – nell’attuale ordinamento, salvo future modifiche – Diploma Universitario (D.U.). La prova finale per il conseguimento del predetto titolo consiste nella predisposizione, da parte dello studente, di una relazione scritta o di un elaborato da cui risulti l’acquisizione di un’adeguata preparazione di base e professionale di livello universitario. I regolamenti didattici di ateneo determinano, nel quadro del generale sistema dei crediti, i criteri e le modalità per la valutazione dei diversi segmenti formativi al fine della prosecuzione degli studi. In ogni caso, il titolo di II livello non può essere conseguito senza essere preceduto dal superamento del traguardo formativo di I livello.

  • Secondo livello

    Ha di norma durata di due anni - riducibili ad uno per determinate tipologie formative – (equivalente ad un carico didattico, rispettivamente, di 120 o di 60 crediti) dopo il conseguimento del titolo di I livello. I corsi del II livello si concludono con il conseguimento del diploma di laurea ed hanno per obiettivo una formazione culturale e professionale comprensiva della specializzazione (sostanzialmente equivalente, in genere, al livello formativo proprio del master negli ordinamenti di taluni paesi europei). La prova finale consiste nella discussione, da parte del candidato, della tesi da cui risulti una acquisita capacità di elaborazione autonoma e critica su un tema specifico di pertinenza. Il sistema delineato presuppone - una volta a regime - una riconsiderazione generale delle scuole di specializzazione, con prioritario riferimento a quelle non mediche. Per la maggior parte di esse si può ipotizzare fin da ora un riassorbimento anche parziale nel II livello, tenendo altresì conto della necessità di ampliare le iniziative di aggiornamento e di perfezionamento post-laurea, nel più ampio quadro della formazione continua, permanente e ricorrente di carattere universitario. Apposite previsioni saranno adottate per i corsi di laurea e di specializzazione oggetto di direttiva comunitaria (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura) o di specifiche disposizioni legislative.

* * *

Interconnessione dei corsi di I e di II livello

I curricula per conseguire, rispettivamente, il titolo di I e di II livello devono, in ogni caso, avere contenuti tali da ricomprendere i saperi necessari per accedere alle diverse professioni, includendo stages o altre attività di tirocinio professionale, da riconoscersi come crediti formativi. Gli atenei disciplinano, nel quadro del generale sistema dei crediti, le modalità di interconnessione dei corsi di I e di II livello, definendo - ai fini della continuazione degli studi - gli eventuali debiti formativi in relazione alle caratteristiche dei curricula considerati.

 

Dottorato di ricerca

E’ finalizzato, in conformità alla riforma disposta dall’art. 4 della legge 210/1998, alla formazione alla ricerca di alta qualificazione nei diversi ambiti scientifici e tecnologici. Vi si accede – nell’ordinamento attuale, salvo future modifiche – dopo il diploma di laurea. Si conclude con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, spendibile in tutti i settori ed enti, pubblici e privati, ove si svolga attività di ricerca, nonché per l’accesso agli impieghi e alle professioni che richiedano specifiche competenze ed attitudini alla ricerca di base o applicata. Le norme specifiche sono definite dagli organi accademici nel quadro del regolamento di cui alla citata legge n. 210/1998, e tenendo conto dei necessari raccordi con quanto disposto dai "decreti di area".

 

5.- L’implementazione della riforma: regime transitorio e obiettivi finali

Le indicazioni che precedono riguardano tutti i corsi universitari previsti dagli attuali ordinamenti didattici e attivati, anche in via sperimentale (ai sensi della Prima nota di indirizzo), nel corrente o nel prossimo anno accademico.

Gli studenti, che al momento dell’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici sono iscritti in corso (o fuori corso), sceglieranno tra due possibilità alternative: o proseguire il percorso avviato, oppure inserirsi nei corsi di I o di II livello (a seconda dei casi) fruendo di adeguate modalità amministrative e di servizi didattici predisposti per agevolare tali passaggi. Il trasferimento delle esperienze fatte (di studio ed eventualmente professionali) in termini di crediti sarà regolamentato a livello di ateneo, mentre i "decreti di area" conterranno le disposizioni di carattere generale per il regime transitorio. Una valutazione specifica dovrà essere fatta per i corsi di laurea e di specializzazione oggetto di direttiva comunitaria (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura), nonché per i corsi – anche di specializzazione – previsti da apposite norme di legge (corso di laurea e scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti, scuola di specializzazione per le professioni legali, ecc.). Per adeguare agli indicati orientamenti tali percorsi formativi occorrerà promuovere opportune intese in campo europeo, in attesa delle quali le modifiche dovranno tener conto delle direttive comunitarie emanate. Per i restanti corsi, oggetto di espressa disciplina legislativa, si porrà mano alle opportune modifiche normative. Una tempestiva ed efficace iniziativa sarà intrapresa per le modifiche ordinamentali necessarie per assicurare il più ampio valore del titolo di I livello per l’accesso alle professioni e alle pubbliche amministrazioni, nonché in ordine al rapporto tra quest’ultimo e i titoli di studio conseguiti nell’anteriore ordinamento.

L’architettura generale del sistema di istruzione universitaria delineata nel presente documento rappresenta, ovviamente, un obiettivo finale, per giungere al quale si definiranno percorsi e tempi appropriati in relazione alla varietà delle situazioni e delle tipologie formative, nonché delle corrispondenti normative.

I "decreti di area" di prossima emanazione daranno quindi avvio ad una operazione graduale, nell’ambito della quale è presumibile che, almeno inizialmente, diversi potranno risultare i tempi di adeguamento da parte delle singole aree e degli atenei.

E’ infine il caso di aggiungere che la riforma varata da questo Ministero in tema di autonomia didattica non può prescindere dagli opportuni collegamenti con gli altri dicasteri interessati (in primis, Esteri e Funzione Pubblica) e, più in generale, con il mondo del lavoro e delle attività produttive. A tale scopo saranno previste forme e sedi apposite di confronto continuativo e saranno promosse le necessarie intese, indispensabili ad ottenere per l’intera operazione una puntuale e costante verifica, come condizione per assicurare ai percorsi e ai titoli universitari che si vanno ridisegnando una reale spendibilità nel mondo del lavoro, interno ed internazionale. Prioritaria, pertanto, sarà l’attenzione per l’effettiva qualità degli studi e per il riconoscimento sostanziale dei titoli di studio, nel quadro del sistema di valutazione nazionale e di ateneo.

L’innovazione didattica, secondo le linee enunciate, sarà sostenuta con l’attribuzione di risorse finanziarie riferite, in particolare, a "progetti pilota". A tal fine si utilizzeranno le risorse appositamente previste nell’ambito della programmazione triennale 1998-2000, favorendo altresì l’aggregazione di incentivi a livello locale, di origine sia pubblica che privata, e l’applicazione di strumenti di valutazione "ex-ante" ed "ex-post". Detti incentivi dovranno confermare l’utilità e la convenienza dei progetti innovativi, nelle direzioni indicate dai diversi "decreti di area", e mireranno a produrre modelli esemplari di nuova organizzazione didattica.

IL MINISTRO
(f.to BERLINGUER)



Al termine della consultazione, avviata con l'inoltro in data 17 settembre 1998 dello "schema provvisorio" della 2^ nota di indirizzo sull'autonomia didattica, il Ministro ha firmato, in data 16 ottobre 1998, il testo definitivo della "nota di indirizzo" con le modifiche risultanti dai suggerimenti e dalle osservazioni proposte.