Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 23 aprile 1999
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1999 n. 129

Criteri e parametri utilizzabili dalle università per la programmazione delle immatricolazioni per l'a.a. 1999-2000

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’articolo 9, così come modificato dall’articolo 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera b);

VISTO l’articolo 4, comma 1, del citato Regolamento, che individua i criteri generali da valutare per le determinazioni relative alla programmazione degli accessi all’istruzione universitaria;

VISTO l’art. 4, comma 2, del citato Regolamento che, in applicazione dei criteri generali indicati al comma 1 del medesimo art. 4, limita gli accessi ai corsi universitari specificati nelle lettere a), b), c), d), ed e);

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 383 depositata in data 27 novembre 1998;

VISTE le direttive comunitarie n. 16 del 5 aprile 1993, n. 686 e 687 del 28 luglio 1978, n. 1027 del 18 dicembre 1978 e n. 384 del 10 giugno 1985, dalle quali derivano obblighi per lo Stato incidenti sulla organizzazione degli studi universitari;

CONSIDERATA l’esigenza di definire le procedure e i parametri standard di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del citato Regolamento tali da consentire alle università di programmare gli accessi ai corsi di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e);

SENTITO l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario che ha espresso il proprio parere in data 24 febbraio 1999;

DECRETA

Art.1

  1. Limitatamente all’anno accademico 1999/2000, le università procedono alla programmazione delle immatricolazioni, secondo i criteri e i parametri indicati nell’articolo 2, con riguardo ai seguenti corsi di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e) del su citato D.M. 21 luglio 1997, n. 245:
    1. corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria;
    2. corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di Architettura;
    3. corsi di laurea ad accesso limitato nell’anno accademico 1996/1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del D.M. n. 245/1997, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della predetta durata;
    4. corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l’obbligo di tirocinio;
    5. corsi di specializzazione con esclusione di quelli in Medicina e Chirurgia, regolati da specifiche disposizioni.

Art. 2

  1. La programmazione degli accessi ai corsi di cui all’articolo 1 è definita dagli organi accademici sulla base delle potenzialità formative delle strutture universitarie, valutate in relazione ai seguenti criteri e parametri:

     

    1. conseguimento di prescritti standars formativi in ossequio alle direttive dell’ U. E. e agli obiettivi didattico-formativi individuati negli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
    2. disponibilità, anche a seguito di convenzioni, di posti aula in relazione ai programmi di insegnamento teorico;
    3. utilizzo di attrezzature e laboratori didattici e scientifici, anche a seguito di convenzioni, per la formazione teorico-pratica;
    4. disponibilità di personale docente, ricercatore e tecnico.

 

  1. In particolare, per i corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l’obbligo di tirocinio, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio, la programmazione degli accessi è correlata al numero dei tirocini attivabili e ai posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, acquisiti anche in convenzione.
  2. La valutazione dei posti disponibili è definita tenuto conto delle modalità di partecipazione alle attività di cui al comma 2 richieste agli studenti , sia a livello individuale che di gruppo, nonché delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività stesse nei laboratori e nelle aule attrezzate.
  3. Per i corsi di studio, ivi comprese le scuole di specializzazione, finalizzati alla formazione di specifiche figure professionali per le pubbliche amministrazioni, i posti sono determinati dalle università, previa intesa in sede di comitato regionale di coordinamento, tenendo conto , oltre che dei parametri di cui ai commi 1, 2 e 3, delle previsioni di fabbisogno formulate dalle amministrazioni interessate, anche con riferimento al contesto regionale, formalmente comunicate agli atenei dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
  4. La programmazione degli accessi ai corsi di cui all’articolo 1 è determinata in considerazione anche degli sbocchi occupazionali e delle esigenze del mercato del lavoro.

Art. 3

  1. Le deliberazioni di cui all’articolo 1, sono adottate dal Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti in base allo statuto dell’ateneo.
  2. Le Università assicurano adeguate forme di pubblicità delle predette deliberazioni specificando nel bando annuale il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a ciascun corso di studio.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per i successivi adempimenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Registrato alla Corte del Conti il 26/05/1999 - Registro n.1 - Foglio n.35)
Roma, 23 aprile 1999

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to prof. Luciano Guerzoni)