Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 20 aprile 1999, protocollo n.1459

Esami di abilitazione professionale psicologo. Art. 34 legge 56/89 e art. 1 legge 4/99.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO PER L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI UFF. VII°
Protocollo: n.1459
Roma, 20 aprile 1999

Al Rettore dell’Università
di Bologna
Via Zamboni, 23
40126 BOLOGNA

e, p.c.:
   
Al Rettore dell’Università di
Cagliari
Firenze
Cattolica Milano
Napoli II
Padova
Palermo
Roma “La Sapienza”
Torino
Trieste

Oggetto: Esami di abilitazione professionale psicologo. Art. 34 legge 56/89 e art. 1 legge 4/99.

Con riferimento alla nota sopraindicata si segnala che l’art. 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1999, n.4 è intervenuta, oltre che per autorizzare l’iscrizione all’albo degli psicologi di coloro che, ammessi agli esami di Stato ai sensi dell’art.34 della legge 24 febbraio 1989, n.56, li abbiano successivamente superati, altresì per porre un termine finale alle disposizioni transitorie previste dal richiamato articolo. Tale termine è stato stabilito espressamente nella prima sessione successiva all’entrata in vigore della legge stessa.

La predetta norma tuttavia non introduce innovazioni per quanto concerne il possesso dei requisiti che restano quelli stabiliti dal citato art.34. Tra tali requisiti rientra il possesso di un diploma di laurea da parte dei candidati, tenuto conto dei principi che presiedono alla disciplina sugli esami di Stato per l’esercizio professionale e di quelli relativi all’accesso alle scuole di specializzazione.

Per quanto concerne il titolo di specializzazione, si rappresenta che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, è da considerare valida, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, anche la frequenza di corsi di specializzazione almeno triennale non universitari.

Si richiama in particolare la decisione del Consiglio di Stato n. 81/98 intervenuta in materia, che prescinde anche dal successivo riconoscimento delle scuole ai sensi dell’art.3 della richiamata legge 56/89.
Tra i requisiti prescritti resta ovviamente fermo quello dell’iscrizione ai corsi alla data dell’entrata in vigore della predetta legge.

p. IL MINISTRO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to Luciano GUERZONI)



Risposta a nota n. 5052 del 10 marzo 1999