Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 30 aprile 1999, protocollo n.1536

Esami di Stato di abilitazione professionale psicologo. Art. 34 legge 56/89 e art. 1 legge 4/99. Risposta a quesito.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI - UFFICIO VII
Protocollo: n.1536
Roma, 30 aprile 1999

Al Rettore della
Seconda Università degli Studi
Via Costantinopoli, 104
80135 NAPOLI
 
 
e, p. c.:
Al Rettore dell’Università degli Studi di
 
Bologna
Cagliari
Firenze
Milano "Cattolica"
Padova
Palermo
Roma "La Sapienza"
Torino
Trieste

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione professionale psicologo. Art. 34 legge 56/89 e art. 1 legge 4/99. Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito posto da codesto ateneo con il telegramma sopra richiamato, facendo seguito alla nota n. 1459 del 20 aprile c.a., si precisa che il possesso di un diploma di laurea anche se conseguito contemporaneamente o successivamente alla frequenza dei corsi di specializzazione almeno triennali in psicologia o in uno dei suoi rami, previsto dall’art. 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, consente l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione in questione, atteso che la predetta norma non è riferita ai requisiti prescritti per l’accesso alle scuole di specializzazione universitarie, ma reca disposizioni transitorie ai fini dell’ammissione agli esami di Stato.

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to Luciano GUERZONI)