Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 3 agosto 1999, protocollo n.1315/22-SP

Scuole di specializzazioni mediche a.a. 1999/2000.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI Ufficio IV
Protocollo: n.1315/22-SP
Roma, 3 agosto 1999

 Rettori delle Università
LORO SEDE

 
e, p.c.
 Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
Al Ministero dell’Interno
Servizio Stranieri

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento delle Politiche
Comunitarie

Alla Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università Italiane

Al Ministero della Sanità
Dipartimento Professioni
sanitarie, Risorse umane e
tecnologiche in Sanità
LORO SEDI
 

Oggetto: Scuole di specializzazioni mediche a.a. 1999/2000.

Alla luce delle recenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 25/07/98 n. 286 e dalla legge 14/01/99 n. 4 si ritiene opportuno fornire indicazioni per l’ammissione degli studenti stranieri alle scuole di specializzazione mediche nell’anno accademico 1999/2000.

A - Cittadini comunitari

      I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizi oni dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale, ovvero decreto del Ministro della Sanità di riconoscimento dell’abilitazione alla professione medica, ai sensi delle norme di recepimento della specifica direttiva comunitaria).

      La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

B - Cittadini extracomunitari residenti in Italia

      I cittadini extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per uno degli altri motivi indicati dall’art. 39, quinto comma, del D.Lgs. 25/07/98 n. 286, accedono alle specializzazioni a parità di condizioni con gli studenti italiani (laurea e abilitazione all’ esercizio della professione) e concorrono sui posti dotati di borsa di studio insieme ai cittadini italiani; se ammessi, hanno diritto alla borsa.

      I cittadini extracomunitari di cui alla presente lettera non possono candidarsi all’iscrizione alle scuole di specializzazione medica anche ai sensi delle successive lettere C e D.

C - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo italiano

      In attuazione dell’art. 2 del D.L.vo 8 agosto 1991 n.257, i cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo accedono entro i limiti dei contingenti fissati dal decreto interministeriale sulla programmazione degli accessi alle singole tipologie di Scuole di specializzazione mediche.

      In base all’offerta di borse di studio effettuata dal Ministero Affari Esteri - Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo - per il tramite delle Ambasciate Italiane, i cittadini residenti all’estero o temporaneamente in Italia (in posizione di soggiorno che non dia comunque diritto a partecipare al concorso ai sensi del precedente art. B) dovranno presentare la domanda alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d’origine entro il 10 settembre 1999, che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il 30 settembre successivo, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. - D.G.C. S.- Uff. XIII.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell’interessato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e abilitazione all’ esercizio della professione secondo l’ordinamento locale o italiano nel caso di studi effettuati in Italia.

D - Cittadini extracomunitari non residenti in Italia

I cittadini extracomunitari, residenti all’estero, possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4.

Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.

La domanda è presentata entro il 10 settembre 1999 alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d’origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il 30 settembre successivo, avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall’ordinamento italiano (titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione medica secondo l’ordinamento locale o italiano nel caso di studi effettuati in Italia) e di una borsa di studio per l’intera durata del corso, preventivamente assicurata dal rispettivo Governo o da Istituzioni italiane o straniere, di importo corrispondente a quella italiana.

Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste dall’ ordinamento delle singole scuole.

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Prof. Luciano GUERZONI)
f.to GUERZONI