Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 10 settembre 1998

"Partecipazione agli esami di ammissione al dottorato di ricerca Modifiche all'art.3, comma 5, del d.m. 8/07/1998" Decreto integrativo

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


Visti gli articoli 68 e seguenti del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 relativi alla istituzione del dottorato di ricerca;

Visto il proprio decreto dell'8 luglio 1998 con il quale è stato attivato il dottorato di ricerca (XIV ciclo) per l'anno accademico 1998/99;

Visto il bando di concorso per l'ammissione al predetto ciclo di dottorato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.55, 4° serie speciale del 17 luglio 1998 che all'art. 3, comma 5 consente la partecipazione agli esami di ammissione anche agli studenti che conseguiranno il diploma di laurea entro il 31 ottobre 1998, con l'obbligo di presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro il mese di novembre 1998;

Considerata l'opportunità di consentire la partecipazione agli esami di ammissione anche agli studenti che conseguiranno il diploma di laurea entro la sessione di autunnale dell'anno accademico 1997/98;

D E C R E T A


l'art.3, comma 5, del D.M. 8/07/1998 è così modificato: "Potranno partecipare agli esami di ammissione al dottorato di ricerca coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la sessione autunnale dell'anno accademico 1997/98. In tal caso, l'ammissione verrà disposta con riserva ed il candidato sarà tenuto a presentare, a pena di decadenza il relativo certificato di laurea entro il 31 dicembre 1998".

 

Roma, 10 settembre 1998

IL MINISTRO
(f.to Prof. Luigi BERLINGUER)