Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 5 agosto 1999

Autorizzazione all'istituzione di corsi di laurea in scienze motorie e alla relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 di iniziative non correlate alla trasformazione degli ISEF presso le Università di Ferrara, Pavia e Udine

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI - Ufficio VII

0VISTA la legge 9 maggio, n. 168 che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l'articolo 8, comma 7 che dispone che nel primo triennio le risorse finanziarie finalizzate all'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma universitario in scienze motorie sono destinate esclusivamente agli Atenei che istituiscono i predetti corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate, con conseguente totale onere finanziario a carico delle Università che propongono nuove iniziative;

VISTO il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1153 del 15 ottobre 1998;

VISTO il decreto ministeriale 15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle predette facoltà e dei corsi di laurea e di diploma e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e, in particolare gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, lettera d) e 4, comma 5;

CONSIDERATO che, in attesa della completa attuazione dell'autonomia didattica prevista dall'articolo 17, comma 95, della richiamata legge n. 127 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il predetto corso di laurea ha durata quadriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 1998;

RITENUTA pertanto la necessità di un avvio graduale dei corsi di laurea e di diploma in questione;

VISTE le documentate proposte di istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, di corsi di laurea in scienze motorie non correlate alla trasformazione degli ISEF e delle relative sedi distaccate, presentate dalle Università di Ferrara, Pavia e Udine;

PRESO ATTO che le predette proposte sono state trasmesse all'Osservatorio in data 7 maggio 1999 e 31 maggio 1999;

VISTA la nota dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario del 30 luglio 1999, con la quale il predetto organo consultivo ha reso il parere di rito in ordine alla congruità delle proposte di istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie e di attivazione dei predetti corsi a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;

PRESO ATTO che il predetto Osservatorio, in ordine alle proposte sottoposte al suo esame per la istituzione di corsi di laurea in scienze motorie non correlate alla trasformazione degli ISEF, ha ritenuto di non potersi pronunciare entro i termini di rito previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto 15 gennaio 1999;

CONSIDERATO, peraltro, che il suddetto organo nel parere reso ha sottolineato l'esigenza di disporre per le iniziative di cui trattasi apposite "visite" presso ciascuna università per verificare la congruità delle predette proposte;

RITENUTO che nell'ambito dei poteri di indirizzo e di programmazione del MURST per la definizione del quadro degli interventi previsti dal decreto legislativo n. 178 del 1998, occorre procedere dall'anno accademico 1999-2000 all'avvio delle iniziative in questione, fatta salva la verifica da parte dell'Osservatorio dei requisiti previsti per l'attivazione dei corsi di laurea in scienze motorie;

CONSIDERATA la necessità che per l'istituzione dei predetti corsi di laurea sia assicurata la dotazione di idonee strutture didattiche, scientifiche e sportive e di qualificato personale docente, in conformità ai modelli prevalenti in ambito europeo, nonché di congrue risorse finanziarie;

RITENUTA l'urgenza di consentire alle predette Università di poter tempestivamente porre in essere le procedure per l'attivazione dei corsi in questione per l'anno accademico 1999-2000, fatte salve le valutazioni tecniche dell'Osservatorio;

D E C R E T A:

Art. 1

Le Università degli Studi di Ferrara, Pavia e Udine sono autorizzate ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso le facoltà di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso.

Art. 2

L'attivazione dei corsi di cui all'articolo 1 è subordinata alla definizione del piano finanziario in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto 15 gennaio 1999, fatta salva la valutazione tecnica sulle iniziative in questione.

Art. 3

Le Università interessate programmano l'accesso ai corsi in relazione alle effettive disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 1998.

Art. 4

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono adottati dalle università di cui al presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 entro l'inizio dell'anno accademico 1999-2000 in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

(f.to IL MINISTRO Zecchino)