Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 23 aprile 1999
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1999 n. 131

Aggiornamento tabelle del d.p.c.m. "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30/04/97

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed in particolare l’articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", ed in particolare l’articolo 3, comma 11 e la relativa tabella n. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" ed in particolare l’articolo 3, comma 3;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l’articolo 39 e l’articolo 47, comma 3;

VISTO il D.M. 26 maggio 1998 con il quale sono state aggiornate le tabelle numeri 1, 2 e 3, parte integrante del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi;


DECRETA


Art. 1

Le disposizioni di cui alla tabella n. 1, allegata al D.M. 26 maggio 1998 citato in premessa, restano confermate anche per l’anno accademico 1999/2000.

La tabella n. 2 è annullata. Per la valutazione dei redditi derivanti da impresa agricola e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A., è assunta la base imponibile determinata ai fini dell’applicazione dell’IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato.

In attesa dell’approvazione del Regolamento di cui all’articolo 39 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in premessa citato, la tabella n. 3, di cui al predetto D.M. 26 maggio 1998, è sostituita dalla annessa tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 2

Le disposizioni del presente decreto sono applicate a partire dall’anno accademico 1999/2000.

I bandi già approvati alla data di emanazione del presente decreto, restano in vigore per l’anno accademico 1999/2000.


Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(Registrato alla Corte del Conti il 17/05/1999 - Registro n. 1 - Foglio n. 34)
Roma, 23 aprile 1999

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to prof. Luciano Guerzoni)



Allegati:
Tabella annessa