Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 20 dicembre 1999

D.M. 21.6.99 Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, art.7 - Internazionalizzazione


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


Dipartimento Autonomia Universitaria Ufficio V
Roma, 20 dicembre 1999

Ai RETTORI delle Università 
Ai DIRETTORI degli Istituti di Istruzione Superiore

LORO SEDI

Oggetto: D.M. 21.6.99 Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, art.7 - Internazionalizzazione

Con il D.M. 21.6.99 in oggetto indicato (GU n.253 del 27.10.99), sono state ripartite le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario, per il triennio 1998-2000, secondo gli obiettivi definiti con D.M. 6.3.98.

   Per l'incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema universitario sono stati stanziati, per l'anno 2000, 19 miliardi di lire destinati alla realizzazione di programmi integrati di studio che prevedano la partecipazione congiunta di docenti e studenti di almeno un altro Paese, il mutuo riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ed il rilascio di un titolo nazionale e/o estero, di cui sia documentata la spendibilità in almeno un altro Paese.

    Tale azione si propone di stimolare il processo di internazionalizzazione del sistema universitario per promuovere l'innovazione e la qualità dell'offerta formativa attraverso l'elaborazione di programmi integrati di studio, anche utilizzando nuove metodologie per la formazione a distanza.

   L’internazionalizzazione del settore della "Formazione Terziaria" è un modo che l’Italia ha di rispondere all’impatto della globalizzazione, salvaguardando e valorizzando, allo stesso tempo, il rispetto dell’identità culturale del Paese.

    Fino ad oggi l’internazionalizzazione si è sviluppata prevalentemente con il sostegno ad attività o programmi di mobilità degli studenti, dei docenti o di ricercatori e con il sostegno da parte dell’Ateneo, del Ministero e della Commissione europea a tali iniziative. I tempi sono ormai maturi per passare ad uno stadio più evoluto di internazionalizzazione, mettendo l’enfasi sulla creazione di una cultura e di un clima nell’istituzione capace di promuovere e sostenere iniziative realmente internazionali e interculturali. Ciò significa stimolare e privilegiare il processo di autovalutazione dell’Ateneo attraverso il confronto con i sistemi di formazione universitaria di altri paesi, ma soprattutto integrare o infondere la dimensione internazionale e interculturale nelle ordinarie attività di insegnamento, apprendimento e ricerca e nei servizi attraverso una combinazione di un’ampia gamma di attività, politiche e procedurali connaturate con lo sviluppo delle nuove iniziative. L’enfasi insomma va spostata sugli aspetti programmatici, curriculari e organizzativi, politici e procedurali nell’attivazione dei nuovi titoli internazionali.

    A tal fine, le Università potranno formulare e redigere apposite proposte che dovranno pervenire a questo Ministero, Dipartimento Autonomia Universitaria, Ufficio V, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto 21.6.1999 nella Gazzetta Ufficiale e cioè entro il 24.2.2000, pena l'esclusione, utilizzando gli appositi formulari allegati e pubblicati sul sito web del Ministero, suddivisi in due sezioni.

    Nella prima, l'Università dovrà indicare i propri obiettivi strategici e definire piani globali per l'internazionalizzazione, quale presupposto per l'elaborazione dei progetti specifici. Nella seconda sezione dovranno essere indicati i progetti specifici, a cura delle singole strutture didattiche e dei dipartimenti.

    Entro i 90 giorni successivi alla predetta data di scadenza del bando, le richieste verranno esaminate e valutate da questo Ministero il quale provvederà ad individuare i progetti finanziabili a fronte dei quali le Università saranno invitate a trasmettere le delibere dei competenti organi statutari relativi al co-finanziamento, pari al 50% del costo del progetto, comprensivo di eventuali fonti di finanziamento esterne al bilancio universitario.

    Potranno essere presentati sia progetti bilaterali o multilaterali, su base di reciprocità, sia programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo, adeguatamente supportati e finanziati da altri soggetti italiani o stranieri e da amministrazioni pubbliche.

    Come detto, condizione comune ai progetti dovrà essere il conseguimento di un doppio titolo o di un titolo ovvero di un attestato di cui sia garantita la riconoscibilità o la spendibilità nei Paesi partecipanti, anche nell'ambito dell’aggiornamento professionale e della formazione ricorrente ( art.6 Legge n.° 341/90).

    Si segnala l'opportunità di illustrare le condizioni previste al comma 3 dell'art.7, ed in particolare le modalità di co-finanziamento da parte dell'Ateneo, le modalità di utilizzazione di un sistema di crediti, nonché le misure che si intendono adottare per favorire la partecipazione di studenti stranieri ai programmi di studio in Italia.

    Particolare attenzione sarà riservata ai progetti relativi ai dottorati di ricerca congiunti - soprattutto in settori scientifici emergenti o ad alta qualificazione - anche quali momenti di esperienza di formazione.

    I relativi corsi, istituiti sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 30.4.1999, n°224 (G.U. n° 162 del 13.7.1999) saranno preordinati ad una formazione, anche interamente svolta in una lingua straniera, adeguata agli standard dei profili professionali e di ricerca attuali, per consentire la partecipazione degli studenti stranieri e per permettere ai docenti provenienti dall'estero di collaborare attivamente all'attività didattica. Sulla base di convenzioni o di accordi con università, istituzioni scientifiche, laboratori di ricerca o enti pubblici e privati, dovrà essere assicurato che ogni allievo, nel corso del dottorato, trascorra all'estero un periodo normalmente della durata compresa tra i sei e i diciotto mesi e che allo stesso sia offerta l'opportunità di una formazione nell'ambito di gruppi di ricerca specializzati.

    Inoltre, in considerazione degli impegni assunti con la Dichiarazione della Sorbona e di Bologna, ed in attuazione del Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei (art. 17, comma 95 della Legge 127/97), si ritiene di dover attirare l'attenzione sulla opportunità di attivare esperienze in particolare anche di corsi di I livello nonché Master di I e II livello.

    I contributi finanziari concessi dal Ministero saranno preordinati alla copertura di spese derivanti dall'attuazione del programma integrato in termini di mobilità, tutoring e orientamento degli studenti, formazione linguistica, materiali didattici ecc., mentre non potranno essere prese in considerazione le spese relative alle attrezzature didattiche e scientifiche. In ogni caso le Università dovranno indicare le attrezzature disponibili per la realizzazione del progetto ed allegare, se già in itinere, il progetto di convenzione con le Università partners. Si segnala comunque che obiettivo del piano è quello di incentivare nuove proposte e non di consolidare esperienze già acquisite tramite programmi bilaterali o nell'ambito di programmi comunitari.

 Si ritiene, inoltre, necessario rammentare quanto previsto dall’art.23, commi 2 e 3 del D.M. in oggetto, che trova applicazione anche ai fini dell’attuazione dell’art. 7 di cui trattasi, e cioè :

- per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal decreto 21.6.1999 le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo di riferimento della programmazione, (31.12.2000), una relazione con l’indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese;
- ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il predetto termine ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva in quella successiva, l'Osservatorio formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire alle stesse sul fondo per il finanziamento ordinario relativo all’anno successivo.

    Nel sottolineare l'importanza dell'indicazione di una chiara e complessiva strategia di internazionalizzazione dell' Ateneo, si invitano le SS.LL. a segnalare i progetti che, nell'ottica della stessa strategia di internazionalizzazione, sono ritenuti prioritari. Nello stabilire le priorità le università dovranno indicare con chiarezza il quadro di innovatività del progetto scelto non solo nel titolo che verrà conseguito, ma anche nel metodo di apprendimento proposto per l’attivazione del relativo corso.

    Si allegano le bozze dei formulari da riempire a cura del Rettore o dei singoli proponenti dei progetti, che potranno subire modifiche a seguito della verifica delle modalità di acquisizione informatica dei dati. Ci si riserva su tale punto una successiva comunicazione.

    Si prega di dare ampia diffusione alla presente nota presso tutte le strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonello MASIA)
F.to Antonello MASIA




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