VISTO il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257 e, in particolare, l’art.2, comma 2, che affida al Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D. Lgs. 257/91;
VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità e successive modificazioni con i quali è stato formato ed aggiornato l’elenco di tali specializzazioni;
VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d’idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
VISTO il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con il quale è stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle predette scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/98 - 1999/2000;
VISTA la nota di questo Ministero n.1811/22.S.P. del 30 novembre 1998 con la quale è stata chiesta al Ministero della Sanità la determinazione del numero delle borse di studio da assegnare alle università per l’anno accademico 1998/99;
VISTA la nota in data 18 dicembre 1998 con la quale il Ministro della Sanità ha fornito elementi per la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell’anno accademico 1998/99 e ne ha nel contempo proposto la ripartizione per ciascuna tipologia di specializzazione;
RITENUTO che l’offerta formativa delle università, pur nel rispetto delle indicazioni del fabbisogno programmato di specialisti a livello regionale, si rivolge all’intero territorio nazionale;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in data 7.1.99, con il quale si è provveduto all’assegnazione delle borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Lgs. N. 257/1991;
VISTA la nota del Ministero della Sanità, in data 18.1.99, con la quale si comunica, tra l’altro, la disponibilità, per i fini di cui al presente decreto, di ulteriori borse di studio;
PRESO ATTO delle richieste di talune Università per la modifica e per la integrazione delle assegnazioni previste nel predetto D.M. 7.1.99;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare, per l’assegnazione delle borse di studio, oltre al criterio del volume assistenziale anche quello della continuità formativa delle scuole e, quali criteri sussidiari, quello del numero dei laureati, della coesistenza di più Atenei nella stessa Regione e di una pluralità di scuole di specializzazione di identica tipologia nello stesso Ateneo, delle potenzialità formative determinate anche dai posti indicati nello statuto nonché, in modo graduale, anche della rilevazione annuale dell’attività assistenziale, ivi compresa quella ambulatoriale, prestata dalle singole istituzioni formative;
RITENUTO per le motivazioni suesposte, di integrare e rettificare l’assegnazione alle scuole di specializzazione in questione delle borse di studio di cui al precitato decreto ministeriale 7.1.99;
SENTITO il Ministero della Sanità;
D E C R E T A
Art. 1 Per l’anno accademico 1998/99 il numero dei medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all’art. 6 del D. L.gs. n. 257/91, alle scuole di specializzazione di cui al D.M. 7.1.99 citato nelle premesse, è integrato e rideterminato come risulta nell’allegata tabella “A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le assegnazioni delle borse di studio alle scuole di specializzazione indicate nella predetta tabella sostituiscono quelle già predisposte con il D.M. 7.1.99.
Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Università e nel rispetto della programmazione di cui al decreto ministeriale del 22.7.98, in premessa citato, si provvede all’assegnazione dei posti aggiuntivi di cui all’art. 2, commi 3 e 5, del D. Lgs. N. 257/91.
IL MINISTRO
(f.to ZECCHINO)